Regole della Compagnia di S. Paolo, ([Malta]: Postulazzjoni Kawza ta' Mons G De Piro, 1988).

 

 

Original title-page:

Regole della Compagnia di S. Paolo, Fascicolo Primo, (Malta: C. Maistre & Sons, 1924).

 

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DECRETI

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1.                                             BENEDIZIONE DI PAPA PIO X.

Cassano Ionio 27-1-910.

            Mio Carmo. D. Giuseppe,

            Il Santo Padre a cui esposi la sua dimanda (*), informato da me in proposito, si rallegro' del santo divisamento e mi affido' l'onorevole incarico di dirle che Egli conforta Lei e i compagni con la Benedizione Apostolica.

            Mi raccomandi al Signore e mi creda

 

                                                                                                                                                Devmo. Servitore

                                                                                                 + Pietro Vescovo di Cassano

                                                                                                 Vre Aplico

 

_______________

            (*) Di iniziare l'istituzione di una Societa' Religiosa, allo scopo di formare dei Missionari

 

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2.                                                    EREZIONE CANONICA

                                                              - DECRETUM -

            Viso supplici libello Nobis porrecto ab Illmo. et Revmo Dno. Canco. Decano Josepho De Piro pro erectione canonica, Societatis ab ipso fundatae sub titulo S. Pauli Apostoli et pro adprobatione constitutionum, quibus ipsa Societas regenda est.

            Viso fine ad quem tendit institutio praedictae Societatis;

            Autoritate Nostra ordinaria erigimus et tamquam canonice erectum declaramus Piam Societatem, de qua in precibus sub titulo S. Pauli Apostoli, sub statutis, quae ipsis precibu, ajiciuntur quaeuque in modum experimenti adprobamus, iniungentes oratori ut infra sex menses Nobis exhibeat per extensum et modo exhaurienti et completo Statuta seu sonsititutiones, quibus supradicta Societas regenda est.

            Datum in N. Palatio Archiepali Civ. Vallettae die 14 Novembris 1921.

 

                                                                                                        + Maurus O.S.B.

(L+S)                                                                                              Arch. Epus. Melit.

Sac. P. Vella Mangion

Cancellarius

 

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3.                                         APPROVAZIONE DELLE REGOLE

                                                              - DECRETUM -

            Cum per Litteras Apostolicas Sacrae Congregationis Religiosorum diei 4 Februarii 1921.  Prot 6550/20 Nobis tributa fuit facultas erigendi Piam Societatem Religiosam ab Illmo. et Revmo. Dno Josepho De Piro Navarra Canco. Decano Nostrae Ecclesiae Cathedralis fundateam, quem die 14 Novembris 1921 decrevimus ut cognoscatur et appellatur sub titulo "Congregatione di S. Paolo" et quam iam canonice ereximus, constito Nobis Pium Opus non habere alium finem nisi Dei Omnipotentis gloriam et salutem animarum, nec non constito etiam Nobis de salutari progressu ejusdem piae societatis a die institutionis, virtute supra dictarum Litterarum Appotolicarum et vigore Decreti Executorialis adprobamus Corpus Regularum Nobis exhibitum a supradicto Rmo Canco Fundatore, ex quo corpore, etsi nondum completo, satis apparet nobilis et sanctus character praedictae Piae Congregationis, cum ipsae regulae ducunt ad Christianam perfectionem et sunt juxta noman doctrinae et spiritus sanctorum fundatorum ordinum religiosorum.

            Tamen ut compleatur hoc Corpus Regularum, ex quibus habetur ordo, volumus non tantum ut serventur correctiones et modificationes quas in Domino judicabimus esse faciendas in supradicto Corpore Regularum, sed volumus etiam et mandamus ut per supradictum Canonicum Fundatorem quam primum redigentur et Nobis exhibeantur alias regulas, quae ad regimen generale et particulare ufficiorum ipsius Congregationis spectant reservantes in futuro Nobis Nostrisque Successoribus facultatem tollendi, addendi modificandi quidquid in Domino magis expedire videbitur. 

            Auspicientes in Domine omnia bona, Nostram Pastoralem Benedictionem peramanter impertimur dilecto filio Nostro Canonico Fundatore omnibsque Sociis Piae Congregationis.

            Datum in Nostro Palatio Civitatis Vallettae die 18 Martii 1924.

 

                                                                                                             + Maurus O.S.B.

(L+S)                                                                                                   Arch. Epus. Melit.

Sac. Ant. Galea

Cacellarius.

 

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REGOLE

 

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R E G O L E

Della

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

**************

4.                                                                                  "Nisi Dominus aedificaverit

                                                                                     domum, in vanum laboraverunt

                                                                                     qui aedificant eam."

                                                                                                                      Ps 126(127):1[1]

 

PROSPETTO

 

5.         La Compagnia di San Paolo Apostolo e' una Societa' di Missionarii, Sacerdoti e Catechisti laici, congregati in perfetta vita comune.

6          Essa si propone come fine di lottare per perfezionare i suoi membri nell'amore di Dio e del prossimo, per mezzo dell'osservanza delle virtu' cristiane, ed in particulare modo di una perfetta ubbidienza, castita' e poverta'; e di salvare le anime venendo in aiuto di quei popoli, i quali difettano di operai evangelici, (*1) ed assumendo la cura di case di beneficenza.

7          Tutti i membri dopo la debita prova, emetteranno i voti di ubbidienza, poverta' castita' e missione.

8          L'abito e' il talare nero con fascia anche nera[2].  Alla prima professione i catechisti riceveranno la corona del Rosario della Beata Vergine, che terranno raccomandata alla fascia; e gli studenti riceveranno una croce di legno raccomandata al collo da un cordoncino e stretta al petto per mezzo della fascia.  I Sacerdoti poi porteranno la Croce munita del Crocifisso.

9          Gli ammettendi devono essere idonei per essere formati giusta lo scopo della Compagnia.

10        I membri possono cessare di appartenervi o per ritiro o per esclusione.

11        Il Padre Preposto eletto a vita, ed assistito da quattro consiglieri, avra' la facolta' e l'obligo di stabilire entro i limiti delle regole, cio' che maggiormente conduce la Compagnia al conseguimento del fine prefissosi.  (*2)

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12        (*1)                  Incominciando delle Colonie Maltesi all'estero.

13        (*2)                  Distesa la Compagnia in tre case e pervenuto a dodici il numero dei Sacerdoti professi, questi passeranno all'elezione a vita del Padre Preposto della Compagnia.  Fino a tanto pero' che questa elezione potesse aver luogo il Vescovo nominera' il Padre Superiore della Compagnia, e questi a sua volta nominera', occorrendo, i Padri Superiori Locali.

 

DELL'AMMISSIONE

_______

- Del Probandato -

14        Perche' la Compagnia possa essere di bene all Chiesa di Nostro Signore Gesu' Cristo, e' di somma importanza che non ammetta nelle sue file, se non quelle persone, che coll'aiiuto della grazia di Dio, col loro lavoro e buon esempio possono esserle utilit al raggiungimento del suo fine.  Per la qual cosa ripetutamente e molto cautamente e' da provarsi la vocazione di coloro, i quali fanno istanza per essere ammessi nella nostra Compagnia, coll'esaminar bene le loro virtu', le doti e l'irdole.

15        Chi vuol appartenere all Compagnia deve ardere del desiderio della propria perfezione, deve essere infiammato dall'amore di Nostro Signore Gesu' Cristo e della sua Chiesa; deve essere pieno di zelo per la salute delle anime, deve avere il suo cuore libero da qualsiasi affetto disordinato alle cose terrene e dall'amore immoderato ai parenti ed al suolo natio; desiderando solamente il servizio di Dio e della Chiesa o nelle Missioni o in altri uffici della Compagnia; deve inoltre avere una forma volonta' di perseverare fino alla morte nella fedelta' ed ubbidienza alle regole della Compagnia.

16        Non sara' permesso l'ingresso nella Compagnia a 1o) chi essendo nato in grembo alla Chiesa Cattolica si allontano' dalla stessa, negando la fede ed abbracciando errori contrarii; 2o) chi e' legato da matrimonio; 3o) chi ha natali illegittimi o non legittimati; 4o) chi e' di eta' molto tenera (minore di dodici anni) o gia' molto avanzata  (superiore a quarant'anni) 5o) chi ha indossato l'abito di un altro istituto religioso

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vivendo sotto l'ubbidienza dello stesso, quantunque non abbia fatta la professione 6o) chi venne espulso od invitato a ritirarsi da qualsiasi collegio o dal Seminario; 7o) chi e' malato, debole o notabilmente deforme nel corpo; 8o) chi non e' sano di mente od abbia una notabile disposizione a tale malattia; 9o) chi abbia in qualunque modo contratto debiti, anche sottoscrivendo obbligazioni o garanzie e non sia in grado di soddisfarli; 10o) chi e' tenuto a rendere conti o e' impicato in altri affari temporali, dai quali potranno nascere liti od altre difficolta alla Compagnia; 11o) chi si rese publicamente infame per qualsiasi delitto.  - Da questi impedimenti ne' il Padre Preposto ne' il Capitolo Generale possono compensare i difetti, in tal caso il Padre Preposto puo'  raccomandare alla Santa Sede la relativa supplica per dispensa.

17        Ad evitare pubblicita' o processi giudizari tra la Compagnia e chi talvolta avesse cessato di fare parte della stessa, ognuno fin dal suo ingresso firmera' la seguente dichiarazione:-

18        "Io qui sottoscritto spontaneamente dichiaro che se mai per qualsiasi motivo cessere' di formare parte della Compagnia di San Paolo sia per mia volonta' sia per altre ragioni rinunzio insin da oggi a qualunque diritto per indennizzo, sussidio o rimunerazione del quale potro' essere intitolato secondo la legge per i servigi che avro' prestato alla Compagnia e ai membri della stessa durante il tempo della mia permanenza come membro di essa."

19        Appartiene ai Padri Provinciali o ai Padri Vigarii di ammettere coloro che domandano di essere aggregati, ma prima che sia loro lecito di aprire la porta ad alcuno , da se stessi o per mezzo del Maestro dei novizi procurino di conoscere l'individuo; e dopo aver perfettamente conosciuto essere egli del tutto di buoni costumi, e di averlo prudentemente giudicato utile alla Compagnia, e perseverante, nel proponimento, ed inoltre da nessun impedimento legato, che gli esclude l'ingresso nella Compagnia, gli permettono di vivere tra di noi, come aspirante, per quindici giorni.

20        Terminati i quindici giorni, se egli si mostri sempre perseverante, e nulla osti, verra' dato principio all'anno

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di probandato.

21        Durante l'anno del probandato il Maestro dei Novizi o un altro sacerdote delegato, o direttamente il Padre Superiore Locale, istruira' il probando nelle regole della Compagnia, nei doveri e nelle difficolta' del nostro stato, e prosuri di avvicinarlo spesso, per poter conoscere cosa da lui possa sperare la Compagnia, ed anzi tutto se possa fidarsi della sua perseveranza.

22        Entro questo anno del probandato fara' otto giorni di ritiro spirituale, durante il quale giusta il parere del suo confessore, fara' la confessione generale di tutti i suoi peccati.

23        Terminato l'anno del probandato , se nulla osti, verra' il probando ammesso alla ricezione dell'abito della Compagnia; assegnandogli un nuovo nome diverso da quello che portava nel secolo, e verra' dato principio al noviziato.

24        Presiedera' la vestizione il Padre Provinciale o il Padre Vicario delle Missioni, o il Padre Superiore Locale, ed in assenza di questi il Maestro dei Novizi; e nello stesso libro in cui il probando avra' dichiarato di osservare tutte le cose, che gli furono proposte, registrera' il giorno, il mese e l'anno della vestizione.

25        Tutti coloro a cui incombe l'ufficio importante e delicato dell'Ammissione preghino spesso Iddio perche' nelle file della Compagnia, non siano annoverati se non i soli a Lui vocati.

 

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- Del Noviziato -

26        Terminato colla vestizione l'anno di prova, verra' dato principio all'anno di noviziato.

27        Col permesso del Padre Provinciale, ossia del Padre Vicario delle missioni ed il consenso del suo consiglio straordinario l'anno del noviziato potra' essere prorogato fino a tre mesi, e non oltre, e sempre per una giusta e ragionevole causa.

28        Il tempo del noviziato verra' passato nell'esercizio piu' perfetto delle virtu' piu' eccellenti di nostra santa religione.  Pertanto sotto la direzione del loro Maestro verranno i novizi anzitutto con diligenza ammaestrati nella legge di Dio, circa il metodo di fare l'orazione mentale, circa il modo di fare l'esame di coscienza, di confessare bene i peccati, e di udire devotamente la Santa Messa.  Quindi il Padre Maestro li istruira' nella via della perfezione, nello spirito dello stato religioso, e nell' osservanza di tutte le nostre sante regole, specialmente nelle principali ed in quelle che piu' ripugnano alla natura; e li avvertira' anche che per il loro avanzamento spirituale dovranno essere contenti, che tutti i loro difetti ed imperfezioni sieno manifestati al Superiore da coloro che ne fossero' venuti in cognizione, beninteso fuori di confessione.

29        Il maestro dei Novizi esercita su di essi quella stessa autorita', che esercita il Superiore sopra tutti i suoi sudditi; questa autorita' pero' verra' da lui esercitata sotto la dipendenza del Padre Provinciale ovvero del Padre Vicario, al quale esporra' lo stato delle cose almeno una volta la settimana, quando abita nella stessa casa, ed una volta al mese, quando abita in casa diversa.

30        I Novizi devono compire l'intiero anno del Noviziato nella casa a cio' destinata, e sotto la direzione immediata del maestro esercitarsi in quegli uffici che sono loro proprii; pertanto durante questo tempo in cui vengono ammaestrati nello spirito dello stato religioso, quantunque insigniti di qualsiasi ordine, a nessuno sara' permesso di adoperarli nelle missioni.

31        I Novizi devono procurare di avere una speciale devozione verso la vita nascosta di Nostro Signore Gesu' Cristo, e

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stimare se stessi felici che la loro vita si rassomigli alquanto alla vita del Nostro SSmo. Salvatore, che dall'anno duodecimo fino all'anno trentesimo si tenne nascost quasi a tutto il mondo.  E nel seguire con grande diligenza le orme di questo Esemplare Divino, si studieranno con premura di imitare la sua vita privata; per la qual cosa si terranno perfettamente sottomessi agli ordini dei Superiori, ed ubbidienti con molta diligenza a tutte le regole della Compagnia.

32        I Novizi mostreranno grande rispetto verso i Sacerdoti, come verso la stessa persona del Figlio di Dio, delle quale fanno le veci in terra; e cio' tanto nelle parole quanto nelle maniere; si mostreranno poi sempre volonterosi ad aiutarli; in quanto lo permette la loro posizione, nelle necessita', nei ministeri e nelle infermita'.

33        Si asterranno non solo soloda ogni bissimo ma anche da ogni vana curiosa inquisizione, e da ogni libera interpretazione intorno alle azioni, ammonizione ed ordini dei loro Superiori.

34        Allorche' avranno avuto un rifiuto od un rimprovero si sforzeranno di reprimere sul momento in cuor loro ogni rammarico ed ogni lamento; e di abituarsi a ricevere tali rifiuti o rimproveri con animo grato ed allegro, stimandoli mezzi efficaci per giungere sicuramente presto alle perfetta abnegazione ed al pieno trionfo sull'amor proprio.

35        Si sopporteranno reciprocamente con molta pazienza e mansuetudine, gareggeranno anzi nel servirsi con piacere e nel rispettarsi, onorarsi ed amarsi con gaudio.

36        Si astenga ognuno da qualsiasi cosa che potesse arrecare dispiacere a fratelli e volentieri sia condiscendente ai desiderii altrui, affinche' tra tutti e sempre sia mantenuta la pace e la carita' di Gesu' Cristo.

37        Osserveranno colla massima diligenza le regole, siano esse comuni a tuttioparticulari dei Novizi; ed al primo suono della campana, siccome alla voce di Dio, si recheranno con prontezza ai varii atti comuni.

38        Quando alcuno arrivera' sul luogo dopo che si sara' dato principio all'atto comune, fatto il debito ossequio al Superiore andra' al suo posto, ed esporra' poi in camera al medesimo il motivo del suo ritardo.

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39        I Novizi osserveranno sempre il silenzio entro il noviziato ad eccezione del tempo della ricreazione.  Ed anche colla massima diligenza, verra' da loro osservato il silenzio nelle camere, per le scale, nei corridoi e pei cortili, particolarmente nella sagristia allorche' la loro presenza sara' ivi per servizio richiesta; in una parola attenderanno al silenzio per tutta la casa ad eccezione di quando hanno bisogno di parlare col Padre Superiore o col loro Maestro; e quando nei sudetti luoghi si troveranno nella necessita' di dover parlare ad alcuno, questo lo facciano con poche parole ed a voce sommessa.

40        Non introdurranno alcuno nella propria camera ed essi giammai entreranno nella camera degli altri, e se per necessita' saranno tenuti di parlare ad alcuno, si fermeranno sulla soglia, avendo prima ottenuto il permesso del Maestro dei Novizi.

41        Durante il tempo della ricreazione, oltre a cioe' che vien prescritto dalle regole comuni per tutti, si asterranno dalla compagnia dei secolari, e se alcuno per un dato caso o altro verra' introdotto, con questi non tratteranno famigliarmente, qualora il Superiore espressamente non lo permettesse.

42        Non si allontaneranno dal luogo assegnato alla ricreazione se non per causa legittima, e dopo aver ottenuto il permesso dal Maestro ed anche dal Padre Superiore, qualora si trovasse presente.

43        Questo permesso e' necessario a loro, come e' necessario a tutt' altri della Compagnia, tutte le volte che essendo impediti non potranno intervenire a qualche atto comune.

44        I Novizi cureranno inoltre di fuggire il mondo, di evitare i discorsi dei secolari, di tenersi del tutto lontani dalle pompe, dai divertimenti e dai sentimenti profani del secolo; di non immischiarsi colle adunnanze, giochi e spettacoli mondani, ne' di fermarsi per le vie a guardare i varii spettacoli dei quali inutilmente si pasce la curiosita' dei secolari.

45        Non usciranno di casa, quantunque per necessita', senza compagno e senza il permesso del Padre Superiore ed anche

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del loro Maestro-Similmente col permesso del Maestro si recheranno in parlatorio, ed al ritorno o da fuori o dal parlatorio di nuovo si presenteranno allo stesso.

46        Mentre sono a passeggio giammai devono speararsi dalla Communita', ma tutti insieme contribuiscano al comune sollievo, evitando tra di se qualsiasi segno di amicizia particolare, essendo questo contrario a quella comune carita', che li deve tutti unire in Cristo; a maggiore ragione si asterranno dal toccarsi o dall'abbracciarsi anche per puro gioco[3]; poiche' un tale diportamento e' disdicevole alla decenza e modestia religiosa.

 

- Della Professione -

47        Terminato l'anno del Noviziato avra' luogo la professione per un anno, pel periodo ti tre anni.

48        Dopo i tre anni di voti annuali i Sacerdoti e gli studenti verranno ammessi alla professione perpetua; i fratelli catechisti pero', verranno ammessi alla professione di tre anni, e terminati questi, se verranno trovati degni, saranno ammessi alla professione perpetua.

49        Il Maestro dei Novizi verso la fine del noviziato ed a tempo opportuno terra' avvisato il Padre Provinciale o il Padre Vicario delle missioni, riferendo allo stesso tutto cio' che riguarda colui che fra breve dovra' essere annoverato nelle file della nostra Compagnia.  I Padri Superiori Locali, i quali avessero dei sudditi per la professione, dopo consultati i loro assessori, terranno la stessa linea di condotta, salvo cio' che vien detto a suo luogo dello studentato.

50        Il Padre Provinciale o Padre Vicario delle missioni unitamente col suo Consiglio straordinario, pesera' con somma attenzione e da ogni lato i motivi dell'ammissione; affinche' in una cosa, che e' di tanta importanza al bene della Compagnia, non si abbia ad agire inconsideratamente.  Quindi dopo matura riflessione l'affare verrra' deciso per maggioranza di voti.

51        La deliberazione poi di questo Consiglio, colla quale

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verra' dichiarata l'ammissione di un candidato alla prima professione o quella perpetua, verra' quanto prima dal Padre Provinciale o dal Vicario delle Missioni, inviata al Padre Preposto, affinche' mediante la sua conferma acquisti la propria validita'.  Per la rinnovazione pero' dei voti temporanei, non occorre una nuova approvazione del Padre Preposto.

52        L'emissione dei voti verra' preceduta da un ritiro spirituale di otto giorni.

53        Terminato il tempo per il quale vennero emessi i voti, verra' fatta la loro rinnovazione pubblicamente e senza indugio.

54        Coloro che emettono i voti perpetui non possono essere sciolti dagli stessi se non dalla Santa Sede.

55        I voti di diritto verranno ricevuti dal Padre Preposto, dal Provinciale o dal Vicario delle Missioni, ed in loro difetto dal Superiore Locale o da un Sacerdote della Compagnia, di voti perpetui, da essi a cio' specialmente delegato per scrittura.

56        Nel giorno destinato per la professione colui che ha da ricevere i voti offrira' il Santo Sacrificio della messa, al quale assisteranno tutti della stessa casa; e prima della Santa Communione l'ammesso ai voti, assistito dal Maestro dei Novizi o dal Moderatore degli Studenti, o da un altro Sacerdote alla presenza di tutta la Communita' pronunciera' ad alta e chiara voce la formola della sua professione, da se medesimo scritta e munita, in calce del proprio nome.

57        La formola della professione e' la seguente: "Io N.N. dinanzi a Dio, alla Beata Vergine Maria, al Padre nostro San Paolo, ed a tutta la corte celeste faccio voto di ubbidienza, castita', poverta' e missione fino alla morte (o per un ano o per un triennio) nella Compagnia di San Paolo.  Prego umilmente Iddio a voler accetttare questo mio sacrificio e di assistermi a compirlo colla sua grazia."

58        Dopo di questo il nuovo professo, se non e' sacerdote ricevera' la SSma. Comunione; se pero' e' gia insignito del sacerdozio, allora celebrera' dopo emessa la professione, rinnovando mentalmente la stessa prima della Comunione.

59        Quindi colui che riceve i voti allorche' avra' terminata la Santa Messa, indossera' al nuovo professo la croce con

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crocefisso, se e' Sacerdote; la croce nuda di legno, se e' ancora Studente; e la corona della Beata Vergine se e' Catechista.

60        La formola della professione sia temporanea che perpetua scritta a mano e firmata da colui, che avra' emesso i voti, verra' munita della firma di chi avra' ricevuto i voti.  Poscia il documento autentico di questa professione verra' trascritto in un apposito registro e munito delle firme di colui che avra' emesso i voti, di colui che li' avra' ricevuti ed anche di due testimonii.  La detta formola intanto verra' mandata al Segretario della Compagnia, e munita della firma del Padre Preposto e della sua propria, nonche' del suggello della Compagnia, verra' conservata nell'archivio di detta Compagnia.

61        Fatta la prima professione ciascuno diviene suddito del Superiore della Casa nella quale si trova o alla quale e' destinato.

 

- Dello Studentato -

62        Lo studentato e' una casa nella quale i professi, per mezzo della pratica della virtu' e dell'acquisto della scienza ecclesiastica vengono formati per la ricezione sei Sacri Ordini e pei varii ministeri della Compagnia.

63        Questa casa quantunque dipende dall'immediata autorita' del Padre Provinciale ossia del Padre Vicario delle missioni, purnondimeno viene raccomandata alla cura vigilante del Padre Preposto.

64        I professori dello studentato vengono nominati dal Padre Provinciale o dal Padre Vicario delle missioni nel consiglio straordinario, coll'approvazione del Padre Preposto.

65        Il Superiore dello studentato oltre al consiglio di amministrazione, avra' anche il consiglio di direzione al quale interverranno tutti i professori, e tutti coloro che adempiono uffici attinenti al governo dello studentato.

66        In questo Consiglio di Direzione, da convocarsi ordinariamente una volta al mese; lo verra' data relazione dai singoli membri dello stesso della disciplina e del progresso degli studenti negli studii e nelle virtu', 20 verra' trattato dell'ammissione ai voti ossia agli ordini.

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67        Il Padre Preposto invigilera' perche' in tutti gli studentati la dottrina venga attinta da purissime fonti, giusta il disposto del Codice di D.C., ed anche provvedera' perche' negli stessi, in forza di regolamenti stabiliti, sia osservata l'uniformita', tanto nel corso degli studi, quanto nella maniera e metodo di insegnare.

68        Il Padre Superiore una volta al mese dara' la relazione di ogni professo al Padre Provinciale o al Padre Vicario delle Missioni, ed ogni tre mesi al Padre Preposto.

69        Terminati gli studi si terranno apparecchiati a ricevere dal Padre Preposto le prime lettere obbedienziali.

70        Se per caso, col permesso del Padre Preposto, alcuni studenti si trovassero in qualche casa particolare, questi verranno diretti, sotto il titolo di Moderatore dei Professi, da un Sacerdote della Compagnia raccomandato per pieta', scienza e prudenza.  La nomina di costui appartiene al Padre Provinciale o al Padre Vicario delle missioni, ed al loro Consiglio straordinario, approvante il Padre Preposto col consenso del suo Consiglio.

71        Sara' ufficio di questo Moderatore di dirigere questi studenti giusta le norme determinate dal Padre Preposto.

 

- Dei Fratelli Catechisti -

72        Sotto il nome di Fratelli Catechisti la Compagnia ammette nelle sue file quegli uomini di buona volonta', che premurosi della salvezza dell'anima propria desideranno vivere a norma delle nostre regole.

73        Essi sono cosi' chiamati dal loro piu' nobile ufficio, pero' la loro ordinaria ocuupazione consiste nel prestare gratuitamente e per amore di Dio, l'opera loro pei bisogni temporali della Compagnia; essi poi si dedicheranno all'istruzione religiosa e ad altri simili uffici in tutto e sempre sotto la direzione e piena dipendenza dei loro Superiori.

74        A tal fine perche' gli aspiranti Catechisti vengano ammessi richiedesi in loro a) una vera e provata pieta', retta intenzione della gloria di Dio e salute delle anime, spirito di sacrificio e disposizione generosa ai patimenti ed anche alla morte per amore di Gesu' Cristo; b) attitudine ad insegnare

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il Catechismo, e ai varii uffici ed alle diverse incombense, che potranno venir loro affidate in servizion della Compagnia e dell'opera sua; c) la cognizione di qualche utile arte meccanica, come sarebbe la calzoleria, la sartoria e simili, o anche di qualche arte liberale, ma questa in secondo luogo; d) ferma salute e robustezza di corpo comprovata da visita medica, dovendo dedicarsi ad una vita tutta di disagi e fatiche; e) un'eta' non minore di sedici anni e non oltre i trenta anni; f) una molto buona condotta in modo che si possa con fondamento, sperar bene di loro; g) esenzione degli impedimenti gia nominati (V. Probandato).

75        Sotto la direzione del Maestro dei Novisi incomincieranno l'anno di prova, durante il quale il Padre Maestro spieghera' loro le nostre regole e dara' loro gli avvisi necessarii per osservare bene.  Terminato l'anno verra' deciso se debbano essere ammessi alla vestizione.

76        Preso l'abito della Compagnia verra' dato principio all'anno del noviziato e sempre sotto la guida del Maestro dei Novizi continueranno a perfezionarsi nell'osservanza della legge di Dio, nella pratica di fare l'orazione menteale e l'esame di coscienza, ed in tutti gli altri atti di pieta' precritti dalle regole, come anche in tutte le virtu' proprie dello stato religioso.

77        Terminato questo anno del noviziato ed avendo datp do se le debite prove se avranno compito l'anno decimottavo, emetiteranno i quattro voti di ubbidienza, castita', poverta' e missione "ad annum" pel periodo di tre anni, quindi per un triennio e finalmente, se sono degni, verranno ammessi alla professione perpetua.  Alla prima professione verra loro data la corona della Beata Vergine, che caramente porteranno raccomandata alla fascia.

78        Durante il tempo di prova il Maestro dei Novizi e l'Economo si accorderanno insieme, affinche' i Fratelli Catechisti novizi possano fare gli esercizi spirituali proprii dei novizi, salva sempre la cura delle cose temporali a loro asegnata; e viceversa.

79        Dal giorno della prima professione i Fratelli Catechisti sotto il governo del Padre Superiore Locale, diventano sudditi dell'Economo per cio' che spetta agli uffici temporali,

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ed al prefetto spirituale per cio' che riguarda le cose spirituali.

80        Tutti i Fratelli Catechisti abbiano e conservino una tenera devozione alla Vergine Santissima, che si studieranno di imitare nello spirito di raccoglimento e di orazione; di ubbidienza, di poverta' e purita', mantenendosi sempre umili ed attivi in continuo aiuto ai Sacerdoti, che profondamente rispetteranno, ed alle opere della Compagnia.  Essi pertanto reciteranno giornalmente l'intera corona della Beata Vergine; e quando l'ufficio e le loro occupazioni lo permetteranno, sappiano di fare una cosa molto grata alla Compagnia se indulgeranno nella recita di questa preghiera tanto efficace.

81        Si difenderanno intanto dalla tentazione di aspirare al sacerdozio o ad uffici ed occupazioni piu' alti di quelli a loro affidati dall'ubbidienza, e attenderanno invece con tutte le forze a santificarsi nello stato in cui si trovano.

 

DEI CAMPI D'AZIONE

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- Delle Missioni -

82        In senso lato-Come indica il fine della Compagnia, qual'e' quello di venire in aiuto di quei popoli, che difettano di operai evangelici, le Missioni sono tra i nostri ministeri il principale; ed in forza del voto di missione tutti sono obligati di essere sempre disposti e pronti di recarsi in qualsivoglia parte del mondo.

83        Oltre alla predicazione, confessione ed altre pie pratiche, che verranno osservate nelle nostre chiese, i Missionarii si daranno anche a quelle azioni ministeriali, che sono strettamente parrocchiali, sempre naturalmente, secondo quello che viene richiesto dagli Ordinarii dei luoghi.

84        Il Superiore di ogni Missione avra' la cura ogni settimana, di informare il Padre Superiore piu' prossimo, di tuttocio' che succede di notabile, e di chiedergli consiglio e direzione.  Lo stesso e' a dirsi di coloro, che trovansi lontanti dalla communita' per ragioni di ministero.

85        I Missionarii preghino ogni giorno per le anime affidate

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alla loro cura e massima premura venga da tutti usata, che non vi sia neanche l'ombra del cattivo esempio, ma tale sia sempre il loro modo di vivere e di trattare con coloro che evangelizzano da conciliarsi la loro venerazione.  Pertanto sotto pretesto di carita' non si immischino nel combinare matrimonii, ed in testamenti; ne si prestino a fare l'ufficio di padrini, e si tengano sempre ben lontani da tutti quegli affari, che avviliscono il ministero evangelico, e che giustamente danno fastidio all'animo delle parti interessate.

86        I Missionarii pero' che devono evangelizzare dei popoli infedeli, non rifiuteranno di educare i selvaggi nei doveri della vita civile, cio' infatti contribuisce molto allo stesso bene spirituale degli stessi; ma si guarderanno in questa cosa dall'eccedere la debita misura con danno spirituale proprio e degli altri.

87        I Missionarii da ultimo quanto piu' per ragione della loro missione, saranno privi dei grandi benefici della vita in communita', altrettanto procurino di ardere dal desiderio della propria perfezione, e siano piu' strettamente osseranti delle Sante Regole della Compagnia e non tralascino mai la meditazione e gli esami di coscienza quotidiani, e tutti gli altri esercizi di pieta'.

88        In senso stretto-Per missione in senso stretto s'intende l'invio di due o piu' Missionarii in una parrocchia o in un altro luogo per amministrare il pane della parola di Dio, e distribuire il sangue preziosissimo di N.S. Gesu' Cristo per mezzo dei sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia.

89        I Missionarii, appena dall'ubbidienza viene loro assegnata una Missione, procurino di accogliere questa come dalle mani della Divina Provvidenza, ed incomincino fino da allora a pregare pei popoli che devono evangelizare.  Arrivati sul luogo abbiano sempre innanzi ai proprii occhi le parole di San Paolo nostro Padre, "Christi bonus odur sumus" 2 Cor. 2.15, e si terranno contenti della camera, del letto e del cibo con cui verranno trattati.  Terminata poi nel Signore l'opera loro, con sollecitudine si ritirino dal campo evangelizzato.

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- Degli Orfanatrofii -

90        Nella direzione di un orfanatrofio il Padre Superiore aiutato da coloro, che per questa nobile missione gli verranno assegnati, curera' in tutte le sue direttive e deliberazioni di avere sempre innanzi alla mente il bene dei fanciulli affidati dalla Provvidenza alle sue paterne cure.

91        Tutti poi aiutati dal proprio spirito di sacrificio, cureranno con ogni premura ad essere di continua edificazione e buon esempio ai fanciulli, non solo e massimamente in cio' che spetti la morale, ma anche nelle buone maniere civili, ceh sono tanto atte a condurre facilmente a quella carita' cristiana, che oggi sembra sparire dal mondo, anche in quelle regioni gia' illuminate dal Vangelo.

92        E' poi di somma importanza la continua vigilanza dei fanciulli, massime in tempo di ricreazione, quando la semplicita' che accompagna la loro eta', piu' facilmente disvela quei difetti da essere, con soavita' e fortezza, eradicati dalle loro tenere anime.

 

- Della Predicazione -

93        La predicazione e' di tanta importanza per operare il bene nelle anime redente dal preziossisimo sangue di N.S. Gesu' Cristo, che ogni Sacerdote della Compagnia deve avere la massima premura di rendersi idoneo ad amministrare degnamente la parola di Dio.

94        Per rendersi idonei alla predicazione siano i Sacerdoti della Compagnia ben compresi dall'amore di Gesu' Cristo, e dal dovere inerente di spargere sempre ed ovunque il suo buon odore (2Co 2:15.)[4]  Quando infatti N. Signore invio' gli Apostoli a predicare per il mondo, non intese inviarli solo alla predicazione propriamente detta, ma anche a dare il buon esempio, ed e' questo appunto che contribuisce immensamente al buon effetto della parola amministrata.  Ognuno pertanto tenga come detto a se, le parole di San Paolo nostro Padre a Tito.  "In ombinus teipsum praebe exemplum bonorum operum, in doctrina, in integritate, in gravitate; verbum sanum irreprehensibile, ut qui ex adverso est, vereatur, nihil habens malum dicere de nobis."  (Tit 2:7.8.)

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95                    Percio' la maggiore attenzione dei Missionarii predicatori deve posarsi non gia' sull'eleganza del discorso[5], che muove alla propria ammirazione, ed acquista la gloria del plauso, con grave pericolo ed anche danno; ma sulla gravita' e sodezza della dottrina che gia' professano, adattandola all'intelligenza dell'uditorio per formare nell'anima dello stesso, lo spirito di Gesu' Cristo, secondo quel di San Paolo ai Corinti "Non enim nosmet ipsos praedicamus, sed Jesum Christum ... et hunc crucifixum ... non in sublimitate sermonis ... sed in ostensione spiritus;"[6] mostrando cioe' che noi conserviamo in cuor nostro le parole che annunciamo, e che abbiamo gia' incominciato a fare cio' che vogliamo insegnare.

96        Avranno pertanto i Missionarii ogni cura di ammaestrare il popolo nelle verita' della Santa Religione; di esortarlo alla pratica dell'orazione, delle virtu' e delle opere buone, alla frequenza dei Sacramenti della penitenza e dell'eucaristia; di mettere in orrore le occasioni del peccato, le false massime del secolo ed i piaceri dannosi; di incitare alla buona e santa lettura; di promuovere la devozione del Sacro Cuore di Gesu', della Vergine SSma. e del suo Rosario, di San Giuseppe di San Paolo e degli angeli custodi e delle anime purganti, raccomandando in favor loro l'atto eroico di carita'.

97        I Missionarii predicatori infine, devono pregare perche' lo Spirito Divino si degni accompagnarli, in questo ministero con quella grazia potente che muove i cuori e converte le anime.

 

- Della Confessione -

98        La grazia che viene da Dio impartita permezzo della predicazione riceve la sua perfezione nel Sacramento della penitenza.  Ed in verita' e' nel confesionile che ha luogo la conversione dei peccatori, ed e' anche la' che viene operato il progresso nella santificazione dei giusti.

99        Collo studio della scienza richiesta e con una vita in tutto a sempre esemplare fondata nel santo timore di Dio, ognuno dei Missionarii pocuri di rendersi idoneo all'amministrazione di un ministero tra tuttti il piu' delicato. 

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Ed ottenuta dai Superiori, l'approvazione, collo spirito di sacrificio, che deve sempre accompagnarlo, usi ogni premura di essere assiduo al confessionile, nelle ore comode alle anime, che la Divina Provvidenza si degnera' di affidargli.[7]

100     Non e' mai a sufficienza raccomandata al missionario confessore di essere uomo d'orazione e d'una continua unione con Dio perche' questa e' l'unica fonte dalla quale potra' attingere tutti quei doni e grazie necessarie per poter con opportunita' ed utilita' trattare con tutte le diverse persone che ricorreranno al suo ministero.

101     Memore sempre che il Confessore e' per le anime e non le anime pel confessore, si circondi di tutte quelle cautele necessarie le quali non saranno mai troppe, specialmente nell'ascoltare le confessioni delle donne.  E percio' si costodiscano anzitutto gli occhi, non osservando mai chi si ha intorno al confessionile, ne' si parli loro volgendosi volto a volto; si usino sempre parole serie riservate e rispettose, e giammai si usino termini di confidenza e famigliarita'; - si parli a ciascuno come se si parlasse ad un anima separata dal corpo, ad un'amima riscattata dal Sangue preziosissimo di N.S. Gesu' Cristo; - giammai si contragga famigliarita' ed amicizia colle proprie penitenti; -ne' si dia luogo a gelosia perche' esse si confessano da altri, evitando, quando si stima prudente per rispetto alla loro liberta', di domandare da quanto tempo si fossero confessate; -si interroghi il meno possibile in certe materie evitando di indagare le circostanze che riguardano il modo; -si tenga chiuso il cuore ad ogni sentimento di affezione, nascesse pure dalle piu' belle qualita' di spirito, e dalle piu' belle qualita' di spirito,[8] e dalle piu' singolari virtu' che in alvune vi potrebbero essere e se si scorge in esse qualche particolare affezione, sarebbe prudente consigliarle a cercare un altro confessore.

102     In tal modo cautendosi si troveranno i Missionarii Confessori, anche dopo lunghi anni di assiduita' al confessionile, al termine della propria vita, senza dover deplorare che questo delicato ministero sia stato loro occasione di peccato.

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- Catechismo ai Fanciulli -

103     I Missionarii della nostra Compagnia abbiano sempre in grande stima la formazione dei fanciulli nei primi rudimenti della dottrina di nostra Santa Religione, e siano persuasi che un tal ministero e' accetto a Dio quanto gli altri, fossero essi piu' alti ed onorifici; e percio' si tengano sempre disposti ad esercitarlo tutte le volte che dai loro Superiori verranno richiesti.

104     Nelle parrocchie affidare alle nostre cure, ed anche nelle chiese e case nostre dove l'opportunita' delle circostanze lo permette, sara' cura del Superiore Locale, sempre pero' col consenso del Padre Preposto, di erigere la Congregazione della Dottrina Cristiana, per mezzo della quale l'opera del personale insegnante interno potra' essere molto utilmente estesa, merce' l'aiuto dei catechisti esterni congregati.

 

- Cultura dei Giovani -

105     Se e' buona cosa la cultura dei fanciulli non e' meno commendevole quella dei giovani.  L'avere essi infatti una mano paterna che li coltivi e li diriga allora appunto che trovansi al bivio del bene e del male, e' una cosa di sommo merito e molto grata al Sacro Cuore di Gesu'; ed e' percio' che la Compagnia si assume anche di lavorare in questo campo della vasta vigna.

106     Ove e' possibile percio' nelle nostre case, col consenso del Padre Preposto verra' istituita una Congregazione di giovani laici, i quali oltre che' colla pratica di varii esercizi di pieta', si potranno anche aiutare con qualche utile e santa attrattiva come sarebbe una sala da studio.

107     Il Padre Superiore Locale, coll'approvazione del suo Superiore piu' prossimo nominera' uno o due dei Missionarii perche' dirigano una tale Congregazione.

108     Questi avranno per ufficio di conoscere individualmente tutti i congregati e dirigerli sempre al amore di Dio.  In cio' pero' che appartiene all'amministrazione ed alla direzione della Congregasione stabiliscano nulla senza il permesso del Padre Superiore.

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- Ritiri Spirituali -

109     Se e' opera buona l'accrescere il numero dei fedeli nelle schiere della Chiesa e' anche bello il perfezionare le anime dei fedeli nella vita cristiana.  Percio' nella Compagnia si abbia sempre grande amore ai ritiri spirituali, ed o nelle proprie case od in case apposite, si incoraggisca la pratica del ritiro tra i giovani, gli adulti e massime della classe operaia.

110     Tali ritiri spirituali saranno predicati con tanto maggior frutto, quanto meglio i Sacerdoti della Compagnia conosceranno il libro degli Esercizi Spirituali di S. Ignazio di Lojola e si conformeranno al suo metodo.

111     I nostri Missionarii durante il ritiro abbiano una paterna cura dei ritirati, non solo percio' che riguarda lo spirituale, ma anche percio' che riguarda il temporale procurando di accommodarli nel miglior modo possibile, servendoli essi stessi a tavola.[9]

 

- Parrocchie -

112     La direzione di una parrocchia non puo' essere assunta senza il previo permesso della Santa Sede, e soltanto al Padre Preposto, unitamente al suo consiglio, compete di giudicare se la cosa sia espediente e di domandare l'opportuno indulto alla Santa Sede.

113     Sta al Padre Provinciale o al Padre Vicario di propore ai Viscovi coloro che saranno per adempire un tale ministero, e percio' resta vietata a tutti i Missionarii della Compagnia di ambire l'ufficio parrocchiale o di accettare lo stesso per qualsiasi altra via.

114     Nella direzione od amministrazione delle parrocchie sara' sempre osservata la giurisdizione dell'Ordinario, percio' il Padre Superiore giammai osera' di andar contro, in questa materia, agli ordini ed alle direttive dell'Ordinario; ed i Missionarii della Compagnia, che si trovassero a capo di parrocchie, in tutto cio' che aspetti alla direzione delle medesime, saranno liberi di trattare col proprio Ordinario, anche per mezzo di lettere, senza il permesso del proprio Padre Superiore.

115     Purtuttavia i Sacerdoti della Compagnia, ai quali verra'

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affidato l'ufficio parrocchiale, non sono esenti dall'ubbidienza religiosa ne' dall'osservanza della vita comune.  Percio' sara' dovere del Padre Superiore di invigilare perche' costoro fedelmente osservino gli ordini e le direttive dell Ordinario, perche' siano tenuti in ordine tutti i registri parrocchiali, e perche' con diligenza adempiano l'ufficio loro affidato.  Come pure verra' stabilito un modo di vita e di azione, da essere approvato dal Padre Provinciale ed osservato dal Parroco, affinche' i due doveri del Ministero parrocchiale e della vita comune vadano d'accordo senza offendersi.

 

- Ufficiatura -

116     La recitazione dell'Ufficio Divino nella Compagnia non e' in comune.

117     In quelle case pero', ove le circostanze interne ed esterne della Communita' lo permettono verranno cantati Vespri e Messa nelle Domeniche, nelle feste di precetto, ed in quelle della Compagni ed inoltre verranno celebrate le funzioni di Settimana Santa.

118     Si abbia nella nostra Compagnia una devota cura della liturgia tanto nel canto che nelle cerimonie, ed il Padre Superiore Locale provvedera' perche' uno della Comunita' si dedichi allo studio speciale delle rubriche, perche' le stesse possano essere da tutti osservate colla maggiore esattezza.

119     I Missionarii non interverranno a processioni, o altre pubbliche cerimonie, salvo il caso che per opportunita' locale, il Padre Superiore stimera', quando richiesto, di dover accondiscendere; ma anche allora interverranno come individui e giammai come Communita'.

 

- Apostolato della Stampa -

120     Per la propagazione della dottrina insegnataci da Gesu' Cristo, per la difesa della sua Chiesa contro gli attacchi nemici e per promuovere la benevolenza degli uomini verso la stessa, e', senza dubbio, di grande efficacia l'uso della stampa.  E'bene pertanto che i Missionarii della nsotra Compagnia si diano anche a lavorare in questo Campo.

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121     I nostri stampati pero' siano sempre edificanti e nessuno ardisca di dare alle stampe un libro, un fascicolo un foglietto un articolo per un giornale e qualsiasi altro scritto senza l'approvazione ed il permesso del Padre Preposto.

 

- Assistenza Spirituale Preferenziale -

122     Tenendo sempre innanzi agli occhi il fine della Compagnia nostra, vengono raccomandate alla carita' dei nostri Missionarii le persone che trovansi ricoverate in case di beneficenza o nelle prigioni; di maniera tale, che in concorrenza con altre richieste pel nostro ministero di predicazione e confessione, si dia a loro la preferenza.

 

- Assistenza ai Moribondi -

123     I Missionarii abbiano cura degli ammalati che trovansi sotto la loro direzione; ed allorche' la malattia si aggrava, si abbia premura di disporli a ricevere gli ultimi Sacramenti.

124     Ricevuti questi il confessore li visitera' spesso, anche piu' volte al giorno, se lo stima necessario, usando sempre, beninteso, le debite cautele, massime quando trattasi dell'altro sesso; e prolungandosi la malattia si procuri loro il sollievo spirituale colla ripetizione della Santa Comunione.

125     Approssimandosi il termine di questa vita, gli infermi verranno aiutati con maggiore vigilanza a superare l'ultima lotta coll'infernal nemico ed a fare una santa morte.

126     Ove poi le circostanze delle nostre case lo permettono, col consenso del Padre Preposto e' commendevole l'erezione dell'Opera della Buona Morte, colla quale vien arrecato maggiore aiuto spirituale ai moribondi.

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[Contents of Fascicolo Primo – see contents at end of file]

 

Original title-page:

Regole della Compagnia di S. Paolo, Fascicolo Secondo, (Malta: C. Maistre & Sons, 1925).

 

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DEI SANTI VOTI

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R E G O L E

 

DELLA

 

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

 

127                                                                              "Nisi Dominus aedificaverit

                                                                                     domum, in vanum laboraverunt

                                                                                     qui aedificant eam."

                                                                                                                      Ps 126(127):1 [10]

 

DEI SANTI VOTI.

128     Il voto e' uno di quegli atti della virtu' della religione col quale maggiormente Iddio viene onorato, percio' le azioni fatte in virtu' die tanti voti riescono a Lui piu' gradite e sono ricche di doppio merito.  I membri della Compagnia adunque abbiano in somma stima i loro voti e se li tengono ben cari, considerandoli non gia' come un onore gravoso e molesto, bensi' come un giogo soave e un peso leggiero[11], e come vincoli preziosi, mediante i quali vengono piu' strettamente uniti a Dio, e percio' stesso maggiomente perfezionati nell'amor suo.  Quindi e' che nell'osservanza dei santi voti ognuno deve cercare la maggior perfezione, infatti sarebbe ben poca cosa il contentarsi di non rendersi reo di sacrilegio col violare le essenziali obbligazioni dei medesimi.

 

- Del Voto di Ubbidienza -

129     L'ubbidienza essendo la virtu' piu' caratteristica della Compagnia e' manifesto che i suoi membri non devono contentarsi dell'osservanza del voto in materia grave, ma devono procurare la perfezione di si eccellente virtu' imitando Gesu' Cristo, che fu perfettissimo esemplare ed il Suo Apostolo e Padre Nostro San Paolo, il quale con quelle parole tanto divote e significanti "Domine quid me vis facere?"[12] si offri' in olocausto a Dio ponendo in pratica la ubbidienza cristiana.

130     In virtu' pertanto del voto di ubbidienza avendo tutti i membri della Compagnia, consacrata a Dio la loro volonta' si sono impegnati a non vivere ed agire secondo i loro proprii

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desiderii e voleri; bensi in conformita dei desiderii e voleri dei Superiori posti in luogo di Dio.

131     Ed in primo luogo per questo voto i Missionarii sono obbligati a prestare un'ubbidienza ed una sommissione la piu' figliale ed assoluta alla Santa Sede Apostolica, alla quale la nostra Compagnia si gloria di professare la piu' speciale e segnalata soggezione.

132     Tengano inoltre i proprii Superiori, qualunque essi siano, in luogo di Nostro Signore Gesu' Cristo portando loro internamente riverenza ed amore, ed ubbidiscano non solo all'esterno con prontezza, perfezione ed umilta debita a quanto sara' loro comandato, senza scuse a mormorazioni, ancorche loro si comaudino cose difficili; ma sforzandosi di avere interiormente una vera rassegnazione ed annegazione del proprio giudizio, conformandolo a cio che il Superiore vuole e sente in tutte le cose, ove non si conosce evidentemente peccato, pigliando la volonta ed il giudizio del Superiore per regola del proprio parere e sentire acciocche si conformino piu' perfettamente colla prima e somma regola di ogni buona volonta e giudizio, che e' l'eterna Bonta e Sapienza.  Non e' pero' vietato di esporre al Superiore la ripugnanze e difficolta' che potessero rinsorgere intorno alle cose comandate, ma sempre cio si deve fare con grande umilita'.

133     Tutti si ingegnino di perfettamente osservare l'ubbidienza e di essere in questo segnalati, ubbidendo ad ogni minimo ceuno del Superiore, ancorche fosse senza espresso comando, e prevenendone anche i desiderii, ma Dio, per cui amore si ubbidisce e procurino di procedere in cio piuttosto con isprito di amore che di timore.

134     Saranno sempre pronti ad ubbidire con ispirito di umilta' a tutti gli uffici li della casa, eziando negli uffici piu' bassi, quando saranno mandati in loro aiuto.

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135     Si persuadono tutti bene, che siccome pel merito dell'ubbidienza ogni piccola azione diviene grande e pregievole, pel contrario qualuque altra che poitesse all'occhio di Dio alcun pregio e valore, quando fosse intrapresa senza ubbidienza: diverrebbe poi assai riprovevole al divino cospetto, quando contro la stessa ubbidienza venisse fatta, e pero si guardino tutti i Missionarii di nulla intraprendere e condurre a termine, benche pio e santo senza la norma della santa ubbidienza.

 

- Del Voto di Missione -

136     Per il voto di Missione ciascuno membro della Compagnia deve essere sempre disposto e pronto a recarsi in qualdivoglia parte del mondo dove sara' mandato dall'ubbidienza.

 

- Del Voto di Poverta' -

137     Il voto di poverta' esige innanzi tutto che non si disponga di cosa alcuna come propria: ma la sua perfezione richiede ancora che il cuore sia totalmente libero e distaccato dai beni terreni.  Tutti adunque i membri della compagnia si guardino dal piu' tornare coll'affetto a ripigliare quelle cose, a cui hanno rinuciato per Iddio, e dal disporre di alcuna cosa senza la debita licenza dei legittimi Superiori.  E quantunque la rinuncia dei loro beni per gli effetti esterni ed in forza del voto emesso nella compagnia sia condizionata; nondimeno si considerino come quasi privi di ogni diritto, abborrendo quel momento, in cui avessero' la sventura di riprendere cio che, secondo il consiglio evangelico intesero lasciare per sempre. 

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Rifuggano adunque con tutta la forza dell'animo loro dal mai fomentare veruna speranza di avere, anche la menoma parte, alcunche' di quanto hanno abbandonato.

138     Per questo motivo se in qualchecosa potesse avvenire che dovessero o per se o per l'Istituto a cui appartengono o per altri, dimandare un qualche soccorso colla licenza del Superiore, non potranno mai farne domanda a quelli, cui fecero la rinunzia: ne' in questo caso potra' mai essere valida una tale licenza.

139     Intendano tutti che in forza del voto di poverta' tanto temporaneo quanto perpetuo, sebbene essi ritengono il dominio radicale, o nuda proprieta', dei loro beni, nondimeno resta loro vietato di esercitare qualunque dominio utile libero sopra i beni temporali siano immobili o mobili; ne' e' loro lecito senza espressa licenza del Superiore, di dare o recevere in imprestito, vendere, donare, commutare od usare di cosa alcuna.  E' pero' acquistando, ricevendo, ritenendo come proprio, od in altro modo disponendo di qualsivoglia cosa senza saputa e consenso del Superiore peccherebbero contro il voto di poverta' e cio' piu' o meno gravemente, a proporzione del valore dell'oggetto di cui avessero disposto di proprio arbitrio.

140     Sappiano tutti che la quantita' che nel furto costituisce materia grave, rende pure gravemente colpevole la violazione del voto di poverta'.

141     Tutto cio' che viene concesso ai singoli membri, e' loro concesso a titolo di semplice uso e non gia' di proprieta' appartenendo ogni cosa all'Istituto.  Tutti quindi siano sempre disposti e pronti a spogliarsi e privarsi ad ogni minimo cenno dell'ubbidienza, di quanto e' stato loro concesso, come eziandio di usarne nella misura e nel modo stabilito dall'ubbidienza medesima.

142     Amino tutti la santa poverta' ed accolgono quale vantaggio e guadagno prezioso tutte le occasioni nelle quali potessero

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risentirne gli effetti per qualche privazione di una parte del necessario.

143     La maniera del vitto e del vestito sara' conforme all'uso di persone che fanno professione di poverta', e ciascuno si disponga a ricevere delle cose che saranno in casa le peggiori, per sua maggiore mortificazione e profitto spirituale.

144     Questi sentimenti di distacco pero' e di mortificazione, non impediscono ai membri della Compagnia di far conoscere, con modestia e figliale confidenza, al Superiore, quello che puo' essere loro necessario, sia riguardo ai bisogni della loro salute, e conservazione delle proprie forze, sia intorno a tutto cio' che puo' tornare utile al miglior andamento delle cose o cariche che sono loro affidate.

145     Nessuno pretenda od esiga cosa alcuna in compenso delle fatiche, che unicamente per amore del Signore dovra' sostenere in vantaggio dei prossimi; cerchi invece di adattarsi in tutto alla Comunita'.

146     Ogni cosa essendo in comune nell'Istituto sia riguardo al vitto, ed al vestito come ai mobili ed alla biancheria, tutti riceveranno cio' che sara' loro necessario senz'altra distinzione che quella voluta dalla carita' e dai bisogni di ognuno.

147     Il voto di poverta' richiede inoltre che agnuno abbia tutta la cura degli oggetti che sono a sua disposizione sia di quelli, che gli sono concessi per uso personale come vesti, libri, mobili etc. sia di quelli appartenenti al suo ufficio usando sempre le suppellettili o gli ordegni al fine a cui sono destinati, cosi' ad esempio il martello della calzoleria non si usi in carpenteria, le forbici della sartoria non servano per la legatoria e cosi via: ognuno invece procuri in tutto i convenienti risparmi e faccia premura che nulla vada a male.

148     Nessuno si approprii qualsivoglia cosa di casa, ne' pigli

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in qualunque modo per se o per altri cosa alcuna dagli esterni, senza licenza del Superiore: e molto piu' verrebbe lesa la poverta' dando qualchecosa ai medesimi senza la detta licenza.

149     Che se poi si trovassero' fuori di casa e non potessere' rifiutare un oggetto specialmente se di devozione, senza venir meno alle piu' strette convenienze, lo prendono ed al loro ritorno in casa lo rimettano al Superiore.

150     Venendo doanta qualchecosa ad alcuno in particolare sebbene potra' con licenza del Superiore accettarsi, non si dovra' pero' lasciarne l'uso esclusivo a quello cui fu fatto il dono, ma dovra' mettersi in comune.

151     Niuno tenga presso di se danaro, e presso di altri ne' danaro ne' altre cose.

152     Non sia mai permesso a veruno di tenere presso di se cose di lusso o soverchie non essendo cio' conforme allo stato di poveri di Gesu' Cristo, quali noi ci professiamo, e nelle cose che con licenza del Superiore potranno tenersi nessuno faccia segno alcuno denotante proprieta'.

153     Coloro cui venissero affidate dal Superiore somme di danaro sia per ragione degli uffici che esercitano, sia per viaggi che avessero da fare, dovranno conformarsi esattamente agli ordinari ricevuti riguardo all'uso delle medesime somem; ed a suo tempo consegnare al Superiore unitamente al rendiconto delle spese, quanto puo' loro essere rimasto di sopravanzo.

154     Il Superiore poi, ricordevole sempre che non per nulla viene da tutti chiamato Padre tenga gli occhi ben aperti per conoscere ed indagare i bisogni di ciascuno, ed un cuore grande e generoso per soddisfarli entro i limiti della santa poverta' ne' in cio' sia guidato da affetto particolare, ma tutti i subalterri guardando come figliuoli, a turri provvegga ugualmente.

155     Dovra' stare a tutti sommamente a cuore e piu' particolarmente al Superiore che si mantenga l'osservanza della perfetta

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vita comune, al che giovera' grandamente la vigilanza ferma e risoluta del Superiore di non permettere singolarita' veruna che non sia voluta dal preciso bisogno.

156     Anche il Superiore dovra' uniformarsi in tutto alla vita comune, e non mai tollerare tanto nel vitto e nel vestito, come nel mobiglio ed in ogni altra cosa che si usino verso di lui riguardi e distinzione, salvo quelli richiesti della necessita' come per ogni altro membro della Compagnia.  E siccome egli non e' padrone ma semplice amministratore dei beni dell'Istituto, che sono pur beni di dio e della Chiesa, incombe a lui il rigoroso obbligo di amministrarli esattamente.  Il Superiore potrebbe aggravarsi la coscienza anche di molte e gravi colpe, se facendola da padrone, disponesse dei beni dell'Istituto a suo talento prodigandoli in spese non necessarie, o non fatte colle debite cautele e previsioni, o in elargizioni cogli esterni o aggravando la casa di debiti.

157     Riguardo ai beni posseduti nel secolo, tutti e' membri della Compagnia tanto quelli che hanno emesso i voti temporanei, quanto quelli che si sono legati coi voti perpetui, ritengono il dominio radicale, ossia la nuda proprieta' dei medesimi loro beni, ma e' loro assolutamente vietata l'amministrazione, l'usufrutto e l'uso degli stessi beni.[13]  Percio' prima di professare, col consiglio del Superiore, dovranno cedere con atto pubblico, se le leggi civili li permettono, e non consentendolo questi, con atto privato da registrarsi in un libro a cio' destinato, l'amministrazione, l'usufrutto e l'uso a chi stimeranno meglio, ed anche all'Istituto se cosi piacera'.  Questa cessione pero' non avra' piu' vigore qualora il membro uscisse dalla Compagnia; ed e' percio' necessario apporre nell'atto di cessione la condizione che sia revocabile in ogni tempo secondi il volere del membro stesso; il quale emessa che avesse la professione sia dei voti temporanei, nello spazio della loro durata; sia dei voti perpetui

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per tutto il tempo della sua vita, non potra' in coscienza piu' fare uso della facolta' di revocare la cesssione senza licenza del Padre Preposto.  Lo stesso dicasi dei beni che pervenissero dopo la professione, ai membri della Compagnia a titolo di eredita', di donazione o di legato.

158     Per cio' che riguarda poi la nuda proprieta' dei beni suddetti, i Membri professi potranno disporre per testamento, e in qualunque tempo, sempre pero' colla licenza del Padre Preposto, anche per donazione, e per l'atto di donazione avra' fine la cessione, da loro fatta, come sopra, dell'amministrazione, usufrutto ed uso; a meno che essi non dichiarino nell'atto stesso di donazione, che detta cessione debba continuare ad avere effetto, nonostante la donazione, e cio' per quel tempo che loro piacera'.

159     Del resto non e' punto vietato ai membri professi di fare col permesso del padre Preposto tutti quegli atti di proprieta' che sono richiesti dalle leggi.

160     La facolta' di amministrare, disporre, e permettere ad altri l'amministrazione delle cose temporali, quando il bisogno e lo spiritio dell'Istitiuto lo richieggono, risiede nel Padre Preposto, come mero b distributore, salvo pero' i casi stabiliti dai Sacri Canoni del Nuovo Codice, nei quali e' necessaria la licenza della Santa Sede.

 

- Del Voto di Castita' -

161     In forza del voto di Castita' il religioso e' obbligato a mantenersi celibe, e assume nuova grave obbligazione di astenersi da qualsiasi colpa contraria alla Castita'.

162     Per la perfetta osservanza di questo santo voto tutti sono tenuti di procurare di vevere e di mantenersi in tale purezza interiore ed esteriore da essere santi di corpo e di spirito, e da emulare per quanto e' possibile, la purezza ed il cancore degli Angeli.

163     Ma poiche niuno puo' essere continente e casto senza uno speciale dono di Dio, cosi' si sforzio congiungere di continuo

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l'orazione colla vigilanza e con gran fervore si raccomandino a Gesu' ed a Maria, ed a loro ricorrano in ogni pericolo e tentazione.

164     Nel trattare col prossimo, particolarmente con persone di sesso diverso, siano tutti molto accurati ed avveduti in custodire anzi tutto il cuore, guardandosi con ogni diligenza dalle genialita' e dalle amicizie particolari; poi anche custodicano da ogni disordine le porte dei loro sentimenti, particolarmente gli occhi, le orecchie, la lingua, conservandosi in pace ed umilta' interna ed esterna; il che giovera' non meno a loro stessi, che a quelli con cui conversani, i quali restando per il loro contengo edificati, sentiranno animarsi ancor essi all'acquisto di si bella e santa virtu'.

 

DELLE VIRTU' ED ALTRE OSSERVANZE

165     "Attende tibi et doctrinae, insta in illis: hoc enim faciens; teipsum salvum facies, et eos quite audiunt."  1Tim 4:16.[14]  Ognuno dei Missionarii consideri dette a se queste parole di San Paolo Nostro Padre, ed abbia a cuore il dovere della propria perfezione, perche' questa lo aiutera' a salvare e santificare se stesso ed il prossimo; e si guardi sempre bene dal trascurare l'anima propria col pretesto di salvare quella degli altri.

166     Tutti i Missionarii pertanto, iniziando in casa la propria missione, cerchino di animarsi reciprocamente, al desiderio ed all'amore della propria perfezione non solo col buon esempio, eseguendo con esattezza i proprii doveri, ma anche con buone parole facendo altri partecipe delle buone ispirazione, colle quali il Signore avra' illuminato la loro mente, particolarmente per cio' che riguarda il distacco da noi medesimi ed in genere l'acquisto delle virtu' formentando sempre l'unione e carita' fraterna ed il compatimento dei difetti altrui.

167     Sia a tutti di conforto che la Compagnia, quale madre amorosa, ci appresta numerosi aiuti per la nostra santificazione percio' ognuno, con animo costante, procuri nel proprio ministero

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od ufficio qualsiasi, di non omettere l'acquisto di quella perfezione, che colla grazia divina puo' acquistare mediante la buona osservanza delle sante regole.

168     D'altra parte sia ad ognuno di stimolo il pensiero, che l'osservanza, lo zelo e la pratica delle virtu' e delle cose spirituali, non mancheranno di dare alla dottrina ed ai doni naturali ed umani, che ognuno avesse da Dio ricevuto, quella utile efficacia, che serve tanto per la conservazione e prosperita', non solo del corpo, ma anche dello spirito della Compagnia.

169     I Padri Superiori pertanto con soavita' e fermezza, insistani, perche' in tutte le nostre case vi sia la pratica dell'orazione e l'amore alle cose che riguardano lo spirito, invigilando sull'osservanza di tutti i mezzi a cio' prescritti e particolarmente del ritiro annuale.

170     Ognuno poi dal canto suo abbia la premura di non intiepidire nel fervore della propria religiosa professione, ma procuri sempre di accrescerla mediante l'abnegazione di se stesso, e la mortificazione in tutte le cose.

 

- Della Generosita' -

171     Chiunque da Dio sara' prescelto a formar parte di questa Compagnia faccia tutto il possibile di corrispondere con animo grande e generoso, usando ogni premura nella repressione delle proprie male inclinazioni, e nell'acquisto delle sode virtu' ad imitazione dei Santi Apostoli e di San Paolo nostro Padre, il quale chiamato da Gesu' Cristo, sulla via di Damasco[15], abbandono' quanto gli potea dare il mondo ed i suoi seguaci e con cuore grande e generoso si dedico' tutto al divino servizio, preparandosi a vincere e superare qualsiasi ostacolo o difficolta'.[16]  Una tale magnanima corrsipondenza disporra' poi ognuno a ricevere da Dio una maggiore abbondanza di grazie e doni spirituali.

 

- Dell'Umilta' -

172     Se l'umilta' e' a tutti necessaria per piacere a Dio e conseguire la vita eterna e' necessariissima alle persone a Dio

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consacrate, e che si adoperino in servizio dei prossimi, particolarmente col ministero sacerdotale; percio' i Missionarii non omettano di domandarla a Dio, con insistenza, e si tengano ben guardinghi del vizio opposto essendo esso assai sottile, e percio' facile ad introdursi nell'anime.

173     "Ego sum minimus Apostolorum" 1Co 15:9[17] diceva di se San Paolo nostro Padre; ed a sua imitazione ognuno della Compagnia si consideri come l'ultimo di tutti, e fondato nel sentimento di sua bassezza e del suo niente, si sforzi di accettare con santa allegrezza, per quanto gli e' possibile, i disprezzi e le umiliazioni, che la Divina Provvidenza si degnera' presentargli; e d'altra parte quando le sue fatiche avranno un esito felice si guardi dall'attribuirlo a se stesso perche' "Qui existimat se aliquid esse, cum nihil sit, ipse se seducit."  Cor. I;[18] ma ne riferisca fedelmente tutta la gloria a Dio, sorgente di ogni bene, infatti "neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat, sed qui incrementum dat Deus" 1Co 3:7.[19]

174     Ognuno per suo avanzamento spirituale e specialmente per essere aiutato ad abbassarsi ed umuliarsi sempre dovra' essere contento, che tutti i suoi difetti ed imperfezioni siano manifestati al superiore da coloro che ne fossero veunuti in cognizione.

175     Ciascuno deve poi fare tutte le penitenze, che pei difetti e le negligenze sue o per qualsivoglia altro motivo gli fossero' imposte, e dovrebbe accettare dette penitenze con pronta volonta' e con vero desiderio della sua emendazione e profitto spirituale, ancorche' per mancanze non colpevoli gli venissero imposte.

 

- Della Carita' -

176     Tutti devono essere persuasi della grande necessita' di mantenere fra noi il piu' stretto vincolo di scambievole carita'.  Infatti quanto piu' uniti, saranno fra loro i membri della nostra Compagnia, altrettanto questa si mostrera'

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piu' vigorosa, e sara' ognora piu' atta alle imprese della gloria di Dio e salute delle anime.

177     Un tal vincolo, una tale unione si potra' ottenere e mantenere col sopportare le miserie ed i difetti altrui e col portare l'uno il peso dell'altro, giusta quel di San Paolo "Alter alterius onera portate".  Ga 6:2[20]; e col non aver di mora il proprio interesse, ma bensi il bene altui; onde l'Apostolo nostro padre soggiunge "Charitas patiens est" perche' con animo tranquillo tollera il male che le viene arrecato, "benigna est" perche' il male ricevuto largamente ripaga col bene.  "Non aemulatur" perche' non sa avere invidia di alcuna cosa.  "Non inflatur" perche' dei beni esterni non si esalta "Non agit perperam", cioe' non e' iniqua o maliziosa non e' ambiziosa, perche' le basta Iddio, che essa gode entro di se.  "Non quaerit quae sua sunt" perche' non considera alcuna cosa essere propria se non il solo Dio.  "Non irritatur" offesa non si risente, ne' si vendica delle ingiurie ricevute.  "Non cogitat malum": e fa che si pensi sempre bene di ognuno.[21]

178     Ognuno pertanto sia cauto e prudente nel parlare di se; e degli altri, ne' mostri mai in verun conto di fare poca stima dei suoi fartelli, che anzi riguardandoli, come a se superiori, sara' studioso di prevenirli con ogni significazione di stima e di rispetto al loro grado corrispondente.  Ed eccetto quelli che hanno tale autorita' dal Superiore, nessuno comandi ad altri alcuna cosa, ne' riprenda veruno.

179     Senza caricarsi di fatiche eccedenti le proprie forze cerchi ognuno di appagare gli altrui desiderii e sia molto facile nel porgere aiuto e sollievo a chiunque ne lo richeigga, ed anche non-richiesto, quando vedesse che l'opera sua possa essere di aggradimento ai con-fratelli.

180     Nell'avviso scambievole dei proprii difetti, avvertano bene i Missionarii, di venir sempre da retta intenzione

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ed eseguiscano un tale atto con delicata carita'.

181     Siano poi sempre solleciti a riconciliarsi quando per umana fragilita' avessero data o ricevuto occasione di disgusto, e ciascuno si reputi a gloria di essere il primo a chiedere cogli atti sommessi di scusa la debita riconciliazione, sebbene esso stesso fosse l'offeso, e non ne avesse data occasione.  Un tale atto non sia giammai differito all'indomani ma seguendo il consiglio di San Paolo Nostro Padre "Sollnon occidat super iracundiam verstram" Ep 4:26. [22]nessuno vada a riposarsi prima di averlo compiuto.

182     In tal modo osservando la carita' avranno i Missionarii la consolazione di poter dire di se' collo stesso Santo Padre "Per omnia omnibus placeo, non quaereus quid mihi utile est, sed quod multis, ut salvi fiant" 2Co 10:33.[23]

 

- Della Purita' d'Intenzione -

183     I Missionarii in tutte le azioni del proprio misistero od ufficio, come pure nell'isercizio della carita' e di ogni altra virtu', non devono ad altro andare fuorche' a procurare sempre la maggior gloria di Dio e la salute delle anime, ne' altra mercede desiderino che l'eterna ricompens.

184     Nel prestarsi al servizio del prossimo ognuno cerchi do non badare al giudizio ed al gusto del mondo, ma mortificando il proprio genio e vincendo le ropugnanze dell'amor proprio rimiri sempre in ciascuno Nostro Signore Gesu' Cristo, ed a Lui intenda servire Ed in quanto a cio' giovera' a tutti il ricordarsi che Egli accetta, come fatto a se stesso[24], quanto per amor suo vien fatto in vantaggio dei prossimi.

 

- Del Distacco -

185     "Quae sursum sunt quaerite, ubi Christus est, in dextera Dei sedens; quae sursum sunt sapite, non quae super terram" Col 3:2[25].  Si ricordino i Missionarii, che Iddio, avendoci prescelto, e' geloso di noi ed il nostro cuore lo vuole tutto

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per se'.  Tutti pertanto si tengano distaccati da se medesimi, cioe' dalle soddisfazione sensibili; dalla propria volonta' e dal proprio giudizio ed abborriscano tutti i beni della presente vita, vivendo come morti, cosi' al mondo come a se stessi, per poter donare la propria vita unicamente al servizio di Dio.

186     Si spogli ognuno da ogni affetto non bene ordinato ai suoi parenti.  Si ricordi che chi abbandona i parenti per continuare la missione di Gesu' Cristo sulla terra possedera' la beatitudine eterna nell'altra vita e ricevera' il centuplo in questa[26], lasciera' un padre ed una madre ed avra' per padre Dio e per madre Maria dai quali sara' amato e trattato da figlio. 

187     Si guardi ognuno dal contrarre amicizie particolari non solo con persone di fuori, ma eziandio cogli stessi confratelli e percio' tratti sempre cogli altri con religiosa sodezza, non usi mai per alcuno espressioni mondanamente tenere ed affettuose ne' permetta che a lui siano dirette.

188     Curino anche i Missionarii di non attaccarsi alle cose concesse per uso proprio, onde ogni cosa che essi tengono devono tenerla come in prestito per renderla ad ogni cenno del Superiore.

 

- Della Modestia -

189     Ricordevoli tutti i membri della Compagnia che "Christi bonus odor sumus" 2Co 2:15[27] unitamente alla mortificazione delle passioni interne procurino di moderare giusta il proprio stato, anche le azioni esterne.

190     Il capo pertanto non si volti con troppa leggerezza e si tenga per quanto possibile dritto ed inclinato un po' dalla parte dinnanzi.

191     Nei capelli ciascuno si riguardi da ricercatezza e lontano da qualunque sentimento di vanita' procuri con semplicita' di rispecchiare in se, anche in cio', l'odio al mondo e lo studio di piacere a Dio.

192     Gli occhi si tengano ordinariamente bassi senza troppo alzarli o girarli in questa o in quella parte.  Parlando

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massime con persone di rispetto e con qualunque di sesso diverso si guardi ognuno dal fissare nei volti loro lo sguardo[28], ma lo tenga modestamente inchinato: sebben tale riserbo non dovra' essere scompagnato da una certa moderata e semplice affabilita' richiesta da una ben regolata urbanita' e carita'.  Anche colle persone del medesimo sesso, particolarmente coi ragazzi e coi giovani, non si mostrino troppo confidenti, ma conservino una affabilita', cordiale si, ma grave e dignitosa senza affettazione.

193     Le mani si tengono decentemente quiete e ben composte.  Nessuno tocchi il compagno, nemmeno per giuoco[29], eccetto abbracciandosi in segno di carita' quando alcuno va o viene da lontano.  Questo stesso contegno assai piu' conviene osservare cogli esterni, e particolarmente i catechisti coi fanciulli i quali dagli stessi vengono istruiti nel piccolo catechismo.

194     Tutto il volto mostri piuttosto allegrezza che tristezza o altro affetto meno ordinato.

195     Le vesti, il cappello e le scarpe siano netti ed acconciati decentemente senza ricercatezza.

196     Nessuno durante la notte dorma senza essere convenientemente coperto.

197     Chi per una necessita' avesse ottenuto dal Superiore il permesso di fumare ne usi con moderazione e privatamente in camera propria.

198     Nessuno esca di camera se non e' decentemente vestito secondo l'abito proprio della Compagnia.

199     Nell'andar fuori, se sono molti, vadano a due o a tre insiem secondo l'ordine che loro avra' dato il Superiore nessuno puo' uscire di casa senza compagno specialmente dovendo fare visite.  Il passo sia moderato, occorrendo pero' di andare in fretta si serbi il decoro per quanto possibile.

200     In breve ognuno nell'esteriore composizione del volto, della persona, e di ogni gesto e parola, cerchi di ricopiare in se, per quanto possibile, la modestia stessa ammirabile di

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Nostro Signore Gesu' Cristo.

 

- Del Silenzio e della Puntualita' -

201     Qualsiasi residenza dei Missionarii della nostra Compagnia deve mantenersi quale veramente e' una casa di preghiera e di ritiro, dove tutti coloro che l'abitano devono essere intimamente compresi della responsabilita' del proprio stato innanzi a Dio ed innanzi agli uomini.  A tal fine fuori del tempo e del luogo della recreazione e' assolutamente necessaria una grande osservanza del silenzio, ed occorrendo ad alcuno di dover parlare, lo faccia con poche parole come di passaggio, e sempre a voce bassa.  Piu' stretto poi si osservi il silenzio durante la notte e nel pomeriggio a incominciare immediatamente dopo le relative due recreazioni, fino al primo atto comune.  In ogni ora del giorno pero', anche quando e' prescritto il silenzio e' lecito ad ognuno di recarsi dal Superiore e parlare con lui di cose necessarie.

202     All'ora prescritta dall'orario ed al primo tocco della campana, per quello spirito di ubbidienza dal quale devono tutti essere animati, ciascuno vada dove e' chiamato, lasciando qualunque altra azione cominciata e non finita.

 

- Esercizi di Pieta' -

203     Per perfezionarsi sempre piu' nella vita interiore, che deve essere l'anima delle nostre azioni esterne, e senza la quale poco si potrebbe sperare dalle opere di Missione e di carita' alle quali i membri della Compagnia si dedicano ciascuno in Domino, attendera' con tutta diligenza agli esercizi di pieta', dei quali i principali sono:-

204     Ogni giorno - (1) Una mezz'ora di meditazione la mattina appena levati; e che per ragione di salute o del suo ufficio non potesse uniformarsi, abbia con licenza del Padre Superiore, un altro tempo determinato.  (2) I sacerdoti premessa la debita preparazione, celebreranno divotamente, osservando con esattezza le rubriche, e daranno un tempo conveniente al rendimento di

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grazie.  Essi inoltre per la riverenza dovuta ai Santi Misteri, per la propria devozione e per l'edificazione dei fedeli procureranno di celebrare in circa mezz'ora ne' molto piu' ne' molto meno, e saranno solleciti di recitare a tempo debito l'Ufficio Divino.  (3) Tutti gli altri che non sono Sacerdoti attenderanno devotamente alla Santa Messa ed alla Santa Comunione.  (4) La visita a Gesu' in Sacramento.  (5)  Due esami di coscienza il particolare prima del pranzo ed il generale prima del riposo.  (6)  La recita di una terza parte del Rosario colle litanie della B.V.  (7) Un quarto d'ora di lettura spirituale.  (8) Dopo le orazioni della sera e prima di ritirarsi nelle proprie camere receveranno i Missionarii la benedizione dal Padre Superiore.

205     Ogni Settimana - La Confessione ed il pio esercizio della via Crucis.

206     Ogni mese. - Un giorno di ritiro per quanto lo permetteranno le occupazioni del propio ministero od ufficio.

207     Ogni Anno - Un ritiro di otto intieri giorni per rianimarsi nel fervore e nello spirito del proprio stato, conchiusendo lo stesso con una devota rinnovazione dei santi voti.  Un tale ritiro per quanto sara' possibile si fara' da tutti in comune, sotto la direzione di un sacerdote a cio' nominato dal Superiore usando per guida il libro degli Esercizi Spirituali di S. Ignazio di Lojola.

208     Chi per una ragione o altra non avra' atteso in comune cogli altri ai suddetti esercizi di pieta', li adempisca in privato ed il Padre Superiore in forza del suo ufficio invigili per se o per altri perche' da tutti si dia il tempo assegnato a tutte le suddette pratiche di pieta' particolarmente alla meditazione ed all'esame.

 

- Fuga dell'Ozio -

209     L'ozio essendo l'origine di tutti i mali si tenga sempre in grande odio e per conseguenza si abbia tutta la premura di

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tenerlo lontano da casa nostra.

210     Tutti i Missionarii pertanto, finche' stanno bene in salute, abbiano le proprie occupazione, siano esse spirituali o temporali, alle quali presteranno tutta la loro attenzione, e delle quali si terrano ben compresi, evitando il divagare qua' e la' per la casa chiaccherando fuor di luogo e tempo.

211     Oltre al proprio determinato ministero od ufficio, ognuno poi, sempre sotto la norma dell'ubbidienza, abbia un'occupazione ausiliare, che assumera' se ed appena quello lo permettera.

212     Ognuno infine si difenda dall'affetto verso il proprio comodo e dal pretesto della propria salute, essi infatti sono due grandi mali, che insensibilmente conducono l'individuo alla schiavitu' dell'ozio.

 

- Penitenze Corporali -

213     Si ricordi ciascuno che per riportare frutti copiosi dal proprio ministero e' necessario avere grande stime della mortificazione e penitenza praticata da Nostro Signore Gesu' Cristo e per quanto possibile muoversi alla sua imitazione, come conviene a persona che la predica ad altri.

214     Nella compagnia oltre ai digiuni comandati dalla Santa Chiesa non vi sono altri digiuni di obbligo, ciascuno pero' si tenga pronto a praticare quelle pentenze che dall'ubbidienza gli venissero imposte.

215     Per lo stesso spirito di penitenza si raccomanda a tutti di essere mortificati nel mangiare nel bere, e per chi ne abbia permesso, nel fumare; ricordandosi che come per essere temperati bisogna privarsi del superfluo cosi per essere nortifivati bisogna privarsi del necessario.

216     Coll'approvazione del proprio padre spirituale, e' permesso a ciascuno di fare delle mortificazioni e penitenza corporali ordinarie e private; per quelle pero ' esterne e pubbliche e' richiesto anche il permesso del Padre Superiore. 

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217     Giova poi assai al proprio profitto spirituale il domandare di quando in quando al Padre Superiore qualche penitenza pei difetti commessi nell'osservanza delle regole della Compagnia.

 

- Verso i Superiori -

218     Ciascuno riguardi sempre i Superiori con uno spirito di fede, cioe' a dire come i veri rappresentanti di Dio.  Questo pensiero profondamente scolpito nell'anima, muovera' ognuno a rispettarli ed amarli.  Il quale rispetto ed amore rendera' ad essi piu' leggiero il peso della grave responsabilita', che hanno dinanzi a Dio.

219     Pertanto ognuno si presenti al Padre Superiore a capo scoperto e parli allo stesso con grande rispetto e riverenza, e cosi' quando il Padre Superiore parla e riprende alcuno, questi umilmente l'ascolti e non l'interrompa.

220     Tutti stiano ben lungi del lamentarsi dei Superiori, e molto piu' si guardino dal criticarli massimamente in presenza dei compagni, la qual cosa sarebbe di grave danno non solo a chi cio' osasse ma eziandio al buono spirito di tutta la comunita', la quale perderebbe quella stima e fiducia che deve nutrire verso i Superiori; dal che possono seguire altri gravissimi danni, e sopratutto una certa insinuazione dispirito di insubordinazione che sarebbe la rovina totale della Comunita'.

221     Se poi alcino si sentisse il cuore aggravato da qualche torto, di qualche cosa che gli dispiace, anziche' lamentarsene cogli altri, con figliale confidenza e rispetto apra il suo cuore al Padre Superiore, e trovera' in cio' gran conforto e rimedio alle sue pene.  Una tale confidenza rispettosa e figliale animera' sempre piu' il Padre Superiore a procurare il bene di colui il quale cosi si sara' diportato.

222     Qualora poi alcuno fosse tribolato per qualche afflizione o pena di spirito o per qualche male corporale occulto, ovvero avesse bisogni speciali quanto al vitto, vestito etc., e non osasse aprirsi col Padre Superiore, chiunque ne venisse in

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cognizione dovrebbe avvisarne il Padre Superiore, affinche' questi per la paterna eura, che ha per tutti, possa prestargli il conveniente conforto ed aiuto.

 

- Verso l'Istituto -

223     Ciascuno ami l'Istituto ed abbia a cuore il bene dello stesso sopra ogni interesse particolare, tanto proprio come anche dei compagni, ed offra' al Signore qualunque sacrificio che a tale fine gli occorrera' di fare.  Procuri ognuno di essere osservante e per qualunque irregolarita' che egli osservera; nei compagni si umili anzitutto avanti a Dio per mezzo dell'orazione, indi si consigli col proprio padre spirituale, e da ultimo, se cosi sara' deciso referira' la cosa al Superiore; ed in cio' fare si esamini bene nel Signore in materia si delicata.

224     Niuno inoltre referira' agli esterni le cose che si son dette o si son fatte o si hanno a fare a casa, se pero' non sapesse che cio' piace al superiore; ne' senza il permesso espresso del nedesimo, si prends l'arbitrio di comunicare loro gli staturi o altri scritti nei quali si contenga cosa alcuna spettante al nostro Istituto.

225     Niuno cerchi sapere curiosamente le cose che appartengono al governo dell'Istituto, ovvero facendo discorso introduca di cio' ragionamento; ma ciascuno raccomandando a Dio, alla Vergine Benedetta, a San Paolo nostro Padre ed ai Santi protettori, il bene dello stesso; procuri di vivere quieto e tranquillo nel grado ed ufficio suo, ed aspetto come dalla mano del Signore, quanto di se e degli altri sara' determinato dall'Ubbidienza.

 

- Delle Visite e delle Lettere -

226     Niuno riceva visite o faccia visite particolarmente a persone di sesso diverso, senza il permesso del Padre Superiore, il quale nel concederio tenga per norma la necessita' e la vera

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carita'.

227     Nessuno parli in casa coi forestieri ne chiami altri a questo fine senza generale o particolare licenza; ed avuta la licenza del Superiore si parli cogli stessi nei luoghi a cio' destinati.

228     Non si introducano donne in casa, neppure se parenti, ma occorrendo di dover parlare con esse, si riceveranno nella Camera a cio' destinata, dove potranno essere veduti dagli astanti.

229     In ogni parola poi ed in ogni azione cerchino tutti di edificare coloro coi quali son tenuti di trattare.

230     Nessuno esca di casa senza speciale o generale permesso del Superiore, al quale dira' il luogo dove deve recarsi ed il motivo per cui vi si reca.  Tornato poi alcuno da fuori si presenti parimenti al Superiore.

231     Ognuno che si trovi fuori si ritiri a casa innanzi notte, ne' esca di casa avanti giorno, senza licenza del Superiore.  Pranzare fuori di casa non si conceda che per urgente necessita' o per assistere qualche infermo, ed anche in questo caso, per quanto sara' possibile vi sia un compagno.

232     Nello scrivere lettere si osservino le seguenti avertenze: non si tenga un commercio epistolare troppo frequente ma si scriva solo per vera necessita e carita'; non si scriva a persone di sesso diverso se non vi sia la speranza di una santa edificazione, ed il Superiore non lo permetta che a persone gravi e di provata virtu'; si faccia grande attenzione a non usare espressioni secolaresche, ne si diano ne' si cerchino le novita' del secole; e si cerchi sempre di insinuare modestamente qualche sentimento che possa riuscire di edificazione.  Le lettere poi pronte per l'invio si consegnino al Superiore aperte e similmente dallo stesso vengono consegnate le lettere ricevute, si eccettuano pero' quelle che vengono dirette al Padre Preposto o ad alcuno

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dei Superiori Maggiori o che da essi vengono mandate.

233     Niuno porti ambasciate, ne' lettere ne' qualunque altra cosa da persone di fuori ad alcuno di casa, ne' da persone di casa ad alcuna di fuori senza saputa del Superiore.

234     Le notizie che si udiranno da fuori non siraccontino fra noi se non con ragione e frutto evitando percio' tutte quelle cose che possono essere di mala edificazione.

 

- Della Camera -

235     Ognuno subito che si sara' alzato da letto lo ricopra decentemente, ed appena sara' libero lo rassetti prendendo anche cura dell'ordine e della nettezza della propria camera.  Saranno in cio' aiutati, a giudizio del Superiore, coloro i quali si trovassero impediti o per occupazioni di maggiore importanza, o per indisposizione di salute.

236     Ciascuno deve tenere la propria camera sempre accessibile al Superiore il quale per entrare non chiede permesso, percio' nessuno la chiuda di maniera che non si possa dal Superiore, aprire, ne' chiuda cosa alcuna con chiave senza il permesso del Superiore.

237     Nessuno poi entri nella camera degli altri senza vero bisogno e senza generale o particolare licenza del Superiore, ed essendo alcuno dentro non apra la porta prima che vendo bussato gli sia detto "entrare" e stia aperta la porta mentre staranno dentro insieme.

 

- Dell'Abito -

238     L'Abito della Compagnia[30] e' il talare di lana nero, con fascia anche nera.  Il talare nel davanti, per tutta la sua lunghezza verra' fermato con bottoni ed avra' il dollo perfettamente chiuso.  Da sotto il collo dalla parte d'avanti apparira' alquanto il collare bianco da tenersi totalmente nascosto dalla parte di dietro.  La fascia sara' della stessa stoffa del talare, essa' pendera' dal fianco sinistro fin sotto alle ginocchia e le sue estremita' non avranno frangia.

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239     La corona della B.V. che i Catechisti poteranno al fianco raccomandata alla fascia sara' di colore nero, consistera' di quindici decadi ed avra' la lunghezza di circa un metro: la croce poi della quale verra unicamente munita, avra' l'altezza di dieci centimetri e sara' di legno oscuro, con Crocefisso e montatura di oltone giallo.

240     La croce degli studenti sara' anche di legno oscuro, senza alcuna montatura metallica ed avra' l'altezza di venticinque centimetri. Essa verra' raccomandata al collo da un cordoncino di lana nera, e stretta al petto per mezzo della fascia.

241     La croce dei Sacerdoti sara' munita' di Crocifisso e montatura di ottone giallo ed in quanto alla dimensione ed altro sara' simile a quella degli studenti.

242     Nel modo di acconciare i capelli vi sia anche uniformeta' evitando la divisa e la sua traccia, dando agli stessi per quanto possibile un'unica direzione.

243     Resta proibito ai Missionarii di portare anelli nelle dita, fibbie nelle scarpe e paramenti di seta nel ferraiuolo e soprabito; ed in tutto l'abito risplenda sempre la semplicita' e difetti la ricercatezza.

 

- In Refettorio -

244     Nella refezione corporale ciascuno procuri di osservare temperanza, modestia e decenza interna ed esterna in tutte le cose.

245     Cosi' alla benedizione che verra' premessa alla mensa ed alle azioni di grazia, che dopo di essa si renderanno ognuno con mani giunte, assista colla debita devozione.

246     Nel sumere il cibo ognuno osservi i modi di urbanita': cosi' il gomito si tenga per quanto possibile stretto alla vita, nel masticare si tenga chiusa la bocca evitando ogni rumore, non si parli a bocca piena, ragionando non si meni il coltello in mano e cosi' via;

247     Mancasse a tavola qualche cosa ad alcuno, chi siede vicino

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sara' sollecito di avvisarne chi serve, onde sia provveduto.

248     Perche' si abbia riguardo alla sanita' nessuno mangiera' fuori di pasto senza licenza del Superiore.

249     Mentre viene ristorato il corpo col cibo materiale si dia anche all'anima la sua refezione spirituale, attendendo alla lettura dei libri danti, che a giudizio del Superiore si fara' in tale tempo.  A pranzo si dia principio con un brano della Sacra Scrittura e si ponga termine col martirologio; mentre a cena si aggiunga un brano delle sante regole della Compagnia.

 

- In Ricreazione -

250     La ricreazione comune dopo il pranzo e dopo la cena e' ordinata non meno al sollievo del corpo e dello spirito, che a fomento di mutua carita' ed all'esercizio di molte virtu'.  Niuno percio' se ne esenti, senza licenza del Superiore e procuri piuttosto di trarre profitto a suo bene spirituale e ad edificazione dei suoi confratelli.

251     In tempo di recreazione niuno si mostri muto e taciturno, anzi procuro per quanto gli e' possibile di concorrere alla comune letizia e sollievo, evitando il ridicolo intorno ai compagni, alla regola ed alle cose sacre; ed anche tutti quei difetti, che sono contrarii al contengo religioso, non solo, am anche all'urbanita' e convenienza.

252     Percio' ciascuno si guardi dai modi secolareschi e da quei tratti troppo confidenziali e liberi, che non convengono alla gravita' e modestia religiosa.

253     Ognuno cerchi di evitare i contrasti, se pero' in alcuna cosa vi fosse diversita' di parere e sembrasse bene ad alcuno di doverla manifestare, cerchi di proporre le ragioni con modestia e carita', e solo con animo, che la verita' abbia il luogo, e non per parere in cio' superiore agli altri.

254     Ciascuno ancora si guardi di non dare mai segno di impazienza o di superbia, con poca buona edificazione degli altri.

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255     La stessa regola si mantenga in occasione di recreazioni straordinarie, come sarebbe un lungo passeggio, l'uscita in comune per uno o piu' giorni.

 

- Degli Infermi -

256     Caduto infermo alcuno dei Missionarii procurera' di riguardare l'infermita' come dono di Dio.  In tale tempo procuri di dare edificazione non meno che quando era sano, sopportando le molestie dell'infermita' con rassegnazione, umilta' e pazienza in tutte le cose.  In particolar modo cerchera' di edificare colla sua ubbidienza tanto chi dirige il suo spirito, quanto i medici e gli infermieri dei quali accettera' con animo grato i servigi che gli presteranno secondo la carita' ed il debito che ne hanno.

257     L'infermo non dovra' in verun modo affliggersi se il suo stato lo renda inutile alla Comunita', se egli non possa piu' attendere, come prima, al suo apostolato, al suo ufficio, ma tutto il suo studio dovra' essere di fare la volonta' di Dio, nella condizione in cui lo ha posto, offrendogli i suoi patimenti in unione di quelli sofferti da Gesu' Cristo nella sua passione e morte, e facendo almeno col cuore frequenti aspirazioni di atti di fede, di speranza e di amore verso di Lui.

258     Pertanto quando uno sentesi indisposto di salute ne avviso il Superiore; e senza licenza non si consulti medico ne si prenda medicina.  Il Superiore poi invigili alla cura temporale e spirituale dell'infermo, lo visiti ogni giorno e procuri che sia trattato con carita' e provveduto di tutto l'occorrente tanto per l'anima che per il corpo.

259     Chi e' sano non dimentichi che gli infermi sono gli eletti del Signore e che attirano sulla casa le celesti benedizioni; quindi preghi per loro e secondo la licenza che ne avra' li visiti con molta carita' e devozione, ricordandosi che il sollievo che loro rechera' con buone ed edificanti parole e coll'aiuto che gli sara' permesso di prestar loro, Nostro Signore lo riputera' recato a se stesso.

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260     Se la malattia assumera' un carattere di gravita', si prenderanno le opportune misure, onde venga amministrato all'infermo il SSmo Viatico e poscia l'Estrema Unzione, senza aspettare che giunga agli estremi e perda i sentimenti e l'infermo stesso sara' sollecito di ricevere questi inefabbili conforti con sincera devozione sperando che per la Divina Misericordia gli dischiuderanno le porte della beata eternita'.

261     In tale stato di gravita' l'infermo non sia lasciato mai solo ne' di giorno ne' di notte, e costituito in pericolo di morte sia sempre consolato dall'assistenza di un Sacerdote della Compagnia.  Entrato l'infermo in agonia, in chiesa, nella camera stessa ove giace o nel luogo piu' vicino si facciano preghiere dagli altri che potranno assistervi, onde implorare aiuto e forza al moribondo di sostenere l'ultimo doloroso conflitto.

 

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262                                      APPROVAZIONE DELLE REGOLE

- Decretum -

            Cum per Litteras Apostolicas Sacrae Congregationis Religiosorum diei 4 Februarii 1921.  Prot Nobis tributa fuit facultas erigendi Piam Societatem Religiosam ab Illmo. et Revmo. Dno Josepho De Piro Navarra Canco. Decano Nostrae Ecclesiae Cathedralis fundatam, quam die 14 Novembris 1921 decrevimus ut cognoscatur et appellatur subtitulo "Congregazione di S. Paolo" et quam iam canonice ereximus, constito Nobis Pium Opus non habere alium finem nisi Dei Omnipotentis gloriam et salutem animarum, nee non constito etiam Nobis de salutari progressu ejusdem piae societatis a die institutionis, virtute supra dictarum Litterarum Apostolicarum et vigore Decreti Executorialis adprobamus Corpus Regularum Nobis exhibitum a supradicto Rmo Canco Fundatore, ex quo corpore, etsi nondum completo, satis apparet nobilis et sanctus character praedictae Piae Congregationis, cum ipsae regulae ducunt ad Christianam perfectionem et sunt juxta noman doctrinae et spiritus sanctorum fundatorum ordinum religiosorum.

            Tamen ut compleatur hoc Corpus Regularum, ex quibus habetur ordo, volumus non tantum ut serventur correctiones et modificadictum Canonicum Fundatorem quam primum redigentur et Novis exhibeantur alias regulas, quae ad regimen generale et particulare ufficiorom ipsius Congregationis spectant reservantes in futuro Nobis Nostrisque Successoribus facultatem tollendi, addendi mosificandi quidquid in Domino magis expedire videbitur.

            Auspicientes in Domino omnia bona, Nostram Pastoralem Benedictionem peramanter impertimur dilecto filio Nostro Canonico Fundatore omnibusque Sociis Piae Congregationis.

            Datum in Nostro Palatio Civitatis Vallettae die 18 Martii 1924.

Maurus O.S.B. Arch. Epus Melit.

(L+S) Sac. Ant. Galea Cancellarius.

 

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[Contents of Fascicolo Secondo – see contents at end of file]

 

Original title-page:

Regole della Compagnia di S. Paolo, Fascicolo Terzo, (Malta: Casa San Giuseppe, 1928).

 

[fascicolo 3, page 1]

 

263                                                           DECRETO

            Siccome l'Illmo. e Revmo. Mons. Giuseppe De Piro Navarra, Canco. Decano della Nra. Cattedrale, ottemperando al Nro. Decreto del 18 Marzo 1924, ci ha esibito il complemento delle Regole della Compagnia di S. Paolo, da lui fondata, particolarmente percio' che riguarda il Governo Generale e Particolare;

            Siccome, giusta il voto qui annesso, del Revmo. Relatore da Noi incaricato per Nro. Decreto del 19 Maggio 1929, nulla si e' trovato di oggezionabile alla approvazione delle stesse;

            Col presente Nostro Decreto concediamo ben volentieri la chiesta approvazione, ai termini e sotto le riserve del precitato Nro. Decreto del 18 Marzo 1924.

            Desiderando ogni ulteriore prosperita' in Dno. alla prelodata Compagnia, impartiamo di cuore alla stessa la Nra. benedizione.

 

            Dato in Valletta, il 15 Ottobre 1932

fto. Maurus O.S.B. Arch: Epus. Melit.

 

[fascicolo 3, page 3]

Del Governo Generale

 

[fascicolo 3, page 5]

R E G O L E

DELLA

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

 

264                                                                                   "Nisi Dominus aedificaverit

                                                                                          domum, in vanum laboraverunt

                                                                                          qui aedificant eam."

                                                                                                                  Ps 126(127):1[31]

 

DEL GOVERNO GENERALE

- Del Capitolo -

265     A mantenere la Compagnia sempre compatta e forte ogni settennio verra' convocato il Capitolo.

266     Il Capitolo verra' convocato dal Padre Preposto, il quale anche lo presiede.

267     Il luogo del Capitolo verra' assegnato dal Padre Preposto consenziente il suo consiglio.

268     Il Capitolo potra' essere convocato prima del settennio, tutte le volte che per grave ragioni cosi' sembrera' di dover fare al Padre Preposto consenziente il suo consiglio.

269     Oltre al Padre Preposto nessun altro ha il diritto di convocare il Capitolo.  In caso pero' della morte del Padre Preposto o della sua rinunzia o deposizione allora il Vicario Generale della Compagnia convochera' al piu' presto il Capitolo, perche' questo possa procedere alla nomina del Padre Preposto e degli altri ufficiali nominabili dallo stesso.

270     Non tutti i membri dell'Istituto sono idonei ad intervenire al Capitolo, ma e' richiesto che uno sia insignito da tre anni della dignita' Sacerdotale e che abbia emesso la professione perpetua insin dallo stesso tempo.

271     Ne' tutti i Sacerdoti dell'Istituto, i quali avessero compito il terz'anno di Sacerdozio e della professione perpetua sono chiamati al Capitolo, ma oltre agli Assistenti del Padre Preposto, all'Economo Generale, al Procuratore Generale, al Procuratore Generale intervengono (1) i Padri

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Provinciali o Vice provinciali, i Padri Vicari o Pro Vicarii delle Missioni; (2) i Delegati mandati dalle Provincie o dai Vicariati, ed eletti da tutti i Sacerdoti della Provincia o del Vicariato che hanno tre anni di Sacerdozio e di professione perpetua, riuniti in consiglio (3) quattro Sacerdoti nominati e chiamati del Padre Preposto.

272     Il Padre Preposto convoca il Capitolo per mezzo di una lettera circolare chiusa, nella quale saranno indicati il giorno ed il luogo del Capitolo.  Questa lettera verra' diretta ai Padri Provinciali o Vicarii Provinciali, ai Padri Vicarii o Pro Vicarii delle Missioni, e questi a loro volta la comunicheranno ai Padri Superiori Locali.  Essa verra' anche comunicata direttamente ai quattro membri dell'Istituto, che il Padre Preposto considera utile di convocare per il bene della Compagnia.

273     Allorche' il Capitolo verra' convocato dal Vicario Generale si dovranno osservare le stesse formalita'.  Al Vicario Generale pero' non compete il diritto di convocare altri membri oltre a quelli che verranno mandati di diritto dalle provincie e dai Vicariati.

274     Coloro che interverranno al Capitolo facciano premura e dispongano le cose in tale modo; affinche' nulla durante la loro assenza abbia a soffrire detrimento.  Per la qual cosa i Padri Provinciali e Vicarii scelgano chi in loro assenza faccia le loro veci e procurino che tale scelta sia ratificata dal Padre Preposto o Vicario Generale.

275     Allorche' il Capitolo verra' convocato per essere eletto il Padre Preposto, alla vigilia dell'Elezione, abbiano luogo in tutta la Compagnia delle preghiere speciali e tutti procurino in quel giorno di offrire al Signore qualche particolare mortificazione.

276     Il giorno dell'elezione verra' celebrata la messa dello Spirito Santo, alla quale; tutti della Comunita' dove avra' luogo il Capitolo, assisteranno con devozione.  Coloro che non sono Sacerdoti si accosteranno nella stessa, alla Santa Comunione, ed i Sacerdoti celebreranno coll'intenzione di

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implorare dal Signore la grazia di averlo presente all'elezione.

277     Terminato il Santo Sacrificio della Messa coloro che devono prendere parte al Capitolo si dirigeranno in silenzio verso il luogo dell'elezione, ove recitato alternativamente l'Inno "Veni Creator" ciascuno prendera' posto secondo l'ordine seguente; cioe' il Vicario Generale, gli Assistenti del Padre Preposto defunto, l'Economo Generale, il Procuratore Generale presso la Santa Sede, i Provinciali i Vicarii di Missione poscia i Vice Provinciali e Pro Vicarii, ed in ultimo tutti i sacerdoti secondo l'ordine della professione.

278     Sotto pena di disubbidienza viene proibito ad ognuno di uscire dal conclave prima che fosse eletto il Padre Preposto.

279     Arrivato il tempo dell'elezione ognuno del Capitolo scrivera' su di uno cartella il nome di colui, che innanzi a Dio giudichera' il piu' degno di essere eletto; ed a sua volta deporra' la detta cartella entro l'urna posta sulla tavola innanzi al Vicario Generale ed agli Assistenti.

280     Si ordina a tutti in virtu' di santa ubbidienza (anche a coloro che non han diritto di voto) che, dal giorno della convocazione del Capitolo (generale, provinciale, o locale) nessuno procuri per se o per altri, direttamente o indirettamente, che o se stesso o altri venga eletto a Padre Preposito[32] (o a qualunque altro ufficio) o che ne sia escluso; e che nessuno dia il voto a se stesso.

281     Prima di deporre il voto nell'urna ognuno stando in piedi colla mano sul petto ad alta e chiara voce giurera' d'aver egli eletto colui, che a suo giudizio e' sommamente degno ed atto a tenere un tale ufficio: la seguente e' la formola del giuramento.

282     "Ego N.N. juro coram Deo quod illum nomino in Patrem Praepositum Societatis Sancti Pauli, quem dignissimum et ad hoc munus implendum maxime idoneum existimo."

283     Da queste parole del giuramento gia' si comprende di

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quali virtu' deve essere ornato colui che viene preposto alla compagnia; ma giova qui recordare che tra queste devono in modo eminente resplendere l'amore verso Dio e verso la Chiesa, lo zelo per la salute delle anime, l'amore verso la Compagnia, la sapienza, la prudenza, la sagacita' d'ingenio, costanza e fortezza d'animo contro le contrarieta'; nel portare a termine le cose intraprese; e finalmente sia di tutte le virtu' in modo ragguardevole insignito tanto nella Compagnia che fuori.

284     In colui che viene preposto e' inoltre necessario che avesse raggiunto l'anno quarantesimo di sua eta', che avesse emesso da dieci anni la professione perpetua che fosse gia' esercitato nel ministero delle Missioni e che avesse occupato di Superiore Locale o altro ufficio piu' alto.

285     Gli elettori assenti non possono dare il voto.  Se pero' nella stessa casa vi sia un Capitolare infermo il quale non puo' recarsi all'aula, allora due degli Assistenti, nominati dal Capitolo, si porteranno da lui tutte le volte che sara' necessario per ricevere nell'urna la sua cartella ed unirla colle altre.

286     Terminata la votazione il Vicario Generale unitamente agli Assistenti enumerera' ad alta voce le cartelle.

287     Se il numero delle cartelle risultasse maggiore del numero dei votanti si dovra' di nuovo incominciare.

288     Se il numero delle cartelle corrispondera' al numero dei votanti allora il Vicario Generale le leggera' ad alta voce e le consegnera' ai quattro Assistenti per la relativa verifica.  Mentre avra' luogo la detta lettura tanto il Segretario quanto il primo Assistente registreranno il numero dei voti riportati da ciascuno e poscia le due liste verranno confrontate.

289     Caso mai si fosse incorso in qualche errore verranno di nuovo lette le cartelle, e di nuovo verra' tenuto il registro della lettura finche' le due liste resulteranno concordi.

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290     Colui al quale sara' toccato un numero di voti maggiore della meta' e' da ritenersi legittimamente e canonicamente eletto.

291     Qualora nessuna avesse ottenuto un numero di voti maggiore della meta', di nuovo verra' dato principio alla votazione, scrivendo nella cartella il nome di uno di quelli soltanto, che nella prima votazione avesse ottenuto dei voti.

292     Se dopo questa elezione nessuno ancora avra' ottenuto un numero di voti maggiore della meta' si procedera' ad una terza votazione, nella quale i Capitolari deporranno nell'urna il nome di uno di quelli soltanto che nella seconda votazione avra' ottenuto dei voti.

293     Colui il quale in questa terza votazione avra' ottenuto il numero maggiore di voti, sara' legittimamente eletto, quantunque il numero dei voti reportati fosse minore della meta'.

294     Se si dara' il caso che in questa terza votazione alcuni otterranno parita' di voti, allora tra di loro restera' legittimamente eletto in Padre Preposto il piu' anziano nella professione.

295     Terminata l'elezione il Vicario Generale stando in piedi proclamera' il nuovo Padre Preposto con queste parole "Cum Capitulum rite congregatum, collatis omnium suffragiis, votis vero juxta constitutiones nostras numero sufficientibus Rev. Patrem vel Dominum N.N. canonice elegerit, et nominaverit, ego auctoritae Sedis Apostolicae et universae Societatis nostrae, eligio et nomino N.N. in Patrem Praepositum Societatis Sancti Pauli.  In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti."  Terminata la proclamazione il nuovo Padre Preposto stando in mezzo emettera' innanzi al Capitolo la sua professione di fede.  Ed insin da allora tutti devono ritenere il nuovo eletto per legittimo Padre Preposto della Compagnia.

296     Qualora il Vicario Generale verra' eletto in Padre Preposto allora tutto cio' che egli avrebbe dovuto fare in tale occasione verra' eseguito dal primo Assistente.

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297     Fatta la proclamazione il nuovo Padre Preposto stando in mezzo emettera' innanzi al Capitolo la sua professione di fede, e poscia tutti del Capitolo successivamente si presenteranno all'atto di ubbidienza inginocchiandosi innanzi al Padre Preposto e baciandogli con riverenza la mano; quindi verra' recitato il "TE DEUM" conchiudendo coll'orazione "Pro Gratiarum actione".

298     Colui che disprezzera' questa regolare elezione rifiutando l'ubbidienza e' da ritenersi da noi quale scismatico.  E tanto grande infatti lo scandolo, che sarebbe il caso di supplicare al Sommo Pontefice a sottomettere alle censure Ecclesiastiche un simile detrattore.

299     Se pero' in Padre Preposto verra' eletto uno assente dal Capitolo, allora verra' subito chiamato ed intanto tutto verra' sospeso fino al suo arrivo.

300     Allorche' il Capitolo verra' convocato per l'elezione del nuovo Padre Preposto avra' anche luogo la nuova nomina a tutti gli uffici.

301     Quando viene convocato il capitolo per affari diversi dall'elezione del Padre Preposto, verra' anche dato principio allo stesso colla celebrazione della Messa "De Spiritu Sancto" e nell'aula Capitolare coll'inno "Veni Creator".

302     Dopo questo ciascuno ponga sulla tavola le proposizioni scritte che egli desidera sottomettere per la trattazione; queste pero' non potranno essere trattate se non nelle seguenti congregazioni, affinche' tutti i membri del Capitolo abbiano tempo di leggerle con attenzione e riflessione.

303     Quando a giudizio del Padre Preposto la cosa sara' stata sufficientemente discussa allora questi categoricamente la pone ai voti talmente che tutti potranno giudicare affermativamente o negativamente per mezzo delle parole "placet" o "veto".

304     Intorno alle singole proposizioni viene deliberato per maggioranza di voti.

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305     Ognuno del Capitolo quantunque rappresenti piu' Provincie o Vicariati non gode che un sol voto.

306     Quando il risultato della votazione e' uguale allora la decisione viene lasciata al voto del Padre Preposto.

307     Non e' lecito al Capitolo di modificare o interpretare autenticamente le regole o le costituzioni; essendo questo riservato unicamente alla Santa Sede, tali modificazione pero' o interpretazioni, qualora il Capitolo stimasse opportune verranno sottomesse alla Santa Sede per l'approvazione.

308     Potra' pero' il Capitolo prendere quelle deliberazioni che esso credera' necessarie pel bene comune della Compagnia.  Queste deliberazioni resteranno in vigore fino alla promulgazione degli atti del seguente Capitolo; e devono concordare colle regole e colle costituzioni.

309     Potra' anche il Capitolo per cause legittime mutare ed anche annullare cio' che avra' stabilito il Padre Preposto.

310     Sara' cura del Capitolo di vedere se le regole siano strettamente osservate e di correggere gli abusi: qualora si fossero introdotti nella Compagnia.  Esso pertanto procurera' di essere informato dello stato di tutte le Provincie.

311     Se alcunche' si fosse deliberato per maggioranza di voti, questo verra' dal Segretario Generale registrato negli atti Capitolari, ed indi letto a chiara voce innanzi a tutto il Capitolo per essere poi sottoscritto da tutti i presenti compreso il Segretario Generale ed anche munito del suggello della Compagnia.

312     Perche' le deliberazioni Capitolari siano da tutti strettamente osservate esse verranno promulgate in ogni casa della Compagnia per mezzo dei Padri Superiori Locali, ai quali varra' inviata uno copia fedele delle stesse per essere indi conservata nell'archivio della propria casa.

313     Il Capitolo che viene convocato ogni settennio, procede

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tutte le volte, alla nomina dei quattro Assistenti del Padre Preposto, tra i quali verra' eletto l'Ammonitore del Padre Preposto ed il Segretario della Compagnia.  Esso nominera' anche l'Economo Generale.

314     Per tutte le volte che piacera' al Capitolo ognuno potra' essere di nuovo eletto in qualsiasi ufficio.

315     Ai sopradetti uffici potranno essere eletti soltanto coloro che hanno compito il triennio del Sacerdozio e di professione perpetua.

316     L'elezione degli Assistenti e dell'Economo Generale verra' fatta per maggioranza di voti.  Se poi nessuno avra' ottenuto un numero di voti maggiore della meta' allora verra' ripetuta la votazione come si e' detto sopra circa l'elezione del Padre Preposto.

317     Adunatosi il Capitolo verra' recitato il "Veni Creator" e l'orazione dello Spirito Santo.  E quando tutti avranno preso posto, la bussola dello scrutinio verra' collocata innanzi al Padre Preposto attorniato dai quattro Assistenti.

318     Tutti i membri del Capitolo, l'uno dopo l'altro, s'appresseranno a gettare il voto entro in bussola dello scrutinio. 

319     In tal modo si procedera' all'elezione del Primo Assistente, cosi' anche a quella del Secondo, Terzo e Quarto, e poscia all'elezione dell'Economo Generale della Compagnia.

320     Terminate queste elezioni il Capitolo scegliera' tra i quattro Assistenti l'Ammonitore del Padre Preposto ed il Segretario Generale dell Compagnia.

321     Queste due nomine vengono fatte per pluralita' di voti ed insieme, cioe' ogni membro del Capitolo scrivera' i due nomi sulla stessa cartella ed a lato di ognuno l'ufficio al quale intende nominarli.

322     Per lo scrutinio dei voti si osserva la stessa procedura,

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gia' sopra indicata per l'elezione del Padre Preposto, con questo pero' che la parte del Vicario Generale verra' eseguita dal Padre Preposto.

323     La nomina degli Assistenti, dell Economo Generale, dell'Ammonitore del Padre Preposto e del Segretario sara' l'ultimo atto del Capitolo.  Questo atto verra' registrato nel libro delle deliberazioni Capitolari dal nuovo Segretario e verra' firmato dal Padre Preposto e da tutti i membri presenti e munito del suggello della Compagnia.

324     Verra' posto termine al Capitolo coll'"Agimus tibi gratia" seguito dal "Nos cum prole pia..." ed indi la benedizione del Padre Preposto.

 

- Del Padre Preposto -

325     La Compagnia di San Paolo e' governata dal Padre Preposto eletto a vita dal Capitolo Generale in quel modo e con quel numero di voti, ed avente quelle qualita' come sta espresso nel precedente capo.

326     Colui che verra' nominato Padre Preposto non potra' ricusare l'ufficio a se commesso.

327     Il Padre Preposto ha la suprema autorita' in tutta la Compagnia, che governa ed amministra a norma delle regole e costituzioni.

328     Tra i diritti che gli competono in forza di quest'autorita' ve ne sono alcuni che egli non puo' esercitare senza il voto deliberativo del suo Consiglio, e questi sono i seguenti.

a) Assegnare il luogo del Capitolo Generale, e determinare quando per gravi ragioni sara' opportuno convocarlo fuori del tempo.

b) Erigere o dividere o sopprimere Provincie o Vicariati di Missione.

c) Erigere o supprimere case, fabbricati a parte, e residenza.

d) Erigere nuovi noviziati e trasferire i gia' esistenti da un luogo all'altro.

e) Concedere la facolta' perche' il Provinciale o Vicario

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delle Missioni assuma la direzione di parrocchie od orfanatrofii.

f) Nominare il Procuratore presso la Santa Sede, i Provinciali e Vice Provinciali, i Vicari di Missione e Pro Vicarii ed i loro consultori ed Economo; prorgare per breve tempo le facolta' del Provinciale o del Vicario delle Missioni, ed anche revocare per grave causa i Provinciali ed i Vicarii, di Missione.

g) Determinare statuti particolari pei Vicariati di Missione tanto per governo degli stessi Vicariati di Missione quanto per le facolta' dei Vicarii.  Definire anche le facolta' del Vice Provinciale e del Pro Vicario delle Missioni.

h) Dispensare il Provinciale o il Vicario delle Missioni dall'obbligo di intervenire al Capitolo Generale, quando questi non potranno assentarsi senza grave danno delle loro Missioni.

i) Confermare la nomina del Superiore Locale, del Maestro dei Novizzi, del Moderatore dei Professi, ed anche la revoca per grave causa, del Superiore Locale.

j) Confermare la sentenza data dal Provinciale o dal Vicario di Missioni in reguardo ai Membri, tanto per essere ammessi ai primi voti ed ai perpetui, quanto per essere promossi alla tonsura ed altri ordini.

k) Dare il permesso perche' uno sia insignito di dignita' di qualsiasi genere fuori della Compagnia, il quale permesso pero' non e' da concedersi se non per gravissime ragioni.

l) Stabilire se si debba ricorrere alla Santa Sede tanto circa la dispensa dagli impedimenti maggiori per l'ammissione, quanto circa la dimissione dalla Compagnia.

m) Decretare intorno ai debiti da contrarsi, ed intorno al collocamento o trasferimento del denaro; approvare i conti d'amministrazione da essere resi dall'Economo Generale.

n) Stabilire per tutta la Compagnia, circa la vendita e l'ipoteca di bene preziosi mobili ed immobili.

o) Approvare le spese gravi che intende fare il Provinciale o il Vicario, ed anche i pesi gravi con cui vengono onerate le case della Compagnia.

p) Determinare quanto del sueprfluo devono le Provincie ed i Vicariati di missione versare nell'erario generale; come anche di provvedere alla retta amministrazione dei legati e delle donazioni fatti da benefattori.

q) In caso grave ed urgente, fare di se stesso tutto cio' che incombe all'ufficcio di Provinciale e Superiore Locale e di correggere ed annullare i loro atti e regolamenti.

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r) Se alcuno degli Assistenti o l'Economo Generale passasse a miglior vita, farlo sostituire da un altro.

s) Dispensare dai voti temporanei, anche di coloro che sono ordinati "in Sacris".

329     Il voto deliberativo e' richiesto anche in quei casi piu' gravi, che possono sorgere dalle circostanze delle cose e delle persone; il giudizio pero' ultimo della loro gravita' e' lasciato al Padre Preposto.

330     Pei casi designati colle lettere b, d, e, k, n, e pel trasferimento della Sede del Padre Preposto in un altra casa, oltre al voto deliberativo del Consiglio Generale e' richiesta anche l'approvazione della Santa Sede.

331     Tutte le volte pero' che il Padre Preposto e' tenuto ricorrere al voto deliberativo dei suoi Assistenti, gli affari verranno decisi a maggioranza dei voti ed in caso di eguaglianza di voti, prevarra' il voto del Padre Preposto.

332     Sebbene nelle cose che riguardano il Governo Generale della Campagnia, grandemente giova, che il Padre Preposto non proceda se non dopo aver udito il Consiglio degli Assistenti; con tutto cio' essi in simili affari hanno solo un voto consultivo: ed egli percio' non e' tenuto uniformarsi al loro parere.  Sarebbe pero' espediente che egli ordinariamente aderisca alla loro parte maggiore e piu' saggia.

333     Il Padre Preposto convochera' i quattro Assistenti in consiglio almeno due volte al mese.  Le principali deliberazioni del Consiglio verranno dal Segretario della Compagnia registrati in un apposito libro, ed avra' la cura di farle firmare dal Padre Preposto e dei suoi Assistenti.

334     Uno dei principali doveri del Padre Preposto sara' di curare con vigilante assiduita' perche' le costituzioni e le regole della Compagnia siano osservate colla massima fedelta'.

335     Per la qual cosa, oltre alle visite, che verranno fatte giusta la regola dai Provinciali e dai Vicarii di Missione egli stesso o per mezzo di visitatori da lui scelti, visiti ogni tre

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anni, tutte le provincie ed i vacariati della Compagnia.

336     Il Padre Preposto gode in tutta la Compagnia la facolta di dispensare "ad tempus" i singoli membri o una Comunita' dall'osservanza di qualche prescrizione delle costituzioni.

337     Sta anche al Padre Preposto la facolta di scrivere, durante la vita, sopra carta munita dal suggello, il nome di colui che egli assegna per Vicario Generale, al quale appartera' l'obbligo di governare la Compagnia, non appena morto il Padre Preposto.  Questo atto pero' e' da tenersi sotto segreto inviolabile.

338     Se il Padre Preposto sentisse di dover abdicare al Supremo ufficio, espona le sue ragioni alla Sacra Congregazione dei Religiosi e stara' alla stessa di ammettere o no l'abdicazione.

339     Se poi sembrera' necessario di privare il Padre Preposto dall'ufficio e dall'autorita', sara' dovere degli Assistenti di portare la cosa innanzi alla Sacra Congregazione e di stare alla decisione della stessa.

340     Si ricordi intanto colui che vien preposto alla Compagnia (ed ognun che partecipa della sua autorita') perche' viene chiamato Padre, ed in tutte le sue azioni si diporti da tale.[33]

341     Si ricordi che egli rappresenta nostro Signore e percio' nel suo commandare e nel suo insegnare sparga sempre tra tutti i membri della Compagnia il buon odore di Gesu' Cristo (2Cor 2:15).[34]

342     Si Ricordi di dover governare piu' coi fatti che colle parole, e tutte quelle cose che condannera' nei suoi figli, mostri col suo diportamento che non devono farsi, acciocche predicando egli agli altri non sia ritrovato colpevole (1Cor 9:27).[35]

343     Si ricordi che nella Compagnia non deve fare differenza da persona a persona.  Non sia l'uno amato piu' dell'altro, eccetto quegli che trovera' migliore nelle opere buone e nell'ubbidienza.  "Quia non est personarum acceptio apud Deum" (Eph 6:9).[36]

344     Si ricordi quanto l'ufficio suo sia difficile ed arduo

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dovendo usare ora la severita' del Maestro ed ora l'affetto pietoso di Padre.  Ora infatti dovra' ammonire con rigore gli indisciplinati ed inquieti, ora pregare dolcemente gli ubbidienti e pazienti perche' vadano di bene in meglio; ed ora dovra' correggere o con ripresioni, o con persuazioni, adattandosi sempre alla capacita' di ognuno.

345     Si ricordi di non dissimulare i peccati dei delinquenti, particolarmente se insigniti della dignita' di Superiori, ma sempre con carita', tolga dalle radici, per quanto puo', tutti i difetti e gli abusi in sul loro primo nascere.

346     Si ricordi di avere sempre grande premura della salute delle anime a se' commesse, e di guardarsi dall'avere maggiore sollecitudine delle cose transitorie terrene e caduche; e perche' non gli sia di pretesto la poverta della Compagnia si ricordi di avere sempre grande fiducia nella Divina Provvidenza poiche' niente manca a coloro che temono Dio (Ps 33(34):10).[37]

347     Si ricordi che nel tremendo giudizio di Dio, si fara' l'esame del suo governo e dell'ubbidienza dei suoi sudditi, procuri pertanto di usare ogni diligenza nel suo ufficio per poter in quel giorno dire col Profeta al Signore "Justitiam tuam non abscondi in corde meo, veritatem tuam et salutare tuum dixi." (Ps 39(40):10)[38]

348     Si ricordi che quanto piu' grande e' il numero dei suoi figli, tanto maggiore e' la sua responsabilita', e che nel giorno del giudizio dovra' render conto delle anime loro non meno che della propria.

349     Cosi' temendo l'esame futuro del Pastore circa le pecorelle a se' commesse, nell'emendare gli altri, non manchera' di emendare anche se stesso.

 

- Degli Assistenti -

350     Il Padre Preposto avra' quattro Assistenti, nominati per sette anni dal Capitolo Generale.

351     Questi quattro assistenti, verranno eletti dal numero di quelli, che avranno compiuto il terzo anno di professione

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perpetua e di Sacerdozio.

352     Eserciteranno il loro ufficio per sette anni, fino alla nuova elezione che verra' fatta dal Capitolo.

353     Passato il settennio, potranno essere di nuovo eletti, per tutte le volte che cosi' parra' al Capitolo.

354     Allorche' il Capitolo Generale verra' convocato per essere eletto un nuovo Padre Preposto, procedera' di nuovo alla nomina degli Assistenti, sebbene non avranno compito il settennio in ufficio.

355     Il Consiglio del Padre Preposto e' composto dai quattro assistenti.

356     Essi quindi devono abitare la stessa casa che egli abita affinche' vivano, giusta le regole, vicino a lui, e sotto l'immediata sua giurisdizione.

357     Essi non possono venire eletti in Superiori Locali, nemmeno di quella casa che abita il Padre Preposto.

358     Tuttavia potra' il Padre Preposto mandare "ad tempus" uno dei suoi Assistenti, a trattare qualche grande affare o ad esercitare qualche ufficio del ministero.

359     Senza gravi ragioni non permetta che gli Assisteni stiano lontani da lui per lungo tempo.

360     Durante l'assenza del Padre Preposto occupera' il suo posto il Primo Assistente.

361     Tuttavia se il Padre Preposito dovesse intraprendere un lungo viaggio, potrebbe nominare un Vicario Generale un altro diverso dal Primo Assistente.

362     Il Vice Gerente in consiglio decida soltanto intorno a quelle cose che appartengono all'amministrazione ordinaria o che non sopportono dilazione; e per quanto sara' possibile agisca secondo la mente del Padre Preposto.  Questa linea di

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condotta deve essere tenuta dal Vice Gerente di qualsiasi Superiore.

363     E' tenuto inoltre il Vice Gerente di dare conto al Padre Preposto di tutti gli affari di qualche importanza.

364     Morto il Padre Preposto governera' "ad interim" la Compagnia il Vicario Generale, nominato dal Padre Preposto per iscritto firmato e suggellato.[39]

365     Qualora il Vicario Generale non fosse stato eletto dal Padre Preposto, gli Assistenti del defunto Padre Preposto procederanno immantinente all'elezione di costui.

366     Intanto finche' avra' luogo quest'elezione, terra' le veci del Vicario Generale l'ammonitore del Padre Preposto.

367     Il Governo del Vicario Generale durera' fino all'elezione del Padre Preposto che vien fatta dal Capitolo Generale entro il tempo prefisso dalle costituzioni.

368     Morto il Padre Preposto, il Vicario Generale da lui designato, o in sua mancanza, colui che vien eletto dai quattro assistenti, convochera' quanto prima il Capitolo Generale, il quale dovra' aver luogo entro sei mesi dalla detta convocazione e senza ulteriore indugio.

 

- Dell'Ammonitore del Padre Preposto -

369     Il Capitolo Generale nominera' l'Ammonitore del Padre Preposto, il quale sara' sempre scelto tra gli Assistenti.

370     La cura che la Compagnia deve avere e in quanto al corpo e in quanto all'anima del suo Capo la ripone nella fiducia dell'Ammonitore.

371     Pertanto sta all'Ammonitore di provvedere a tutte le spese richieste pel vitto, per vestito e per tutt'altre temporali necessita' del Padre Preposto.

372     Deve l'ammonitore attendere con cura vigilante alla

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salute del Padre Preposto removendolo dal troppo lavoro e dal soverchio esercizio di penitenze corporali.

373     E' tenuto inoltre (poiche' anche le persone perfette hanno bisogno di questo aiuto) di ammonire il Padre Preposto, colla debita riverenza, e dopo aver esaminata la cosa innanzi al Signore, intorno a cio' che da lui esige, tanto il suo progresso nella perfezione, quanto il suo agire nel governo della compagnia.

374     Cosi' pure (cio' che appena puo' immaginarsi) se l'Ammonitore viene in cognizione, che l'agire del Padre Preposto e' poco convenevole alle regole e costituzioni dell'Istituto, in cose gravi ed anche dannose alla Compagnia, colla debita carita' lo ammonira' seriamente; specialmente quando, per le troppa dolcezza del Padre Preposto, sarebbe da tenersi qualche rilassazione nella regolare osservanza.

375     Ed in verita' se il Padre Preposto, ammonito, non si ravvedesse, ed il male che ne verra' sarebbe grave e dannoso, l'Ammonitore allora e' tenuto di svelare la cosa agli altri Assistenti, affinche' insieme possano adoperare rimedii piu' opportuni anzi, se lo richiedesse una grave causa, ricorreranno alla Santa Sede specialmente nei seguenti tre casi: 1o  Se il Padre Preposto cadesse in eresia; 2o se desse qualche scandalo grave, notorio e provato; 3o se si fosse immischiato in ruberie commesse contro i beni della Compagnia.

 

- Dell'Economo Generale -

376     Il Capitolo Generale tutte le volte che elegge gli Assistenti, elegge anche per sette anni l'Economo Generale per tutta la Compagnia.  L'Economo Generale potra' essere sempre rieletto.

377     Sta all'Economo Generale di trattare tutti gli affari riguardati i beni della Compagnia, sotto la dipendenza del Padre Preposto e del suo Consiglio.

378     Al suo ufficio spetta di sorvegliare perche' nulla vada perduto di tutti i beni immobili e mobili della Compagnia di porre attenzione all'avanzamento temporale della stessa; e

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provvedere alle sue necessita'; beninteso con quella prudenza e moderazione che convengono a persona religiosa.

379     A lui anche appartiene di amministrare l'erario della Compagnia, ad esclusione di quelle somme di denaro, che sono richieste per le spese di ciascuna Provincia o Vicariato, percio' il superfluo della Provincia e del Vicariato, per quanto sara' stabilito dal Padre Preposto col consenso degli Assistenti, verra' inviato all'Economo Generale ad uso di tutta la Compagnia.

380     L'Economo Generale custodisca gli incassi ed i beni che toccheranno alla Compagnia, e li spenda secondo la mente dei benefattori, o se dai benefattori non sara' designato il loro uso, di essi disponga secondo che verra' prescritto dal Padre Preposto consenziente il suo consiglio.

381     L'Economo Generale avra' una cassa nella quale verra' conservato l'erario, la quale sara' chiusa da triplice e diversa chiave, una della quali restera', presso di se', un'altra sara' tenuta dal Padre Preposfto e la terza verra' consegnata al Primo Assistente.

382     In questa cassa verranno conservati i titoli di proprieta' e le cedole che valgano e rappresentano denaro o danno diritto e percepire certi frutti o rendire, e quelle somme di denaro contate le quali non sono richieste per le spese ordinarie o quotidiane.

383     Tutte le volte che questa cassa deve aprirsi e chiudersi, coloro a cui sono consegnate le chiavi si adunano insieme, e giammai l'uno consegni all'altro dei depositarii la sua chiave per essere usata, ma in caso di necessita', deleghi un altro degli Assistenti o un altro Sacerdote, consegnando allo stesso la propria chiave da essere restituita quanto prima.

384     L'Economo Generale terra' nota accurata di tutto cio' che viene riposto in questa cassa e di tutto cio' che dalla stessa verra' ritirato.

385     Dal danaro a lui consegnato nulla potra' prendere per

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pagare le spese, ne' lo stesso collocare o se collocato trasferirlo altrove senza espressa facolta' avuta per iscritto dal Padre Preposto, munita della firma, almeno, di due dei suoi quattro Assistenti, i quali in questo caso hanno il voto deliberativo.  Questa facolta' lo giustifichera', allorche' dara' il conto della sua amministrazione e quando esibira' il bilancio dell'erario al Padre Preposto ed ai suoi Assistenti.

386     L'Economo Generale registrera' esattamente nel suo libro d'amministrazione tutte le somme di denaro in qualsiasi modo gli saranno pervenute; cosi' anche' di tutte le somme prelevate terra' accuratamente notato in che cosa sono state spese o a chi vennero consegnate. 

387     Egli deve curarsi non solo della cassa dell'erario della Compagnia, come si e' detto sopra, ma anche di tutti quei documenti, che in qualche modo appartengono alla sua amministrazione, conservandoli con ordine e sotto chiave in una custodia speciale.

388     L'Economo Generale e' tenuto di presentare ogni mese il bilancio dell'erario al Padre Preposto ed ai suoi quattro Assistenti adunati in Consiglio.

389     Ogni semestre ed al termine della sua amministrazione dara' i conti al Padre Preposto col presentare i libri da lui tenuti di tutta l'amministrazione.  Il Padre Preposto ed i suoi Assistenti sottometteranno i libri ad un accurato esame, e se dopo collazionati gli stessi col danaro e con tutt' altro esistente nella cassa li troveranno esattamente tenuti; allora daranno la loro approvazione, apponendovi i proprii nomi.

390     Il Segretario Generale registrera' la relazione dell'Amministrazione ed i relativi decreti nel libro delle sedute del Consiglio del Padre Preposto, e verranno muniti della firma di questi e dei quattro Assistenti.

391     Tutte le volte che nel Consiglio Generale verra' trattato dei beni temporali e delle rendite di qualche importanza l'Economo Generale interverra' per dare il suo parere, il quale verra' redatto negli atti del Consiglio.  Lo stesso e' a dirsi

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rispettivamente dell'Economo Provinciale o Vicariale o Locale.

 

- Del Procuratore Generale Presso la Santa Sede -

392     Sotto il titolo di Procuratore Generale presso la Santa Sede la Compagnia avra' un sacerdote che la rappresenti a Roma e che sotto l'autorita' immediata del Padre Preposto, s'incarichera' di tutti gli affari da trattarsi presso la Santa Sede.

393     Egli viene nominato per un tempo indetermintao dal Padre Preposto, col consenso del suo consiglio; ed e' revocabile ad arbitrio dello stesso.

394     Il Procuratore Generale presso la Santa Sede, viene scelto tra i sacerdoti i quali avranno compito l'anno trigesimo di loro eta', avranno vissuto e si saranno diportati bene per sette anni nella compagnia; e per qualche tempo almeno avranno tenuto l'ufficio di Superiore.

395     Di diritto interverra' ai Capitoli Generali tanto ordinarii che straordinarii e tiene il suo luogo prima dei Padri Provinciali e Vicarii delle Missioni.

396     Se al Procuratore non potra' essere assegnata una comunita' regolarmente costituita e compita, sara' necessario che egli abbia seco almeno un sacerdote.  Questa comunita' poi o residenza dipendera' e ricevera' gli ordini direttamente dal Padre Preposto.

397     Sara' dovere del Procuratore di uniformarsi perfettamente alla mente del Padre Preposto in tutto cio' che dallo stesso gli verra' commesso.

398     Le Bolle, i brevi, i decreti, i rescritti e finalmente tutti gli altri atti che la Compagnia avra' ottenuto dalla Santa Sede verranno custoditi dal Procuratore.  I documenti autentici da valere in perpetuo verranno conservati nella Casa principale della Compagnia ed il Procuratore terra' presso di se copia legale degli stessi.  Mentre quelli che abbisognano la rinnovazione verranno conservati in ordine dal Procuratore il quale avra' cura perche' una copia degli stessi e di tutti altri documenti pervenga all'Archivio della Compagnia.

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399     Sara' cura del Procuratore di tenere informato il Padre Preposto non solo di tutto cio' che egli potra' sapere intorno agli affari che tratta colla Santa Sede, ma anche di quella decisione della Sacra Congregazione la di cui notizia potra' essere giovevole.

400     Il Procuratore e' strettamente tenuto di conservare il secreto intorno a tutti gli affari della Compagnia e di trattare gli stessi soltanto col Padre Preposto e coi suoi Assistenti.

401     Tutte le volte che nel consiglio Generale vengono trattati affari d'importanza pendenti presso la Santa Sede, il Procuratore Generale verra' chiamato ad aprire la sua mente ed il suo parere verra' registrato negli atti del Consiglio.

 

- Dei Visitatori -

402     Allorche' che dilatarsi della Compagnia non sara' piu' possibile al Padre Preposto di visitare egli stesso ogni tre anni tutte le provincie, i vicariati e le case della stessa, sara' sua cura di delegare altri a tale ufficio.

403     I Visitatori per poter degnamente adempire un ufficio di tanta importanza devono essere di eta' matura e devono aver gia' dato prova della propria bonta' specialmente in pieta', prudenza e sapienza.

404     Essi avranno tutte quelle facolta' che il Padre Proposto avra' voluto loro conferire.

405     Nelle Provincie e nei Vicariati che visiteranno di quando in quando procurino coi loro decreti di stabilire quelle norme idonee a conservare l'ordine ed a rassodare maggiormente la disciplina regolare.  E di tutti i loro atti daranno poi conto al Padre Preposto.

406     Abbiano cura i visitatori che siamo loro presentati tutti i libri dei conti tanto quelli che appertengono alla Provincia o al Vicariato, quanto quelli che trattano dell'amministrazione delle singole case, compreso quello delle elemosine di Messe.  Visiteranno le Chiese, le sagrestie, gli abiti sacri e la biancheria in una parola senza riguardo alcuno devono osservare ogni cosa per poter reprimere gli abusi, raffrenare le

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negligenze, ed instaurare l'esatta osservanza secondo le nostre regole.

407     I Padri Provinciali, i Vicarii delle Missioni e' Superiori Locali ed i Priori delle residenze, sono tenuti di dare conto ai Visitatori, di ogni cosa, con sincerita' ed esattezza.

408     La visita di ciascuna Casa o Residenza non deve durare meno di tre giorni ne' piu' di otto giorni.

409     Terminata la Visita delle Case e delle Residenza sara' cura del Visitatore di stendere l'atto della visita di tutta la Provincia o Vicariato, e di inviare lo stesso al Padre Preposto.

410     Durante la visita il Padre Provinciale, il Vicario delle Missioni e per piu' forte ragione il Padre Superiore Locale cederanno il posto piu' degno al Visitatore in ossequio al Padre Preposto che egli rappresenta; questa distinzione pero' e' soltanto onorifica, ed il Padre Provinciale, il Vicario delle Missioni ed i Superiori Locali non cessano, quantunque presente il Visitatore, di esercitare tutti i doveri del loro ufficio.

411     Il Visitatore dara' principio alla Sacra Visita coll'esibire al Superiore la delegazione del Padre Preposto, e dopo recitato devotamente l'inno "Veni Creator" ed eseguito l'atto di ubbidienza dirigera' un breve, edificante discorso alla Comunita'.

412     Indi in virtu' di Santa ubbidienza prescrivera' ai singoli membri della Comunita' affinche' durante la Visita, manifestino gli abusi, che potranno essersi introdotti nella Casa ed anche tuttocio' che nel loro giudizio potra' essere contrario o al bene universale della Compagnia o al bene privato della Casa e dei singoli dai quali e' costituita.  E se vi saranno dei lamenti contro il Superiore siano anch'essi riferiti al Visitatore.

413     La Benedizione poi col SSmo. Sacramento porra' termine alla Visita.

 

- Dei Padri Provinciali e Vicari di Missioni -

414     Quando diverra' del tutto difficile al Padre Preposto di provvedere direttamente per se a tutto cio' che riguarda le varie case della Compagnia, i loro Superiori, i loro soggetti ed

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i loro affari, allora la Compagnia verra' divisa in Provincie e Vicariati ed al governo immediato degli stessi verranno posti i Padri Provinciali o Vicarii delle Missioni.

415     Per erigere una Provincia e' necessario che vi siano almeno tre case ed una rendita conveniente.  Mentre per l'erezione di un Vicariato sono sufficienti le residenze permanenti.

416     Le Provincie soggiacciono alle leggi comuni, i Vicariati pero' oltre che dagli statuti generali vengono per lo piu' governati da decreti speciali emanati dal Padre Preposto di consenso del suo consiglio, ed accomodati all distanza ed alle diverse difficolta' dei luoghi.

417     Viene chiamata Casa quell'abitazione che gode l'erezione canonica come tale, ed e' governata dal Superiore Locale col suo consiglio; essa e chiamata compieta se numera almeno cinque Sacerdoti, incompleta se meno.

418     Viene chiamata Residenza quell'abitazione che quantunque canonicamente eretta come tale dal Padre Preposto col consenso del suo Consiglio, purtuttavia per mancanza di cio' che strettamente costituisce una casa, non ha vita propria.

419     Ogni Residenza deve almeno numerare due Sacerdoti, e colui che immediatamente la governa viene chiamato Priore.

420     Ove e' possibile la Residenza verra' unita ad una Casa nel modo in cui Vicario delle Missione nel suo Consiglio Straordinario.

421     Ove poi le circostanze non permettono, che alcune Residenze sieno unite, nel detto modo, ad una Casa, allora approvante il Padre Preposto col consenso del suo Consiglio, verranno tra di loro uniti in modo da formare un distretto sotto il governo di un Superiore, che viene chiamato Superiore del distretto.

422     Il distretto ha vita propria ed e' completo od incompleto, come si e'detto sopra della Casa alla quale viene anche equiparato percio' che riguarda il suo governo, e sebbene i Sacerdoti assistenti non possono abitare col Superiore del distretto pure non devono stare molto lontani, per poter facilmente intervenire al Consiglio tutte le volte che ci sara' bisogno.

423     Ove poi una Residenza non potra' venir congiunta ne' ad una

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Casa ne' ad altre Residenza, allora subentra immediatamente al governo del Padre Provinciale o Vicario delle Missioni.  Lo stesso dicasi dei Missionarii i quali forse per una temporanea necessita' dell'Apostolato vivono separatamente.

424     Quando un Vicariato avra' ragginnta un tale sviluppo da non richiedere piu' un sistema di governo speciale, allora verra' eretto in Provincia regolare, e da quel giorno prendera' il suo posto tra le altre provincie.

425     L'erezione di un vicariato appartiene al Padre Preposito col solo consenso del suo Consiglio. Mentre l'erezione e la divisione di una Provincia viene eseguita dopo che il Padre Preposto col consenso del suo Consiglio avra' ottenuta la licenza della Santa Sede.

426     Il Padre Preposto nomina i Provinciali ed i Vicarii delle Missioni col solo Consenso del suo Consiglio.

427     Non tutti i Sacerdoti della Comapgnia possono essere promossi all'ufficio ed alla dignita' di Provinciale o Vicario delle Missioni, ma soltanto quelli che avranno raggiunto l'anno trentesimo di eta', che avranno almeno sette anni di professione perpetua, che saranno vissuti nella Compagnia con lode comune, e che avranno fatto bene l'ufficio di Superiore locale.

428     Se per gravi ragioni ed in vista di un maggior bene, sarebbe da eleggersi al governo della Provincia o del Vicariato' un individuo al quale mancasse alcuna della surriferite condizioni egli in tal caso godrebbe solo il titolo di Vice Provinciale o Pro Vicario.

429     Il Padre Provinciale viene nominato per tre anni, passati i quali, per una causa ragionevole potra' essere confrermato per un altro triennio, non pero' oltre a questo termine nella stessa Provincia, senza la licenza della Santa Sede.  Il Padre Vicario viene nominato dal Padre Preposto col consenso del suo Consiglio, per un tempo che d'ordinario non oltre passa i sei anni.

430     Il Padre Preposto, col consenso del suo consiglio puo' prorogare, se cio' sembrera' necessario, per un breve tempo le facolta' al Provinciale o Vicario delle Missioni.  Lo stesso diritto gode il Padre Provinciale o Vicario delle Missioni, col

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consenso del suo consiglio ordinario in riguardo al Superiore Locale.

431     Ogni nomina, conferma o proroga tanto del Padre Provinciale o Vicario delle Missioni, quanto del Superiore Locale, perche' sia valida, richiede un atto formale ben promulgato.  Fino a tanto che questa promulgazione viene fatta perfurano le facolta' di coloro che attualmente compiono l'ufficio di Provinciale, Vicario delle missioni e Superiore Locale.

432     Per un tempo piu' breve di tre anni, da determinarsi dalle circostanze, vengono nominati il Vici Provinciale ed il Pro Vicario, all'ufficio di Provinciale e Vicario; e sono al cenno del Padre Preposto revocabili: del resto si reggono dalle stessi leggi, come se fossero il Provinciale ed il Vicario.

433     Non e' permesso al Padre Povinciale o Vicario delle Missioni, se non per eccezione or per ordine del Padre Preposto di esercitare l'ufficio di Superiore Locale; e devono stare ben attenti a non darsi al ministero esterno in modo da essere divertiti dalla loro cura principale, cioe' del retto governo della Provincia o del Vicariato.

434     Perche' il Padre Provinciale possa governare con prudenza e sapienza viene assistito da altri quattro sacerdoti, i quali insieme con lui formano il suo Consiglio.

435     Gli Assistenti devono abitare la stessa Casa del Padre Provinciale ed insieme a lui formano il suo Consiglio. 

436     I primi due Assistenti devono abitare la stessa Casa del Padre Provinciale ed insieme a lui formano il suo Consiglio ordinario, gli ultimi due vengono convocati soltanto pel Consiglio Straordinario, e percio' basta che non abitino troppo lontano.

437     Il Padre Preposto col consenso del suo Consiglio assegna anche al Vicario delle Missioni altri due Sacerdoti, almeno, ad assisterlo, i quali insieme con lui formano il suo Consiglio, che avra' la facolta' di trattare gli affari del Vicariato.  Questa facolta', a giudizio del Padre Preposto, col consenso del suo Consiglio, potra' essere ampliata, qualora le circostanza lo richiedessero.

438     Tra i diritti che competono al Padre Provinciale o al Padre

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Vicario delle Missioni, ve ne sono alcuni che non puo' esercitare senza il voto deliberativo del suo Consiglio straordinario e questi sono:-

            a) Prorogare non oltre pero' a tre mesi, il tempo della prova di un Novizio.

            b) Ammettere alla prima professione temporanea e presentare alla Prima Tonsure ed agli ordini.

            c) Nominare il Superiore Locale, e revocare il medesimo per grave motivo, prima che fosse terminato il triennio del suo ufficio.

            d) Nominare gli Assistenti del Superior Locale i Priori della Residenze e gli Economi Locali.

            e) Nominare il Maestro dei Novizi, il Moderatore dei Professi ed i Professori.

            f) Erigere e sopprimere Case, Distretti, Noviziati e Residenza; trasferire il Noviziato da un luogo all'altro; beninteso che simili atti si devono esercitare giusta il prescritto sopra e nei capi "Del Padre Preposto."

            g) Rivedere ed approvare tutto cio' che spetta all'amministrazione sia Provinciale sia Vicariale sia Locale, giusta il prescritto sopra e nei capi "Dell' l'Economo della Provincia o del Vicariato" e "Dei Superiori Locali."

            h) Determinare cio' che dal superfluo devono contribuire all erario Provinciale o Vicariale, le Case, i Distretti e quelle Residenze dipendenti dall'immediata Autorita' dei Provinciale o del Vicario.

            i) Assumere le direzione di Orfanatrofi e Parrocchie, e contrattare le condizioni da apporsi nell'atto da farsi prima di entrare in simili Campi d'Azione.

            j) Definire il modo col quale una Residenza deve dipendere ad una Casa.

439     Tutti gli Atti enumerati nel precedenti periodo, perche' siano validi rechiedono l'approvazione del Padre Preposto in iscritto ad eccezione dei paragrafi a.) d.) j.)  In quanto ai casi accennati al paragrafo c.) se urge una tale necessita' che richiede immediata esecusione, potra' il Provinciale o Vicario delle Missioni agire col consenso del Suo Consiglio Straordinario, riferendo pero' del piu' presto la cosa al Padre Preposto.

440     Il Padre Preposto assegna al Provinciale o al Vicario delle

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Missioni, uno tra i loro Assistenti, all'ufficio di Ammonitore, il quale nel caso di una morte improvvisa dell'uno o dell'Altro, amministrera' la Provincia o il Vicariato colle medesime facolta' fino all'arrivo del suo successore; l'ammonitore intanto nulla cambi pel solito governo, qualore non fosse costretto da un' urgente necessita'.

441     Il Padre Provinciale ha l'obbligo di visitare ogni anno la sua provincia, e quindi dare al Padre Preposto una accurata relazione dello stato della stessa; ne' pero' delegare altri a fare questa visita invece sua.  Al Padre Vicario e' sufficiente d'ordinario che compia una tale visita entro due o tre anni secondo il parere del Padre Preposto.

442     Nell'atto della visita i Padri Provinciali ed i Vicari di Missione osserveranno tutto cio' che trovasi prescritto pei Visitatori.

443     Per quattro volte all'anno, cioe' dopo il Consiglio straordinario il Provinciale dara' al Padre Preposto quella stessa relazione; che egli ogni mese riceve dai Superiori Locali.

444     Al Vicario tre o almeno due volte all'anno i Superiori Locali ed i Priori manderanno lo stato delle loro case o residenze e lo stesso egli fara', percio' che riguarda il suo Vicariato, col Padre Preposto, qualora non ostassero difficolta' insuperabili.

445     Inoltre una volta all'anno i Superiori Locali ed i Priori delle residenze informeranno per lettera il Padre Preposto, come tutto precede presso di loro tanto per cio' che riguarda le case quanto per cio' che riguarda le persone a loro affidate.

446     A ciascun membro della Compagnia poi, in qualsiasi luogo distante trovasi, e' sempre permesso, di aprire direttamente il suo cuore al Padre Preposto e domandare allo stesso consiglio e direzione.

447     Soltanto il Padre Preposto puo' trasferire i professi da una Provincia o Vicariato ad un'altra Provincia o Vicariato; della quale facolta egli usera' tutte le volte che giudichera' essere cio' di bene alla Compagnia ed all'individuo, principalmente affinche' tutti i membri della Compagnia, quantunque si trovassero sparsi per varie regioni, siano maggiormente

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mantenuti uniti tra di loro in santa pace e carita'.  Lo stesso e' a dirsi del trasferimento dei Novizi ad un'altra casa di Noviziato della Compagnia.  Trasferire pero' da una Casa all'altra di una provincia o Vicariato per se spetta al Provinciale o Vicario delle Missioni.

448     Non e' permesso al Provinciale di fare una spesa superiore a lire sterline quaranta senza il consenso del suo Consiglio ordinario, ne sopra centoventi senza il consenso del Consiglio straordinario e l'approvazione del Padre Preposto.  Quando poi la spesa non eccede le lire sterline quaranta allora questa e tutte le altre spese inferiori devono essere registrate nel libro dell'Economo Provinciale.

449     Il Vicario delle Missioni in forza del mandato del Padre Preposto potrebbe da per se amministrare il suo erario, senza pero' la facolta' di vendere la proprieta', la quale e' riservata unicamente al Padre Preposto, col consenso dei quattro Assistenti ed osservate le prescrizioni del Codice di D.C.[40] percio' che riguarda la vendita dei beni ecclesiastici; in tal caso pero' il Vicario nulla di grave osi fare senza il consenso del suo Consiglio, e per due volte all'anno dara' conto al Padre Preposto delle spese fatte.

450     Per rispetto alla sua dignita' il Padre Provinciale o Vicario delle Missioni tieni il primo posto in tutte le case soggette alla sua giurisdizione; percio' egli presiede alle funzioni, recita le orazioni a tavola e benedice la Comunita' dopo l'esame e le orazioni serotine.  Il Superiore Locale pero' presente il Padre Provinciale non cessa di accudire a tutt'altre cose che appartengono al suo ufficio.

451     I documenti che riguardono la Provincia o il Vicariato, come anche i registri e tutte altre carte che hanno relazione cogli stessi si conservino con ordine ed attenzione nell'archivio della casa ove abita il Provinciale o Vicario perche' possano cosi' passare ai loro successori secondo l'indice composto con accuratezza.

452     Salvo il disposto dalle regole, e cio' che il Padre Preposto avra' determinato per casi speciali; tuttocio' che e' prescritto pel Provinciale o pel Vicario delle Missioni, riguarda

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anche il Vice Provinciale o il Pro Vicario.

453     Si ricordino sempre tutti coloro, di cui si e' trattato in questo capo, quale sia l'ufficio commesso loro; si recordino di dover esercitare la loro autorita' sotto la dipendenza del Padre Preposto, si recordino di invigilare con attenzione sull'osservanza regolare; si recordino di dover formare tutti i loro sudditi nell'ubbidienza e carita', si ricordino di aiutare con benignita' i Superiori, di soccorrere dolcemente gli inferiori, e di portare un sincero affetto a tutti, affinche' nel campo a loro affidato prosperi sempre piu' il Regno di Gesu' Cristo Signor Nostro.

 

- Dell'Economo della Provincia o del Vicariato -

454     L'erario della Provincia o del Vicariato viene amministrato sotto la dipendenza del Padre Provinciale o Vicario della Missioni e dal suo Consiglio, dal'Economo nominato a tale ufficio dal Padre Preposto, col consenso del suo Consiglio.

455     Alla cura e diligenza dell'Economo vengono raccomandate le proprieta' e le rendite ed in generale tutti gli affari appartenenti all'amministrazione economica della Provincia o del Vicariato.

456     Colla sapienza propria dei Santi, che non hanno altro ultimo fine che la gloria di Dio e la salute delle anime, l'Economo da un lato studi e si affatichi per provvedere alle necessita' della Provincia o del Vicariato; e dall'altro si guardi bene, che per una negligenza nulla vada perduto, che la Provincia o il Vicariato non sia privato delle convenienti facolta', e che non sia gravato di troppi pesi e di troppe spese.

457     L'Economo nel trattare gli affari della sua amministrazione avverta di rassodare tutto rettamente secondo la forma voluta dalla legge perche' non si dia occasione a liti, e perche' i beni non siano dai nostri posseduti in tal mondo da esporre la Compagnia al rischio di perderli.

458     Siccome l'erario della Provincia o Vicariato vieni principalmente raccolto dal superfluo delle case e delle residenze di cui sono composti, qualora l'economo venisse in cognizione, che in una casa, con spese non richieste, vengono oltrepassati

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i limiti della nostra poverta', senza ritardo dia avviso di cio' al Padre Provinciale o Vicario, ai quali incombe il dovere di provvedere all'osservanza regolare.

459     Questo superfluo viene mandato ogni anno dagli Economi Locali all'Economo Provinciale, e questi lo versera' nell'erario tenendo allo stesso tempo nota nel suo registro dell'ammonto ricevuto.

460     La cassa dell'erario sia chiusa con tre diverse chiavi, delle quali una stia presso il Provinciale o Vicario delle Missioni, l'altra presso il Primo Assistente ordinario e la terza presso lo stesso Economo.

461     In quanto alla cassa dell'erario ed a quella dei documenti riguardanti l'amministrazione economica si osservi cio' che trovasi prescritto al capo dell'Economo Generale.[41]

462     L'Economo provinciale o Vicariale non puo' prendere danaro dalla Cassa, ne' dare lo stesso ad alcuno, ne' impiegarlo, ne' se gia' impiegato collocarlo altrove, senza un mandato scritto del Padre Provinciale o Vicario delle Missioni e firmato da due almeno degli Assistenti; mandato che egli poi presentera' per sua giustificazione nella resa dei conti.  Ne egli da per se osi fare o spendere alcunche' di grave senza l'approvazione del Padre Provinciale o Vicario delle Missioni, di consenso del suo consiglio straordinario.

463     In un apposito libro l'Economo Provinciale registrera' accuratamente quanto danaro ha incassato ed in che modo l'ha incassato, cosi' pure quanto danaro ha speso ed in che cosa l'ha speso.

464     Il Superfluo della Provincia o del Vicariato da essere determinato dal Padre Preposto, col consenso del suo Consiglio, ogni anno verra' mandato dall'Economo Provinciale o Vicariale all Economo Generale affinche' collo stesso, sotto la direzione e secondo il mandato del Padre Preposto potra' sopperire alle spese comuni ed alle necessita' emergenti della Compagnia.

465     L'Economo Provinciale o Vicariale tenga sempre a giorno ed in buono stato il registro degli incassi e delle spese e quello delle rendite, e dia conto della sua amministrazione al Provinciale,

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nel suo Consiglio straordinario, almeno quattro volte all'anno, al Visitatore in occasione della visita, ed infine al Padre Preposto tutte le volte che per tramite dell'Economo Generale glielo richiedera'.

466     Quando il Vicario delle Missioni avra' egli stesso l'amministrazione dell'erario del Vicariato allora la resa dei conti verra' dallo stesso dato al Padre Preposto come si e' sopra stabilito.

 

- Del Capitolo Provinciale o Vicariale -

467     Tutte le volte che verra' convocato il Capitolo Generale avra' luogo il Capitolo della Provincia o del Vicariato, all'oggetto di scegliore i Delegati che devono, insieme al Padre Provinciale o Vicario rappresentare la Provincia o il Vicariato nel Capitolo Generale.

468     Il Capitolo Provinciale o Vicariale verra' convocato dal Padre Provinciale o Vicario il quale di diritto lo presiede, in un luogo che puo' essere facilmente raggiunto, e per mezzo di lettera chiusa diretta ai Superiori Locali.

469     Per poter essere delegato a convenire al capitolo Provinciale o Vicariale, come anche per avere la qualifica di vocale e' necessario che uno abbia emesso i voti perpetui e che abbia raggiunto il terzo anno di Sacerdozio.

470     Al Capitolo Provinciale o Vicariale converranno gli Assistenti del Provinciale o Vicario, l'Economo Provinciale o Vicariale, i Superiori Locali delle Case e dei distretti, ed uno eletto da ciascuno Casa o Distretto numeranti non meno di quattro sacerdoti vocali.

471     Questa delegazione viene fatta nel Capitolo particolare di ciascuna Casa o diretto, per maggioranza di voti sotto la presidenza del Padre Superiore Locale, coadiuvato dai suoi Assistenti.

472     Per la costituzione di questo Particolare Capitolo i Sacerdoti vocali di una residenza vengono di diritto uniti ai vocali della casa dalla quale dipendono.  La casa pero' o il distretto incompleto manda al Capitolo provinciale o Vicariale

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soltanto il Superiore Locale senza alcun delegato, ma per disposizione del Padre Provinciale o Vicario delle Missioni nel suo consiglio ordinario eleggeranno un delegato in unione ad un altra casa o distretto.  Ed in questo caso presiedera' il Superiore del luogo ove vien tenuto un tale Consiglio.

473     I Sacerdoti vocali ascritti ad una residenza o anche coloro che vivono separatamente sotto l'immediatamente autorita' del Padre Provinciale o del Padre Vicario delle Missioni, devono dal Provinciale o dal Vicario, col consenso del suo Consiglio ordinario, in tal modo riunirsi, in ordine all'elezione da formare un distretto.  Nel caso poi che vi fossero dei Sacerdoti vocali non ascritti ad alcuna casa distretto o residenza allora daranno il voto insieme ai vocali di qualsiasi casa o distretto tra i prossimiori, come verra' disposto dal Padre Provinciale o Vicario della Missioni di consenso del suo consiglio ordinario.

474     Tutti i sacerdoti vocali i quali essendo legittimamente impediti, avessero ottenuta dal Padre Provinciale o dal Padre Vicario delle Missioni la licenza di non intervenire al Capitolo particolare della casa o distretto, manderanno il loro voto decisivo in schede chiuse e suggellate.  Nel quale caso, i suggelli verranno rotti, sedente il sopradetto Consiglio partipresenti per ogni scrutinio che avra' luogo.  Lo stesso e' a dirsi dei vocali impediti ad intervenire al Capitolo della Provincia o Vicariato.

475     Chi in questo scrutinio avesse assolutamente il numero maggiore di voti, questi sara' il delegato della Casa o distretto.  Qualora poi nessuno avesse riportato un numero assolutamente maggiore di voti, allora verra' ripetuto lo scrutinio come si e' detto sopra per l'elezione del Padre Preposto.  Questa medesima procedura verra' osservata nel Capitolo Provinciale o Vicariale.

476     Dato il caso che in un Vicariato due terzi dei Sacerdoti vocali non si possono radunare nelle case o distretti, e percio' riesce impossibile di tenere i Capitoli particolari, allora tutti i Sacerdoti vocali cerziorati di cio' dal Vicario delle Missioni scriveranno in schede separate il nome di colui che avranno scelto per delegato del Vicariato al Capitolo Generale e le stesse manderanno suggellate al Vicario delle Missioni. 

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Questi alla presenza di almeno due Sacerdoti vocali, rotto il sigillo leggera' i voti di tutti e porgera' gli stessi per essere letti, ai testimoni.  Colui che relativamente avra' ottenuto il maggior numero di voti di diritto verra' ritenuto delegato al Capitolo Generale; a parita' di voti verra' scelto il piu' anziano di professione.

477     In tutti i Capitoli tanto della Provincia che del Vicariato tanto della Casa o distretto, nello stesso modo fin qui riferito oltre al delegato sussidiario, il quale interverra' al Capitolo Generale o Provinciale o Vicariale, qualora il primo fosse impedito.

478     Il Padre Provinciale o Vicario delle Missioni i quali a giudizio soltanto del Padre Preposto (e non del Vicario Generale al quale una tale autorita' non viene attribuita) nel suo Consiglio, non potranno intervenire al Capitolo Generale senza un grave incomodo e danno delle loro Missioni, non provino al certo di fare cio'; ma essi verranno rappresentati da altri aventi prossimiore dimora coi quali trasmetteranno e la delegazione autentica, e le proprie note per il Capitolo.

479     Il delegato principale ed il delegato sussidiario devono essere eletti tra i membri della stessa Provincia o Vicariato, ne' essi possono suddelegare altri.

480     Se pero' il Capitolo Provinciale o Vicariale giudichera' che per la grande distanza del luogo del Capitolo Generale, il delegato principale non potra' essere sostituito all'improviso dal susidiario qualora questi venisse scelto della loro Provincia o Vicariato, allora sceglieranno lo stesso sussidiario da un altra provincia o vicariato meno distante dal luogo del Capitolo Generale.  Cosi' anche se il Capitolo provinciale o Vicariale stimera' essere di molto grave incomodo e danno che qualunque delegato venisse scelto dalla propria Provincia o Vicariato in tal caso, sceglioranno ambo i delegati dai membri di un'altra Provincia o Vicariato.

481     A ciascun delegato principale e sussidiario tanto al Capitolo Generale, quanto al Capitolo Provinciale o Vicariale, legittimamente eletto come sopra si e' detto, viene immediatamente consegnato

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il certificato della sua elezione firmato da tutti e cosi' il Capitolo viene sciolto "ipso iure" e non puo' procedere ad altre deliberazioni amenoche, quando cio' occorresse, non vi siano delle materie intorno alle quali il Padre Preposto avesse per iscritto richiesto il suo parere.

482     Terminato il Capitolo Provinciale o Vicariale tutti i Padri convenuti faranno ritorno ai loro affari entro i tre giorni susseguenti, dopo di aver affidato al Padre Provinciale, o al Vicario o al Delegato cio' che intendono sottomettere al Capitolo Generale in qualsiasi modo loro piacerebbe, cioe' o a viva voce, o per scrittura aperta o suggellato, sotto segreto o non, secondo la loro natura e gravita'.

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DEL GOVERNO SPECIALE

 

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Del Governo Speciale

- Del Superiore Locale -

483     Il Superiore Locale viene nominato per un triennio dal Padre Provinciale e Vicario delle Missioni nel suo Consiglio Straordinario coll'approvazione del Padre Preposto.  Passato il primo triennio puo' per una buona ragione essere confermato, non pero' oltre a questo termine nella stessa Casa o nello stesso distretto.

484     Il Provinciale o Vicario delle Missioni puo' nel suo Consiglio Straordinario, per una grave ragione, revocare o trasferire altrove il Superiore Locale prima che il termine fosse terminato; benintesoche deve prima riferire al Padre Preposto, se il tempo glielo permette, come si e' detto nel capo "Del Padre Provinciale o Vicario delle Missioni."[42]

485     Il Provinciale o Vicario fara' la scelta dei Superiori locali tra i Sacerdoti della Compagnia piu' ragguardevoli, i quali avranno emesso la professione perpetua e raggiunto il terz'anno di Sacerdozio.

486     Il Superiore Locale deve essere irreprensibile, conosciuto nella sua vita, eminente nelle virtu' dell'umilta' e dell'ubbidienza; dotato di prudenza e capacita', istruito nelle lettere, scienze e sacri canoni, e di buon indole, perche' possa ed adempire bene il suo ufficio e governare con sapienza, moderando con opportuna dolcezza senza debolezza, il rigore proprio della disciplina regolare.

487     Sia poi in modo speciale il Superiore Locale uomo di orazione, sia perito nel trattare intimamente con Dio, deprecando non solo per la propria santificazione ma anche per quella di tutti coloro che sono affidati alla sua cura.

488     Sua costante nell'indurre gli altri all'osservanza delle regole; particolarmente coll'eseguire esattamente cio' esse prescrivono, coll'aderire fedelmente alle stesse, e coll'ubbidire sinceramente il Padre Preposto, il quale e' da ritenersi come l'anima di tutta la Compagnia.

489     Al Superiore Locale incombe il Governo e la cura della Casa che gli verra' assegnata.

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490     Al Superiore Locale non e' lecito di assentarsi dalla propria casa senza un permesso preciso e scritto del Provinciale, del Vicario delle Missioni o del Padre Preposto.

491     Il principale suo ufficio e' di invigilare attentamente se i singoli individui, i quali sotto di lui tengono un ufficio, lo adempiano con diligenza; senza pero' immischiarsi nell'esecuzione dei diversi uffici.

492     Il Superiore Locale e' tenuto di visitare almeno una volta al mese le celle.

493     Il Superiore Locale secondo le circostanze occorrenti, e per motivi giusti, puo' dispensare i suoi sudditi soltanto da qualche prescrizione, che spetta alla disciplina quotidiana della vita comune.

494     Il Padre Provinciale o Vicario delle Missioni col consenso del suo Consiglio straordinario nominera' altri due sacerdoti all'ufficio di Assistenti i quali col Superiore costituiscono il Consiglio Locale.

495     Il Superiore Locale, due volte al mese trattera' coi suoi Assistenti di tutti quegli affari di qualche rilievo della Casa o distretto; ed una volta al mese insieme coll'Economo Locale rivedera' i conti degli incassi fatti e delle spese erogate, il libro delle rendite e quello delle messe nel modo gia' indicato nel Capo "Dell'Economo Generale".[43]

496     Il Superiore Locale almeno una volta al mese deve conferire per mezzo di lettera col Padre Provinciale o P. Vicario delle Missioni e renderlo consapevole di quello che si e' trattato nel suo consiglio, e di quello che e gli ha fatto tanto percio' che riguardi il governo della Casa quanto per cio' che riguarda i suoi sudditi; e quindi senta da lui quello che deve fare, secondo lo spirito della Compagnia, in tutti e singole le cose.

497     Il Superiore Locale non puo' fare spese che superino le lire sterline due senza il consenso dei due Assistenti.  Per le spese che non concernono il vitto o il vestito, e che superino le lire sterline dodici e' richiesto il consenso del Padre Provinciale o Vicario delle Missioni.  Le spese poi che lo stesso Superiore Locale avesse fatto sotto le lire sterline due, e tutt'altre

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spese verranno registrate nei libri dell'Economo Locale.

498     Il Superiore Locale od il suo Economo non puo' entrare in accordi, fare contratti, accettare legati, imporre alcuna obligazione alla casa, sia col prendere a mutuo del danaro o in un altro modo, senza il permesso in iscritto del Padre Provinciale o P. Vicario delle Missioni; ne' questi permettano alcunche' di grave in questa materia senza consultare il Padre Presposto.

499     Cosi' anche il Superiore Locale nulla puo' distruggere delle cose esistenti, ne' puo' introdurre nelle stesse alcuna notabile mutazione, non puo' fabbricare o demolire, piantare o stradicare, senza il beneplacito del P. Provinciale o Vicario delle Missioni.

500     Assente il Superiore Locale, il Primo Assistente, il quale nel governo della casa fa le sue veci non si allontani dai regolamenti ne' da cio' che era solito fare il Superiore Locale, ed al suo ritorno gli dara' conto di tutte le cose da lui fatte.

501     In ciascuna casa oltre agli uffici che vengono nominati dal Padre Provinciale o Vicario delle Missioni, vi saranno quegli nominati dal Superiore Locale come il Sagrestano maggiore e minore, l'Infermiere, il Bibliotecario e simili; se nella comunita' non vi sara' un numero sufficiente di membri idonei pei diversi uffici a cui nomina il Superiore Locale allora uno puo' essere incaricato di piu' uffici.

502     In ciascuna casa vi saranno i seguenti registri.  1). uno in cui vi saranno discritti colle richieste informazioni tutti i beni e cespiti di rendita della comunita', 2) uno per registrare tutti gli incassi e tutte le spese, cosi' detto libro cassa, 3) uno il quale contenga l'inventario di tutto il mobiglio 4) uno per registrare tutte le commissioni di messe e loro adempimento; 5) uno per conservare i decreti del Capitolo Generale; 6) uno per iscrivervi gli atti delle Visite; 7) uno per conservare le deliberazioni del Consiglio del Superiore Locale; 8) uno per tutti gli atti e contratti; 9) uno per conservare la cronaca delle cose edificanti e degni di nota che succedono nella Casa.

503     Nella Casa poi in cui abita il Padre Provinciale o P. Vicario

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delle Missione vi saranno anche i seguenti registri 1) per tener nota di tutti gli incassi e di tutte le spese della Provincia o Vicariato, 2) uno in cui saranno descritti colle richieste informazioni tutti i beni e cespiti di rendita della Provincia o Vicariato; 3) uno per le deliberazioni del Consiglio Provinciale o Vicariale; 4) uno per gli atti del Visitatore Generale.

504     E nella Casa del Noviziato vi saranno anche questi altri registri; 1) per registrare le generalita' di ciascuno novizio 2) uno che contenga gli atti autentici della professione di ognuno.

505     Il Priore di una residenza viene nominato dal P. Provinciale o P. Vicario delle Missioni col consenso del suo Consiglio Straordinario.  Egli gode di tutti i diritti del Superiore Locale e puo' governare la Casa da se sesso senza il consenso del suo Consiglio.

 

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- Del Maestro dei Novizi -

506     Il Maestro dei Novizi sara' nominato dal Padre Provinciale o dal Padre Vicario delle Missioni col consenso del suo Consiglio Straordinario e dietro approvazioni del Padre Preposto.

507     Sotto la dipendenza del Padre Provinciale o dal Padre Vicario delle Missioni egli avra' potesta' piena sopra i Novizi.

508     Senza sua licenza nessuno ha il diritto di disporre dei Novizi, sia anche per piccole cose e per poco tempo.  Percio' egli apre e chiude le loro lettere e dopo le preghiere della sera ascolta le loro colpe commesse contro la regola.

509     Eccezione fatta del Padre Preposto egli non e' tenuto di dare conto della sua direzione a nessun altro se non al Padre Provinciale e al Vicario delle Missioni, al quale fara' noto lo stato del Noviziato ogni settimana se abita nella stessa casa, ed ogni mese se dimora altrove, qualora pero' le circostanze non richiedessero una relazione piu' frequente.

510     Nullameno il Maestro dei Novizi all'insaputa del Padre Superiore Locale non li dispensera' degli esercizi comuni a tutta la comunita'.

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511     Egli in quanto potra' accomapgnera' i Novizi durante il passeggio, egli stara' con loro in tempo di ricreazione e finalmente presso di loro stara' in ogni momento del giorno perche' possano facilmente ricorrere a lui.

512     Il Maestro non ascoltera' la confessione dei suoi Novizi, salvo il caso particolare quando i Novizi per grave ed urgente causa essi stessi spontaneamente lo domanderanno.

513     Il Maestro per quanto sara' possibile presiedera' a tutti gli esercizi privati dei Novizi.

514     Apprestera' tutta la premura nel formare i Novizi allo spirito interiore, ed all'amore della santa vocazione, affinche' avendo grande stima della regola le sieno fedeli.

515     Per la qual cosa non sara' sufficiente che egli tnega le istruzioni o esortazioni due volte la settimana, come vien prescritto ma oltre a cio' non risparmiera' fatica per condurre i suoi sudditi alla perfezione, che e' il fine unico e desiderabile dei suoi lavori.

516     Ogni tre mesi mandera' al Padre Provinciale o al Padre Vicario le informazioni scritti sull'andamento di ciascuno dei Novizii.

517     Verso la fine poi del Noviziato ed a tempo opportuno proporra' al Padre Provinciale o al Padre Vicario il dubbio "de Novitio ad professionem admittendo".

518     Costoro allo stesso tempo, per mezzo anche di un sommario delle note che avra' raccolto il Maestro, verranno informati del modo in cui si sara' diportato il Novizio durante il tempo del suo noviziato insin dall'ingresso.

519     Il Maestro pertanto fara' conoscere l'indole dell'individuo, i difetti e se molte volte ha dato luogo alle riprensioni, le virtu' ed il profitto nella vita interna; se si e' dato cura di vincere se stesso, se gli abbia forza d'ingegno, se zelo, se capacita' alle scienze ed ai ministeri dell'Istituto; ed in una parola apprestera', con diligenza al Padre Provinciale od al Padre Vicario tutti i mezzi per poter consideratamente giudicare e con certezza pronunziarsi, intorno all'ammissione del Novizio alla professione.

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- Del Prefetto Spirituale dei Fratelli Catechisti -

520     In ogni Casa della nostra Compagnia il Superiore Locale nominera' coll'approvazione del Padre Provinciale o del P. Vicario delle Missioni uno dei Sacerdoti all'ufficio di Prefetto Spirituale dei Fratelli Catechisti, il quale avra' cura della loro direzione.

521     I Fratelli Catechisti verranno sottomessi alla direzione del Prefetto Spirituale dal giorno della loro prima professione.

522     Il Prefetto Spirituale invigilera' affinche' i Fratelli seguano perfettamente le regole e dalle stesse non si sottraggono per ragioni lievi.

523     Purtuttavia poiche' a causa di alcune occupazioni loro proprie non sempre potranno essere presenti ai singoli esercizi il Prefetto Spirituale trattera' la cosa coll'Economo della casa per vedere se sia spiediente dispensarli da questi esercizi; o assegnare ad essi un'altra ora per la pratica degli stessi.

524     Quando il Prefetto Spirituale avra' trattato la cosa coll'Economo, allora stara' al Padre Superiore Locale di dare la sua decisione.

525     Una volta alla settimana, il Prefetto Spirituale fara' una predica famigliare ai Fratelli Catechisti, intrattenendosi con loro intorno alla dottrina di Nostro Signore Gesu' Cristo, intorno alla pratica della perfezione cristiana, intorno agli obblighi della vita religiosa, nonche' intorno a cio che e' necessario a sapersi per ricevere con frutto i Santi Sacramenti, e di adempire degnamente i loro varii uffici.

526     Il Prefetto Spirituale esercitera' inoltre i Fratelli Catechisti intorno al metodo di pregare, richiedendo a loro spesso conto delle preghiere recitate, ed interrogando loro intorno alle cose che si saranno lette per poter vedere se si sia ricavato frutto.

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- Del Sagrestano Maggiore -

527     Il Sagrestano viene nominato dal Superiore Locale.  Egli avra' cura perche' nelle nostre chiese si conservi la massime

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decenza in tuttocio' che appartiene al culto divino ed al ministero dell'altare.

528     Grande sia la sua premura, il suo zelo nella decente conservazione del Corpo Santissimo di Nostro Signore Gesu' Cristo entro il tabernacolo.  Stia attento che il Sagramento giammai manchi avuta ragione del numero di coloro, che si avvicinano alla Mensa Eucaristica.  Abbia cura di rinnovarlo almeno ogni quindici giorni.  E terminata l'ora della frequenza dei Fedeli, si tenga chiuso sotto chiave, e la chiave sia anche ben custodita.  Durante la Messa, l'esposizione "ad ostium" e quella solenne, curi che vi sia sempre il numero di candele prescritte dai Canoni.

529     Sono affidati alla sua custodia i vasi sacri, gli abiti sacri, la biancheria richiesta per la messa e l'altare, e tutto cio' che appartiene al culto divino.  Procurera' pertanto perche' tutto sia sempre conservata, come conviene, una grande nettezza.  Curera' che i corporali ed i purificatori siano separatamente lavati, e perche' l'acqua in cui si saranno lavati, come anche le ceneri di cio' che si e' reso inservibile siano riposte nel sacrario.

530     A seconda dei tempi e delle festivita' fara' mutare i paramenti dell'altare e dei Sacerdoti, giusta il colore richiesto dal rito della chiesa.

531     Sia premuroso presso il Superiore perche' in casa non manchino i confessori necessarii pel servizio della nostra Chiesa e che quando per ragione di qualche occorrenza o sollennita' i Missionarii saranno costretti di sentire le confessioni anche dopo il cader del sole allora il Sagrestano procurera' che la chiesa sia ben illuminata particolarmente presso le sedi confessionali le quali devono essere anche tenuto con proprieta' e nettezza.

532     Sia guardingo di tenera conservato con decenza nella nostra chiesa l'Olio Santo, il quale curera' rinnovare ogni anno.

533     In tempo opportuno fara' memoria al Superiore di assegnare le prediche solite tenersi nella nostra chiesa e curera' anche di tenere notato su apposita tavola i nomi di coloro che per turno devono funzionare durante la settimana e di assegnare l'ora di celebrare la Messa a ciascun Missionario, per evitare che piu'

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messe incomincio insieme particolarmente nei giorni di precetto.

534     Il Sagrestano curi perche' le reliquie dei Santi siano conservate sotto chiave in una decente custodia e quando per devozione verra' fatta la loro ostensione si accendano due candele.

535     Egli terra' su apposita tavola le fondazioni di messe da celebrarsi ogni anno ed arrivato il tempi stabilito terra' informato il Superiore.  Cosi' pure avra' cura dell'adempimento di messe ed altre orazioni, tanto pei' defunti della Compagnia quanto per le Compagnia stessa, e di tutt'altre richieste sia dal Superiore che dai Fedeli.  Da questi poi non accetti elemosine per funzioni publiche senza sentire il Superiore, a meno che non conosca gia' il suo parere.

536     Abbia presso di se un libro nel quale registrera' tutte le offerte in danaro e le spese che verranno fatte pei bisogni della chiesa.  Ed allorche' una somma rilevante viene offerta o raccolta per un'opera da eseguirsi nella nostra chiesa, questa viene chiusa in una cassetta a doppia chiave, delle quali una conservera' il Superiore Locale ed una il Sagrestano Maggiore, ed indi viene messa nel deposito della Casa.  Il Sagrestano inoltre ricevera' dai Fedeli le elemosine di messe, che registrera' subito in apposito libro, come anche terra' nota delle messe celebrate e firmate da ciascuno sacerdote.  E della sua amministrazione ogni mese presentera' i conti.

537     Per onorare la Chiesa, per eseguire i restauri necessarii, per comprare qualsiasi cosa necessaria al culto divino, per dare o domandare alcunche' in imprestito, sempre ne avvisi il Superiore Locale e nulla eseguisca che non sia prima dallo stesso approvato ed ordinato.

538     Sia sempre pronto di dar conto di tutte le cose appartenenti alla Chiesa; percio' tenga un libro nel quale verranno descritti tutti i sacri vasi e suppellettili di qualche memento.  Ed un altro nel quale registrera' le cose nuove che gli saranno consegnate coll'anno e giorno della consegna ed anche tuttocio' che coll'uso venne consumato e distrutto.

539     Dia poi spesso un'occhiata alle cose di valore le quali perche' non vengono danneggiate o perdute curi che siano chiuse

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e che anche le porte della sagrestia siano munite di buone chiavi.

540     Sia sempre attento e premuroso ad eseguire gli ordini del Superiore.  Curera' l'osservanza del silenzio in sagrestia dove non e' permesso parlare se non per necessita' e soltanto a voce bassa.  Invigilera' perche' sia osservata la disciplina in chiesa, e quanto piu' grande e' il concorso del popolo, sia egli anche piu' diligente, perche' la riverenza e l'ordine religioso dovuti al luogo sacro non abbiano a soffrire.  Pertanto fara' piu' volte il giro del tempio perche' qualora vi fosse confusione con mansuetudine e fortezza richiamera' tutti all'ordine.

541     Egli infine istruira' il Sagrestano Minore nella sue regole e curera' l'osservanza delle stessa.

 

- Del Sagrestano Minore -

542     Il Sagrestano Minore sia sottomesso al Sagrestano Maggiore in tutto cio' che appartiene al servizio della chiesa.

543     Si occupera' con diligenza perche' gli altari siano tenuti con proprieta' e nettezza, perche' siano ben preparati ed ornati secondo le occorrenze.  E curera' perche' i vasi sacri, gli ornamenti festivi e tutte le altre cose che servono al culto divino siano bene e con decenza riposte e conservati nei luoghi proprii.

544     Aprira' la porta della chiesa la mattina e la chiudera' la sera, cosi' anche fara' nelle ore meridiane, quando e come gli verra' prescritto dal Superiore, secondo l'uso del paese e della Casa, e tutti i giorni durante la notte, prima del riposo consegnera' le chiavi al Superiore.

545     Durante il tempo in cui la chiesa restera' aperta entrera' con diligenza perche' non resti senza custode; ma sempre vi sia o egli stesso o un'altro in essa o in sagrestia in modo che la possa vedere e custodire.

546     Evitera' ogni frascasso nella chiesa e se alcuno osera' parlare ad alta voce, modestamente, come conviene, lo ammonira'.

547     Procuri di tenere bene in ordine sedili e grande nettezza in tutta la chiesa; che scopera' due volte la settimana, ed anche piu' spesso se sara' necessario, particilarmente la vigilia di una festa solenne.

[fascicolo 3, page 50]

548     Avra' cura del campanile e di suonare le campane per chiamare alla messa, alla predica, alle funzioni di chiesa, ed invitare alla preghiera giusta l'uso del paese e della nostra Compagnia e secondo il prescritto del Superiore e mai senza il suo permesso.

549     Sia ben istruito nell'inservire la Santa Messa.  Faccia premura di adempire questo ministero con devozione ed edificazione.  Pronunzi bene le parole, senza troppa fretta, ne' troppa lentezza.  Ed istruisca gli altri inservienti delle messe a diportarsi nello stesso modo.

550     Curi perche' in sagrestia non manchi l'acqua ove il sacerdote celbrante lave le mani; e che l'asciugamano sia sempre pulito e serva soltanto pei sacerdoti prima e dopo la Messa.

551     Aiuti il sacerdote a vestirsi e curi che gli abiti sacri gli stiano ben adattati e lo guardi ben attorno prima che esca in chiesa a celebrare.  Similmente tornato il Sacerdote in Sagrestia, dopo la Messa lo aiuti a svestirsi e lo ossequii con riverenza prima di congredarsi da lui.

552     Sia diligente perche' i Sacerdoti che vorranno dire messa abbiano subito scritto dal Superiore.  Ed a tempo opportuno avvisera' quei Sacerdoti che devono dire messa ad ora fissa.

553     Abbia in sagrestia un luogo opposito ove i singoli Sacerdoti della Casa possano conservare l'ammitto col purificatioio apponendovi sopra il nome di ciascuno.

554     Procuri grande nettezza nelle ampolle che siano munite di copertura e che il vino e l'acqua siano buoni e puliti; similmente che le ostie siano fatte bene e che sempre vi abbia una sufficiente provista relative alla frequenza alla Mensa Eucaristica.

555     Procuri che l'acqua benedetta non manchi nelle pile, e che le stesse siano sempre tenute pulite.

556     Il Sagrestano Minore il quale per il suo ufficio deve di continuo trattare colle varie persone che frequentano la nostra chiesa, stia ben guardigno di essere di continua edificazione a tutte.  Osservi la modestia nel caminare, nel volto e nel parlare tanto in Chiesa quanto in Sagrestia.  Occorrendogli di passare dinanzi all SSmo Sacramento non ometta la genuflessione. 

[fascicolo 3, page 51]

Allorche' una persona domandera' qualche cosa, con buona maniera procurera' di accomodarla da per se, e col far ricorso al Sagrestano Maggiore ovvero coll'indirizzarla direttamente allo stesso.  Se poi gli occorrera' di parlare con donne lo faccia con occhi bassi e brevemente per quanto possibile.

557     Quando alcuno richiede per nome un confessore sara' il Sagrestano diligente di chiamarlo in chiesa quando pero' non gli vien fatto alcun nome allora, chiamera' per ordine uno dei Sacerdoti confessori come gli verra' prescritto dal Superiore e per parte sua faccia tutta premura perche' tutti coloro che vorranno confessarsi siano accomodati.

558     Quando qualcuno domanda celebrazione di messe o recita di preghiere, allora ricorra al maggiore o rimetta l'inviduo direttamente allo stesso.  Se poi gli vien fatta una richiesta a cui il portinaio puo' meglio soddisfare rimetta la persona allo stesso.

 

- Dell'Economo Locale -

559     L'Economo Locale, sia di una Casa sia di un distretto viene nominato dal Padre Provinciale o dal Vicario delle Missioni col consenso del suo Consiglio Straordinario.  Egli ha per ufficio l'amministrare i beni temporali della Comunita' sotto la dipendenza del Superiore Locale e del suo Consiglio.

560     Egli riceve o somministra le rendite della comunita' e della sua amministrazione ne dara' i conti non solo al Superiore Locale ma anche all'Economo Provinciale.

561     Egli avra' cura dei lavori che vengono eseguiti in casa e amministrera' il necessario agli operai, ai compratori ed a simili persone.

562     Egli provvedera' il vitto alla Comunita', con quella semplicita' e parsimonia che e' propria della nostra poverta' senza nulla aggiungere o scemare dal modo ordinario o dall'uso prefisso senza l'ordine del Superiore.

563     Nulla comprera' per se e per gli altri senza aver prima ottenuto la facolta' dal Superiore Locale; la quale per piu' forte ragione e' richiesta per le spese di maggiore importanza

[fascicolo 3, page 52]

e che devono di diritto venir riferite al suo Consiglio. 

564     Tuttocio' che l'Economo riceve, da o spende lo deve registrare, partita per partita, quello stesso giorno nel libro dell'introito ed esito.

565     L'erario della Casa o distretto sara' conservato entro una cassa munita di doppia e diversa chiave una delle quali verra' conservata dall'Economo e l'altra dal Superiore Locale.

566     Ogni quindici giorni, od anche piu' spesso, se sara' necessario insieme col Superiore, deposita il denaro ricevuto o ritira cio' che e' necessario per le spese, registrando esattamente tutte le partite in un apposito libro.

567     L'Economo per ogni mese in un libro speciale prepara un piccolo bilancio delle spese giornaliere della casa e degli incassi fatti unitamente a tutti i documenti giustificativi dello stesso, ed allo stato presente della Casa per essere sottomesso al Consiglio del Superiore.

568     Ogni anno data la resa dei conti dell'Economo, il Superiore unitamente ai suoi Assistenti esamineranno cio' che avanza in cassa; e quella parte del superfluo determinata dal Provinciale, verra' dall'Economo Locale mandata all'Economo Provinciale o Vicariale.

569     Presso l'Economo vengono conservati i contratti e tutt'altri documenti riguardanti la Casa e la sua amministrazione.

 

- Del Custode delle Vesti -

570     In tutte le comunita' oltre all'Economo, il quale sotto la dipendenza del Superiore deve provvedere i Missionari di tutto l'occorrente, vi sara' anche un Custode delle Vesti, nominato dal Superiore Locale il quale avra' per ufficio di prendere cura degli abilit di ognuno e della biancheria, tanto quella destinata ad uso comune, come quella assegnata all'uso di ciascun Missionario.

571     Egli curera' che la biancheria comune oltre al segno della Compagnia, croce con raggi, porti anche quello della Casa a cui appartiene, e che la biancheria di ogni Missionario, oltre al segno della Compagnia porti anche un numero proprio per poterla distinguere dalla biancheria degli altri commoranti nella stessa

[fascicolo 3, page 53]

Casa.

572     Sara' sollecito che si facciano le richieste rammendature tanto nelle vesti; siano esse di casa, perche' i Missionari appaiono all'esterno con quella decenza propria del nostro stato; come pure nella biancheria' perche' la stessa non abbia a deteriorare per trascuraggine.

573     Divenuto inservibile un capo di vestiario o biancheria ne renda consapevole l'Economo perche' questi possa provedervi secondo la necessita'.

 

- Dell'Infermiere -

574     Sebbene per la carita' che costituisce il vincolo e la forza della Compagnia tutti devono essere preparati di darsi al servizio dei loro fratelli infermi, purtuttavia il Superiore nominera' uno o due all'ufficio di Infermiere; ai quali viene affidata speciale cura degli infermi.

575     L'Infermiere coll'approvazione del Superiore curi di non tralasciare di chiamare il medico in sul primo apparire della malattia.

576     Prima che l'ammalato faccia noti i suoi guai ed i suoi dolori l'Infermiere con previdente carita' lo interroghi subito dello stato di salute e sia sollecito di apprestargli il sollievo e la cura opportuna.

577     L'Infermiere accompagni il medico ed eseguisca accuratamente le sue prescrizioni ed i suoi ordini.  Procuri percio' che si compri tutto cio' che deve avere l'ammalato, che sia buono, e che gli sia somministrato ben preparato.

578     Occorrendogli di invigilare l'ammalato durante la notte potra' farsi aiutare da altri sempre pero' coll'approvazione del P. Superiore.  In tal caso lasciera' in scritto le prescrizioni mediche perche' l'ammalato non abbia a soffrire dall'inesperienza di chi invigila.

579     Allorche' l'ammalato entra nello stato di convalescenza, sara' anche ufficio dell'Infermiere di procurargli del sollievo o con qualche lettura gioconda o con conversazione moderata e lieta che giovi anche allo spirito.

[fascicolo 3, page 54]

580     Aggravandosi pero' la malattia, facci consapevole il P. Superiore ed adempisca fedelmente cio' che vien prescritto nel capo "Degli Infermi".[44]

 

- Del Bibliotecario -

581     In ogni nostra casa vi sia una biblioteca corredata, per quanto i mezzi lo sopportano, di libri utili alla Comunita'. 

582     Il Padre Superiore Locale provvedera' perche' uno della comunita' abbia cura speciale della biblioteca.

583     Sara' cura del Bibliotecario perche' vi sia un catalogo ben ordinato di tutti i libri contenuti nella biblioteca.

584     Il Bibliotecario non consegni libro ad alcuno senza essersi accertato del permesso del Padre Superiore.

585     Egli inoltre curera' perche' in un apposito libro si tenga registrato il volume ed il nome di chi lo ritira dalla biblioteca, unitamente alla data del ritiro e della relative consegna.

586     I libri proibiti si tengano sempre dal Bibliotecario custoditi sotto chiave, ed in un luogo o almeno in uno scaffale separato.

 

- Del Portinaio -

587     L'ufficio di Portinaio e' di molta importanza e responsabilta' ed e' in intima relazione col buon ordine della Casa.  Percio' in tutto e per tutto il Portinaio si tenga sempre ben affiatato col P. Superiore.

588     Sia egli assiduo alla porta; non permetta ad alcuno di uscire che non abbia dal Superiore la facolta' o generale o particolare e per quanto gli e' possibile si interessi di conoscere dove stia per andare; ed allorche' si bussi o si suoni la campana, sia sollecito ad aprire; durante la notte poi e quando la porta trovasi chiusa a chiave faccia uso, per quanto la cosa supporti, del finestrino.

589     Durante la Mensa ed il riposo, se una persona di fuori viene a cercare qualcuno di casa non lo chiami se l'affare non sia necessario o se la condizione della persona che domanda non esige diversamente.  Se poi tale persona cerca qualcuno che non trovasi in casa, chi sia e che cosa vorrebbe perche' al suo ritorno, col permesso del Superiore gli potra' significare cio' che richiede. 

[fascicolo 3, page 55]

590     Le lettere e tutt'altre cose che vengono colla posta, o diversamente, le porti immediatamente dal Superiore, nulla ad altri riferisca, e non permetta che siano viste o toccate da alcuno, e si guardi dal consegare lettere o cose simili agli esterni senza il permesso del Superiore.

591     Con le persone che vengono alla porta stia attento di diportarsi e di conversare in tal modo che tutte vadano contente ed edificate dalla sua prudenza, modestia e parole spirituali.

592     Quando una persona domanda di parlare con qualcheduno di casa prima la accomodera' nel parlatorio, indi si' porti dal Superiore e secondo la facolta' che gli dara' lo chiamera'.

593     Allorche' viene il Vescovo o qualche altro personaggio distinto procuri subito che sia accompagnato da un sacerdote finche' egli si porti a dare notizia al Superiore.

594     Quando verra' il medico curera' di avvisare subito non solo il Superiore ma anche l'Infermiere.

595     Allorche' vengono alla porta dei poveri a chiedere elemosina risponda con benignita', e sara' sollecito di consegnare loro con carita', e se sono donne con poche parole, quello che gli dara' il Superiore.

596     Se poi alla porta vengono offerte delle elemosine per la Casa, sia in danaro che in effetti domandi il nome e l'indirizzo dell'offerente e si diriga secondo l'ordine che avra' ricevuto dal Superiore.

597     Il portinaio avra' cura della nettezza dei luoghi vicini alla porta che terra' sempre ben ordinati.  E secondo l'ordine che ricevera' dal Superiore sara' puntuale nel dare i segni degli atti Comuni della casa secondo l'orario.

598     La porta durante il giorno si tenga aperta, semi chiusa, chiusa od anche chiusa a chiave secondo l'opportunita' e le esigenze della casa e secondo l'ordine che avra' ricevuto dal Superiore il Portinaio.  Durante la notte pero' sara' cura del Portinaio di chiuderla a chiave, la quale consegnera' al Superiore prima del riposo, tenendolo avvisato qualora qualcuno fosse ancora rimasto fuori perche' egli potesse provvedere.

[fascicolo 3, page 56]

 

- Del Compratore -

599     Importa molto alla Casa l'avere un buon Compratore.  Sia egli pertanto diligente di fornire la casa di tutto cio' che a giudizio del Superiore e' richiesto all'uso quotidiano, e di consegnarlo al dispensiere o al cuoco ad ora opportuna.  Procuri di conoscere la qualita' delle cose e sia paziente per comprarle buone ed al minor prezzo possibile.

600     Tenga nota del denaro che egli riceve dall'Economo, ed in quali cose l'avra' speso.  E' poi assai importante che tutti i giorni faccia con lui il conto della spesa, per poter indi intendersi collo stesso circa quello che dovra' comprare per l'indomani.  Sia anche premurso di rendere l'Economo consapevole di cio' che secondo la stagione, trovasi al mercato esposto alla vendita, e convenevole all'Economia perche' entro i limiti della nostra poverta' possa egli somministrare la mensa alquanto variata.

601     Nel disbrigo del suo ufficio curi di mantenere sempre la dignita' e gravita' religosa; e per quanto gli e' possibile con prudenza e modestia usando parole religiose e spirituali procuri di edificare coloro coi quali deve trattare.

 

- Del Dispensiere -

602     Secondo l'ordine che dal Superiore gli verra' dato tenga la dispensa della Casa fornita di quelle cose necessarie al vitto; pertanto prima che del tutto siano consumate sia premuroso di dare avviso al Superiore perche' si possa avere del tempo per l'opportuno refornimento.

603     Curi il Dispensiere di tenere ben pulita la dispensa, non solo ma anche tutte le cose che in essa vengono conservate.  Tenga percio' per ogni cosa un posto perche' non vi sia miscela di cibi e bevande e possa cosi' somministrare sempre ogni cibo ed ogni bevanda nel suo stato genuino e naturale. 

604     Tenga egli tutte le cose chiuse sempre sotto chiave.  Sia diligente ed assiduo nel visitare spesso la dispensa e tutti altri luoghi dove tiene le stesse conservate perche' nulla vada a male o si corrompa, ed appena avverte il pericolo di corruzione

[fascicolo 3, page 57]

in qualsiasi cosa ne faccia consapevole il P. Superiore.

605     Nel somministrare e distribuire le cose si attenga all'ordine del Superiore, e sebbene deve conservare tra tutti l'eguaglianza tenga pero' conto speciale per gli infermi e convalescenti come gli verra' prescritto.

606     Memore della poverta' sia diligente nel raccogliere tutto cio' che possa avanzare dalla mensa, perche' possa servire per altri usi domestici od anche pei poveri secondo l'ordine che avra' ricevuto dal Padre Superiore.

 

- Del Refettiorere -

607     Curi il Refettoriere di tenere il refettorio e tutto cio' che ha attinenza collo stesso in uno stato di grande nettezza.

608     Ogni settimana fara' cambiare i tovaglioli e le tovaglie, ove sono in uso.  Ricevera' contata tutta la biancheria ad uso del refettorio e cosi' anche la restituera'.

609     Abbia cura che non manchino in refettorio i bicchieri, le tazze, le posate e tutt'altre cose necessarie, e che tutto sia mantenuto nella massima pulitezza.  Percio' il recipiente ove vengono lavati i bicchieri sia distinto da quello over vengono lavate le tazze ed osservi la stessa distinzione per i relativi asciugatoi.

610     Abbia un armadio o altro luogo adattato per conservare tutte le cose destinate a servire per poter dar conto ad ogni richiesta.

611     All'ora stabilita' dell'orario tenga la tavola ben preparata e procuri di conoscere avanti coloro che stanno per servire, perche' all'ingresso della Comunita' in refettorio tutto proceda con ordine.

612     Curi il Refettoriere di trattare tutti colla stessa eguaglianza e carita'; con distinzione dei quali sara' dal Superiore avvisato, e senza il permesso del medesimo non arbitri di concedere niente ad alcuno.

613     Si tenga sempre consapevole il refettiore del numero di

[fascicolo 3, page 58]

coloro che mangiano sulle diverse tavole, perche' a tempo opportuno possa tenere avvisato il cuoco, il quale anche terra' consapevole se alcuno tarda a venire perche' egli possa regolarsi nel distribuire le porzioni.

614     Raccogliera' tutto cio' che avanza dalla mensa e le consegnera' al Dispensiere o ad altri secondo l'ordine che ricevera' dal Superiore, e terminata l'ultima mensa, ove vi sara' piu' di una, avra' la cura di tener scopato il refettorio e lasciarlo sempre preparato per la prossima refezione.

 

- Del Cuoco -

615     Un quarto d'ora prima che la Comunita' venga chiamata in refettorio il cuoco procuri di avere tutti i cibi preparati.

616     In quanto alla qualita' dei cibi ed alla quantita' delle pietanze il cuoco eseguira' soltanto l'ordine ricevuto dal Padre Superiore.

617     Ad eccezione dell'Infermiere, il cuoco senza permesso del Padre Superiore non permetta ad alcuno di cucinare o preparare alcunche' di particolare per se' o per altri.

618     In tutto cio' che appartiene al suo ufficio procuri il Cuoco, una grande nettezza.  Cosi' ad esempio non tocchi le vivande colle mani ma si serva di strumenti appositi, per lavare e preparare la verdura abbia un recipiente custodito unicamente per quest'operazione, e per asciugare i piatti tenga sempre una tela unicamente a cio' destinata.

619     Il Cuoco poi, in conformita' della religiosa poverta' che professa, impedisca con diligenza ogni spreco a consumo non necessario.

620     Per il buon ordine della casa sara' molto opportuno che il Cuoco tenga scritta una lista degli utensili esistenti nella sua ufficina.

 

- Dello Svegliatore -

621     Curi lo Svegliatore di alzarsi prima, perche' all'ora della sveglia si trovi pronto ed affinche' possa adempire con puntualita' il suo ufficio abbia dal Superiore un orologio collo svegliarino.

[fascicolo 3, page 59]

622     Bussi alla porta di ognuno, salutando colle parole "Benedicamus Domino" e faccia premura di udire la risposta dello svegliato nelle parole "Deo gratias".

623     Fatte cosi' a tutti la sveglia suoni indi la campana.  E passato il tempo stabilito dall'orario suoni egli la seconda volta per chiamare tutti alla meditazione.

 

[fascicolo 3, page 61]

APPENDICE

AL FASCICOLO PRIMO

 

[fascicolo 3, page 63]

 

- Della Dimissione -

624     I membri della Compagnia possono cessare di appartenervi o per ritiro o per esclusione.

625     E' doloroso il pensare sia all'uno che all'altra, ma con tutta la cura che i Superiori avranno presa di aggregare alla Compagnia soltanto quelle persone delle quali vi era speranza di formazione e della cui perseveranza non si dubitave purtuttavia la nostra natura incerta e corrotta rende possibile il dovere alle volte abbatterci in un inviduo il quale o per mancanza di idoneita', o per infedelta' alla propria vocazione dovra' essere rimosso dal seno della Compagnia.  Qualora pero' il caso accadesse il Padre Preposto ed il suo Consiglio devono procedere colla massima precauzione e diligenza, perche' nulla sia inconsideratamente stabilito.  Imperocche' se era di grande interesse il rendere difficile l'ammissione nella Compagnia maggiormente ora interessa di rendere difficile la dimissione; e quanto maggiori sono i legami che corrono tra l'individuo e la Compagnia tanto piu' forti devono essere le cause moventi a rompere gli stessi.

626     Al Padre Preposto, al Padre Provinciale ed al Padre Vicario delle Missioni e' lecito di mandar via un novizio, il quale non avesse ancora emesso i santi voti.

627     A piu' forte regione, possono, colla loro autorita' privata licenziare colui; il quale non avesse ancora incominciato il Santo noviziato; in tal caso non si tratta propriamente di esclusione, ma di una nuda e semplice dichiarazione di non essere individuo idoneo ad essere formato giusta lo scopo della Compagnia.

628     Il Padre Preposto col consentimento del suo consiglio puo', per causa grave dispensare dai voti temporanei, anche in coloro che sono gia' ordinati in Sacris.

629     Il diritto di escludere i membri professi appartiene ai Superiori della Compagnia salvo sempre pero' il disposto e dalle regole dell'Istituto nostro e dai canoni del nuovo Codice.

630     Le cause dell'esclusione dipendono da molte circostanze che non possono essere tutte prevedute, e che si devono lasciare

[fascicolo 3, page 64]

al giudizio di coloro che hanno la responsibilita' di pesare le stesse innanzi a Dio con vera e sincera carita'.

631     Ci sono alcune pero', che possono essere menzionate; cosi' se alcuno per gravi colpe, ripetutamente commesse per cattive consuetudine dalle quali non permanere nella Compagnia, ove deve quando le colpe ammesse possono ostacolare il bene comune della Compagnia e la sua edificazione.

632     Se dopo incominciato il suo noviziato, o anche dopo emessa la professione venisse fuori qualche causa di esclusione, la quale avesse dolosamente celata durante il tempo in cui avesse dovuto dichiararla.

633     Se contunmace a tutte le ammonizioni perseveri ostinatamente a ritrarre l'animo suo dall'osservanza diligente ed accurata delle sante regole della Compagnia, cio' che non puo' essere tollerato senza grave detrimento della disciplina religiosa, specialmente se colla parola o coll'esempio, prestasse occasione di peccare ai suoi confratelli, o coll'incitarli alla violazione delle regole, o col fomentare la discordia e le ribellioni contra gli ordini dei Superiori.

634     Allorche' sara' necessario di pervenire a questi estremi, si proceda con somma prudenza e moderazione, tenendo la piu' grande cura della stima e fama della persona.

635     Tuttavia questo ragione non deve ostare perche' la Campagnia non rigetti da se' un membro disonorante e nocivo poiche' una tal cosa e' necessariamente richiesta dal bene comune e dall'edificazione della Chiesa di Gesu' Cristo.

636     I Superiori siano premurosi di lenire la dura sentenza dell'esclusione con ogni benignita' e carita', affinche' l'escluso parte, per quanto possibile, benevolo verso la Compagnia dal cui seno viene rimosso.

637     Essi lo aiuteranno con buoni consigli pel nuovo genere di vita, gli daranno se occorre, qualche somma di danaro per quanto sopporta la nostra poverta' e nel mandarlo lo consoleranno col raccomandarlo alle orazioni della Compagnia.

638     E' lasciato al senno del Padre Preposto di palesare piu' o meno alla Compagnia, le cause moventi dell'esclusione; le

[fascicolo 3, page 65]

quali or son da dirsi or son da tacersi secondo le circostanze.

639     Il Padre Preposto nel denunziare la sentenza all'escluso, per scrittura autentica, lo rimette alla Santa Sede per essere sciolto dai voti.  Se si tratta pero' di un soggetto il quale non avesse ancora emesso la professione perpetua lo stesso Padre Preposto non ometta di concedergli la dispensa dai voti temporanei.

 

[fascicolo 3, page 67]

APPENDICE

AL FASCICOLO SECONDO

 

[fascicolo 3, page 69]

 

- Dei Funerali ed Altri Suffragi -

640     Poiche' la nostra Compagnia, quale Madre amorosa, viene colla carita' che essa attinge dal Cuore SSmo. di Gesu' e da quello di San Paolo suo Apostolo, continuamente in aiuto dei suoi membri, tanto per cio' che riguarda lo spirituale, come anche per cio' che riguarda il temporale, essa estende anche la sua benefica premura verso coloro che in suo seno saranno trapassati.  Oltre infatti al dare conveniente sepoltura al corpo dei suoi defunti essa conforta le loro anime non solo col renderli partecepi di tutti i suoi meriti, ma anche col santo sacrificio della Messa e con altri abbondanti suffragi.

641     Passato percio' alcuno della Compagnia agli eterni riposi, il suo corpo non si tocchi per qualche ora finche' uno si accerti del suo decesso; e cosi' anche non si dia sepoltura allo stesso prima che siano passati le ventiquattro ore.

642     Il corpo dei defunti sia indossato dell'abito proprio della Compagnia.  Di coloro pero' che sono stati promossi agli ordini puo' essere anche vestito degli abiti conformi all'ordine ricevuto.  Egli si dara' in mano una croce di color nero che lo accompagnera' anche nel sepolcro.

643     Allorche' muore il Padre Preposto della Compagnia verra' suffragato con una Messa cantata funebre in tutte le case della Compagnia, preceduta dall'intiera recita dell'ufficio dei defunti.  Tutti i sacerdoti della Compagnia applicheranno tre messe in suffragio.  Tutti gli altri che non sono Sacerdoti ascolteranno tre messe ed offriranno tre communione.  Per sette giorni poi successivi, nelle preci serotine, verra' ricordato il suo nome colla recita del "De Profundis."

644     Morto uno degli Assistenti del Padre Preposto l'Economo Generale o il Procuratore presso la Santa Sede, verra' cantata in suggragio una messa funebre nella casa del Padre Preposto, ed un altra in tutte le Provincie o Vicariati preceduta dall'intiera recita dell'ufficio dei defunti.  Tutti i Sacerdoti della Compagnia applicheranno una messa in suffragio.  Tutti gli altri che non sono Sacerdoti ascolteranno una messa ed offriranno una comunione.  Ed in tutte le Case della Compagnia per tre giorni verra' ricordato il suo nome nelle orazioni serotine

[fascicolo 3, page 70]

colla recita del "De Profundis".

645     Passato all'eternita' un professo di voti perpetui, gli sara' cantata messa funebre nella casa dove muore preceduta dalla recita dell'intero ufficio dei defunti, ed un'altra messa verra' cantata in tutte le case della provincia o' vicariato preceduta dalla recita di un sol notturno colle laudi.  Tutti i Sacerdoti della Provincia o Vicariato gli applicheranno in suffragio una Messa.  Tutti gli altri della Provincia o Vicariato che non sono Sacerdoti ascolteranno in suffragio una messa ed offriranno una comunione.  Tutti i Sacerdoti della Compagnia, che non sono della Provincia o del Vicariato del defunto gli faranno un "memento" nella messa.  Nella casa dove muore ed in tutte le case della Provincia o Vicariato, per tre giorni successivi, nelle orazioni serotine, verra' ricordato il suo nome colla recita del "De Profundis" ed in tutte le case della Compagnia verra' ricordato una volta nello stesso modo.

646     Trapassato un professo di voti temporanei ossia un novizio che avesse emesso i voti "in articulo mortis" nella Casa dove muore verra' cantata una messa funebre.  Tutti i Sacerdoti della Provincia o Vicariato gli applicheranno una messa in suffragio.  Tutti gli altri della Provincia o Vicariato, che non sono sacerdoti, ascolteranno una Messa ed offriranno una comunione allo stesso fine.  Inoltre nella Casa dove muore per tre giorni successivi nelle orazioni serotine verra' ricordato il suo nome colla recita del "De Profundis" e lo stesso verra' praticato, una sola volta, in tutte le case della Provincia o Vicariato.

647     Defunto un probando o un novizio non professo nella Casa dove muore gli verra' cantata una messa funebre.  Tutti gli altri sacerdoti della stessa Casa gli applicheranno in suffragio una messa.  E tutti gli altri della Casa che non sono sacerdoti ascolteranno una messa ed offriranno una comunione in suffragio.  Tutti i Sacerdoti della Provincia o Vicariato che non sono della Casa del defunto gli faranno un "memento" nella messa.  Colla recita del "De Profundis" verra' ricordato il suo nome nelle orazioni serotine per tre giorni successivi nella Casa dove muore, e per una sola volta in tutte le altre Case della Provincia o Vicariato.

648     Mancato ai vivi il padre, la madre, il nonno o la nonna,

[fascicolo 3, page 71]

il fratello o la sorella di qualsiasi membro della Compagnia, se il figlio e' gia' sacerdote applichera' egli stesso tre messe in suffragio, e per tutti gli altri che non sono sacerdoti fossero anche probandi, pensera' il loro Superiore di fare applicare tre messe in suffragio.  Tutti i Sacerdoti della Provincia o Vicariato faranno un "memento" nella messa e tutti gli altri della Provincia o Vicariato che non sono sacerdoti ascolteranno una Messa.  Inoltre in tutte le case della Provincia o Vicariato per una sola volta verra' ricordato il suo nome nelle orazioni serotine colla recita del "De Profundis".

649     Per ogni professo perpetuo defunto verra' commemorato il giorno della sua morte, per dieci anni successivi con una messa cantata anniversaria da celebrarsi nella Casa in cui e' morto, o meglio nella Casa a cui apparteneva, alla quale assistera' tutta la comunita'.

650     Il due novembre di ogni anno, o il primo giorno libero in ogni Casa della Campagnia verra' celebrata una messa cantata in suffragio di tutti i membri defunti della Compagnia, di tutti i morti delle famiglie di tutti i membri, sia vivi che defunti.  Tutti i sacerdoti della Compagnia poi faranno allo stesso fine un "memento" nella Santa Messa.

651     Infine e' sommamente raccomandato a tutti i membri della Compagnia l'atto eroico di carita' verso le anime purganti, che dalla Divina Provvidenza non manchera' di venir convertito in una sorgente di favori celesti sull'individuo non solo, ma anche su tutta la Compagnia.

 

D E O  G R A T I A S

 

[fascicolo 3, page 73]

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INDICE

                                                                                                              Num        Fasc         Pag

Decreti                                                                                             <1>            1              iii

       Benedizione di Papa Pio X                                                        <1>            1              iii

       Erezione Canonica                                                                      <2>            1              iv

       Approvazione delle Regole (March 18, 1924)                          <3>            1               v

                                                                                                            <262>          2             29

       Approvazione delle Regole (October 15, 1932)                    <263>          3              1

 

REGOLE

Prospetto                                                                                      <5>            1              3

Dell'Ammissione                                                                                <14>           1              4

       Probandato                                                                                  <14>           1              4

       Noviziato                                                                                      <26>           1              7

       Professione                                                                                 <47>           1             10

       Dello Studentato                                                                         <62>           1             12

       Fratelli Catechisti                                                                        <72>           1             13

 

Dei campi d'azione                                                                      <82>           1             15

       Missioni                                                                                        <82>           1             15

       Orfanatrofi                                                                                    <90>           1             17

       Predicazione                                                                               <93>           1             17

       Confessione                                                                                <98>           1             18

       Catechismo ai fanciulli                                                              <103>          1             20

       Cultura dei giovani                                                                     <105>          1             20

       Ritiri spirituali                                                                              <109>          1             21

       Parrocchie                                                                                  <112>          1             21

       Ufficiatura                                                                                    <116>          1             22

       Apostolato della stampa                                                           <120>          1             22

       Assistenza spirituale preferenziale                                          <122>          1             23

       Assistenza ai moribondi                                                           <123>          1             23

 

Appendice al Fascicolo Primo                                         <624>          3             61

       Della Dimissione                                                                       <624>          3             63

Dei Santi Voti                                                                                <128>          2              3

       Del Voto di Ubbidienza                                                             <129>          2              3

       Del Voto di Missione                                                                 <136>          2              5

       Del Voto di Poverta'                                                                  <137>          2              5

       Del Voto di Castita'                                                                   <161>          2             10

 

Delle Virtu' ed Altre Osservanze                                 <165>          2             11

       Della Generosita'                                                                       <171>          2             12

       Dell'Umilta'                                                                                  <172>          2             12

       Della Carita'                                                                                <176>          2             13

       Della Purita' d'Intenzione                                                           <183>          2             15

       Del Distacco                                                                               <185>          2             15

       Della Modestia                                                                           <189>          2             16

       Del Silenzio e della Puntualita'                                                 <201>          2             18

       Esercizio di Pieta'                                                                      <203>          2             18

       Fuga dell'Ozio                                                                            <209>          2             19

       Penitenze corporali                                                                    <213>          2             20

       Verso i Superiori                                                                        <218>          2             21

       Verso l'Istituto                                                                             <223>          2             22

       Delle Visite e delle Lettere                                                       <226>          2             22

       Della Camera                                                                             <235>          2             24

       Dell'Abito                                                                                    <238>          2             24

       In Refettorio                                                                                <244>          2             25

       In Ricreazione                                                                             <250>          2             26

       Degli Infermi                                                                               <256>          2             27

 

Appendice Al Fascicolo Secondo                                  <640>          3             67

       Dei Funerali ed altri Suffraggi                                                  <640>          3             69

 

Del Governo Generale                                                        <265>          3              5

       Del Capitolo                                                                               <265>          3              5

       Del Padre Preposito                                                                 <325>          3             13

       Degli Assistenti                                                                          <350>          3             17

       Dell'Ammonitore del Padre Proposito                                    <369>          3             19

       Dell'Economo Generale                                                            <376>          3             20

       Del Procuratore Generale presso la Santa Sede                  <392>          3             23

       Dei Visitatori                                                                              <402>          3             24

       Dei Padri Provinciali e Vicarii di Missioni                              <414>          3             25

       Dell'Economo della Provincia o del Vicariato                        <454>          3             32

       Del Capitolo Provinciale o Vicariale                                       <467>          3             34

 

Del Governo Speciale                                                          <483>          3             41

       Del Superiore Locale                                                                <483>          3             41

       Del Maestro dei Novizi                                                              <506>          3             44

       Del Prefetto Spirituale dei Fratelli Catechisti                         <520>          3             46

       Del Sagrestano Maggiore                                                        <527>          3             46

       Del Sagrestano Minore                                                             <542>          3             49

       Dell'Economo Locale                                                                <559>          3             51

       Del Custode delle Vesti                                                            <570>          3             52

       Dell'Infermiere                                                                            <574>          3             53

       Del Bibliotecario                                                                        <581>          3             54

       Del Portinaio                                                                              <587>          3             54

       Del Compratore                                                                         <599>          3             56

       Del Dispensiere                                                                         <602>          3             56

       Del Refettoriere                                                                          <607>          3             57

       Del Cuoco                                                                                   <615>          3             58

       Del Svegliatore                                                                          <621>          3             58


Notes:



[1] De Piro quotes Ps 127:1 at the beginning of each of the three 'fascicoli'.

[2] Cf. below <238> f2, p24.

[3] Cf. below <193> f 2, p 17.

[4] De Piro does not refer to any of the quotes given in this section (ie 2 Co 2:15, Tit 2:7-8, 1Co 2:1-5) in his homilies.

[5] Cf. "Non andarci per curiosita' ed eleganza delle parole ma dobbiamo badarci alla sostanza di quel che si dice." Homilies 1, Vol 1, p. 2.

[6] "Now when I came to you, brothers, I did not come with any brilliance of oratory or wise argument to announce to you the mystery of God. I was resolved that the only knowledge I would have while I was with you was knowledge of Jesus, and of him as the crucified Christ. I came among you in weakness, in fear and great trembling  and what I spoke and proclaimed was not meant to convince by philosophical argument, but to demonstrate the convincing power of the Spirit, so that your faith should depend not on human wisdom but on the power of God." (1 Cor 2:1-5)

[7] Witness from Qrendi parish say that he was for long hours in the confessional. Cf 1987 Testimonies, p. 48; 1988-92 Testimonies, p. 986, 1041.

[8] This phrase seems like a typing error in this reprint – I have not checked against the original.

[9] De Piro did this himself when the members of his Compagnia di San Paolo were doing their annual retreats.  cf 1987 Testimonies, p. 70; 1988-92 Testimonies, p. 1066, 1111, 1119. Also worth nothing the fact that he was co-rector of Manresa house, also known as San Calcedonio, the diocesan retreat house. Cf De Piro Appuntamenti Varii, p. 15.

[10] See footnote 1 above.

[11] Cf Mt 11:28-30.

[12] Ac 22:10  "I said, 'What am I to do, Lord?' The Lord answered, 'Get up and go into Damascus, and there you will be told what you have been appointed to do.' "

[13] Cf also above <139>

[14] "Be conscientious about what you do and what you teach; persevere in this, and in this way you will save both yourself and those who listen to you." 1 Tm 4:16.  De Piro refers to 1Tm 4,12 in homily 107; vol 3 p.; and 1Tm 4,13 in homily 205, vol 3 p.

[15] Cf Ac 9:1-19.

[16] This paragraph resonates with De Piro's own personal choice in life – like Paul he too gave up what the world could have given him – nobility, wealth, a career in church diplomacy etc. De Piro may be sharing his own personal experience in these words of advice.

[17] "For I am the least of the apostles and am not really fit to be called an apostle, because I had been persecuting the Church of God."

[18] In actual fact this is a quote from Gal 6:3, "Someone who thinks himself important, when he is not, only deceives himself;"

[19] "In this, neither the planter nor the waterer counts for anything; only God, who gives growth."

[20] "Carry each other's burdens; that is how to keep the law of Christ."

[21] "Love is always patient and kind; love is never jealous; love is not boastful or conceited, it is never rude and never seeks its own advantage, it does not take offence or store up grievances." (1Co 13:4-5)

[22] "Even if you are angry, do not sin: never let the sun set on your anger."

[23] Actually 1Co 10:33, "just as I try to accommodate everybody in everything, not looking for my own advantage, but for the advantage of everybody else, so that they may be saved."

[24] Cf. Mt 25:40; "And the King will answer, "In truth I tell you, in so far as you did this to one of the least of these brothers of mine, you did it to me."

[25] Col 3:1-2; "Since you have been raised up to be with Christ, you must look for the things that are above, where Christ is, sitting at God's right hand. Let your thoughts be on things above, not on the things that are on the earth."

[26] Cf. Mt 19:29; "And everyone who has left houses, brothers, sisters, father, mother, children or land for the sake of my name will receive a hundred times as much, and also inherit eternal life."

[27] See also <89> and <94> for the same quote.

[28] This instruction runs very similar to Ignatius's rule of modesty: "The eyes should normally be held low, without raising them much, nor turning them much from one side to another. And when speaking with someone, especially if it is a person demanding respect, they should not generally be fixed on their face, but rather kept low." (Monumenta Ignaziana, Regole, p. 518, quoted in Ignatius of Loyola, Reminiscences, p. 12, footnote 13.) De Piro knew that being a monsignor many people felt intimidated by him. Witnesses say that he had a habit of keeping his eyes towards the ground and did not look around him. (Cf. 1988-92 Testimonies, p. 973.) This way of approaching people also meant that he considered all around him as people demanding his respect! He did not make any distinction between rich and poor.

[29] Cf. above <46> f 1, p 10.

[30] Cf. <8> f1, p3.

[31] See footnote 1 above .

[32] Note the following interesting comment, printed as footnote to the term 'General Superior' used by Ignatius of Loyola in his letters: "The Spanish word here ('prepósito') would be used in the Constitutions to mean 'Superior'; the word 'general' is not a military term, but simply means 'overall' as opposed to 'local'." (Footnote 1 to Letter 17, Saint Ignatius of Loyola: Personal Writings, Translated with Introductions and Notes by Joseph A Munitiz and Philip Endean, London: Penguin Books, 1996. p. 391.) Hence 'Padre Preposito' is translated as 'Father Superior'.

[33] During a retreat to the Superiors of the Third Order Francisan Sisters (ie the Franciscans of the Sacred Heart of Jesus), in 1924, De Piro uses paragraphs <340> to <349> almost verbatim. (Cf. Homily 112, v 3, p 291.) The section of the Regole carries the date of 1928.

[34] See also same quote in <94> f 1, p 17; <189> f 2, p 16; above.

[35] I punish my body and bring it under control, to avoid any risk that, having acted as herald for others, I myself may be disqualified. Note that De Piro quotes 1Cor 9:24 in Homily 116: vol III, p 295. In this context, addressing a Catechetic Competition at the St James Institute, he is referring Paul's analogy of the race: "Run like that-to win."

[36] The Latin quote: "Quia non est personarum acceptio apud Deum" by De Piro is actually closer to Rm 2:11  "non est enim personarum acceptio apud Deum" (There is no favouritism with God.) than to Eph 6:9 "et domini eadem facite illis remittentes minas scientes quia et illorum et vester Dominus est in caelis et personarum acceptio non est apud eum" (And those of you who are employers, treat your slaves in the same spirit; do without threats, and never forget that they and you have the same Master in heaven and there is no favouritism with him.) In both cases the theme is the favouritism, which is the point De Piro wants to make. This (mistake) highlights the way De Piro uses scriptures in his texts.

[37] "Young lions may go needy and hungry, but those who seek Yahweh lack nothing good."

[38] "Iustitiam tuam non abscondi in medio cordis mei fidem tuam et salutare tuum dixi non abscondi misericordiam tuam et veritatem tuam in ecclesia multa." (I have not kept your saving justice locked in the depths of my heart, but have spoken of your constancy and saving help. I have made no secret of your faithful and steadfast love, in the great assembly.) The original reads: Ps 39:11.

[39] See <337>, f. 3, p. 16.

[40] Codice di Diritto Canonico.

[41] Cf. <381>, f. 3, p. 21.

[42] Cf. <430>, f. 3, p. 27.

[43] Cf. <389>, f. 3, p. 22.

[44] Cf. <256>, f. 2, p. 27.

 

 

 

D E O  G R A T I A S