Mons. {u\eppi De Piro
Monsignor and Deacon
Vol II
Mill-Postulazzjoni
Sant’Agata
Rabat
Noi, Sir Patrick Grant, Cavaliere Gran Croce dell'Onorabilissimo Ordine del Bagno, Tenente Generale nell'Esercito di Sua Maesta', Governatore e Commandante in Capo dell'Isola di Malta e sue Dipendenze e Commandante delle Truppe che servono nelle stesse etc. etc.
Al molto Revdo Sacerdote Dr Vincenzo Dingli
Essendo divenuta necessaria la nomina di un Coadiutore all'Illmo e Molto Revdo Sacerdote Dr Luigi Frnandez nel Decanato seconda dignita' della Santa Arcivescovile e Cattedrale Chiesa di Malta di gius patronato laicale ed appartendo al Governo della detta Isola di Malta e sue dipendenze la destinazione e nomina del successore nel detto Decanato, Noi colle presenti, abbiamo presentato Vossignora Molto Revda ad essere tale Coadiutore, con futuro successione in detto Beneficio e Dignita' Ecclesiastica. E le presenti Le servano per poter ricorrere a chi conviene affinche tale nomina sortisca il suo effetto.
Dal Palazzo del Governo
Valletta, 18 Maggio 1868
Pat Grant F General Governatore
Per comando
(f) Victor Houlton Principale Segretario di Governo.
C Balzan 7 Nov 1910
Molto Revdo Signore,
Ho l'alto onore in piacere di dirle sotto signolo di confessione che Sua Eccza Revma Mgr Vescovo e' stato ieri da Mgr Canco Decano della Cattedrale a proponere V.S. Molto Revda per suo Coadiutore ed e' gia' tutto combinato cio' servira' per di lei norma. Tanti sinceri auguri.
Intanto con sensi di perfetta stima rinnovo i miei auguri qiul sono
Di Lei
Devmo Servo ed Amico
Sac: Angelo Pace Cappellano
Eccellenza Reverendissima,
Giorni sono e' stato da me Monsignor Decano per informarmi che riguardo l'affare della Coadiutori a tutto era sistemato, che la mia nomina era stata gia' raccomandata da N.E. e che il Governatore era gia' pronto a mandare fuori il "Warrant". Tutto cio' mi ha confuso non poco, pero' nel ringraziare Monsignor Decano non ho esitato a dichiarargli che in conscienza non poteva accettare e che qualora N.E. avesse insistito avrei solo ceduto di fronte ad un ordine preciso di ubbidienza.
Ora oltre la mia indegnita' ed incapacita' umilmente sottopongo alla prudente ed illuminata considerazione di N.E. che l'occupare simili posti onorifici, come appunto sono i canonicati della Cattedrale e' contro lo spirito del Nouvo Piccolo Istituto per le missioni Estere, e che io dovessi accettare la nomina propstami mi sarebbe difficile l'insinuare ai membri dell'Istituto il distacco da simili onori.
Pertanto spero che N.E., veduta la ragionevolezza del mio riferito, non vorra' insistero'. In ogni modo lascio alla coscienza di N.E. tutta la responsabilita della mia.
Da ultimo al bacio del Sacro Anello umilmente Le chiedo la Benedizione ed ho l'onore di dichiararmi.
Dell'E V Revma
Umilmo ed Ubbmo Servo
Sac Giuseppe DePiro
17 gennaio 1911
Notabile
Valletta 19 gennaio 1911
D. Giuseppe ..
V.S. non ha mai cercato ne posti , ne promozioni. Prenda quindi dalle mani di Dio la proposta, e l’accetti per mia obbedienza. Al resto pensera` il Signore, il quale come ha cominciato l’opera non la …. Perfezionarla.
Intanto … La benedico, mentre …di …benevolenza ne raffirmo
Di Lei D.Giuseppe …
P.Archiv. Vescovo.
LIEUTENANT GOVERNOR'S OFFICE
Valletta 2.2.1911
Sir,
I have the honour to acknowledge the receipt of your undated communication sent in this day which will receive consideration.
I have the honour to be,
Sir,
Your obedient servant,
Gro Borg Cardona
f Lieutenant Governor
and chief Secretary to Government
To the Most Revd
Dean V Vassallo DD
----------------------------
Lettera scritta al governatore li 31 gen. 1911
Excellency,
I have the honour to state that owing to advanced age I begin to feel the weight of my merons duties of Dean of the Catthedral and that the assistance of a Coadjuter would be of great releave to me.
under the circumstance I would most respectfully submit that the name of the noble the Revd Giuseppe de Marchesi DePiro D'Amico may be presented by your Excellency for that office.
I need hardly say that I know the said Rev gentleman perfectly well, and that I am quite confident that he will prove a most suitable person to fit the office, the he risk he able to give any satisfaction both to the Government and the Ecclesiastical Authorities.
I have the honour to be,
Your Excellency
Most obedient servant
To His Excellency
Sci H.M. Lislie Remder
C.C.A. GC.M.S.SSO.
General Governor
of Malta
27 febbr. 1911
Carmo Dn Giuseppe
Oggi ho il piacere di poter con certezza presentarle le miei piu' sentite congratulazioni perche' oggi apprendo essere indubitata la nomina di V S in Decano Coad. del Capitolo della Diocesi.
Mi congratulo con Lei o col Capitolo, piu' col secondo che col primo, giacche' sulla mancava a V.S., ed il Capitolo reacquistato decoro.
Intanto spero che la nuova dignita' non abbia a diminuire la Sua energia edificante di tanto buon operarie nello Vigna del Signore.
Sono ben'altri i meriti che Le desidera il
Suo affmo Umil Servo
fr A Portelli OP
P.S. Non fo il dovere personalmente, perche' sto ritirnato per l'influenza.
G.A.P.
Sacra Congregazione
Concistoriale
Num. di protoc. 450/11
(nella risposta di ricordi il numero)
Roma 21 Aprile 1911
Revmo Signore,
Il Santo Padre si e' degnato rimettere alla Sacra Congregazione Concistoriale la istanza di cotesto Revmo Capitolo Cattedrale relativa alla facolta' di convocazione, che, dopo la vacanza del Decanto si vorrebbe assegnato all'Arcidiacono pro tempore. Questa Sacra Congregazione pertanto ha preso in esame la petizione, e derata ogni ragione e compulsale varii documenti, non ha creduto che debba derogarsi ad un'antica consuetudino che e' ancora confermata dal moto proprio di Beneditto XIV "Tandabili", ed ha la sua origine storica dal fatto che dal principio, come del resto vige tuttora in molti capitoli l'Arcidiaconato era fuori del ceto capitolare. Di questa decizione ho fatto relazione nella udienza di oggi al Santo Padre che si e' degnato di pienamente approvarla. Voglia pertanto V S Revma communicare ai suoi Revmi Colleghi questa mia lettera. E intanto con sensi di particolare ossequio mi professo,
Della S V Revma
devmo per servirla
S. Cordi De Lai Secret........
Al Revmo Sign Canonico
Segretario del Capitolo di Malta
21 Aprile 1911
Ref 450/11
decizione approvata dal Santo Padre delle Sacr Congreg Concistoriale
Non ha creduto che debba derogarsi ad un antica consuetudino, che e' anche confermata dal moto proprio di Benedetto XIV "Tandabili" ed ha la sua origine storica dal fatto che dal principio, come del resto vige tuttora in molti capitoli, l'Arcidiaconato era fuori del ceto capitolare.
Segretareia Vescovili
Valletta
1 Giugno 1911
M R Signore,
Sua Eccza Revma Mg Arciv Vescovo mi da il piacere di significarle, che la grazia e' stata concessa dalla S. Cogne per la Sua Coadiutoria nel Decanato della S Chiesa Catthedrale
Rallegrandomi ancora una volta, ho il bene di dirmi
S Molto Revdo
Devmo Servo
P. Can. Gauci
Segr. Genle
M R Signore
Sig Sac G De March
DePiro
Valletta
22 Gen 1915
Notabile
Noi qui sottoscritti dichiaramo non essere spediente cambiare la pratica la pratica finora usata dal Capitolo nell'assistere nei Pontificali Sua Eccellenza Revma Monsignor Portelli: e percio' siamo di opinione che per la festa di S Paolo alla Cattedrale si usi la mitra come precedentemente si e' fatto
Vincenzo Decano Vassally
Can. Orazio Grima
Arciprete M. Cortis
Canco G DePiro
192 Strada Forni
Valletta
26 Giugno 1911
Ubbmo e Revmo Don Giuseppe
Domani e' il giorno del vostro possesso a Canco Coade Decano giorno per voi, per la vostra signora Mamma e per tutta la famiglia di grande letizia.
Io, essendo in convalescenza, non potro' intervenire a formar parte di quella eletta schiera d'amici, dai quali darete circondato, ma viva Iddio eccomi che con queste misere righe vi mando il mio qualsiasi contributo di rallegramenti ed auguri, i quali saranno Ausinium metioris ..(?)
Vogliate accettare queste mie umili espressione per la amicizia che ho per voi non che la stima che porto a voi ed alla Nobile Signora vostra madre donna di predare vista modello e specchio delle donne e madri maltesi, alla quale, vi prego di porgere in miei quanto umili, altretanto distinte a profondi saluti, chiedendovi venir per l'audire.
Con distinti sensi di detta considerazione, ossequiandovi, mi pregio rassegnarmi
Di V S Illmo e Revmo
Dr Frendo Azzopardi
Palazzo Arcivescovile
Valletta
16 Marzo 1915
Illmo e Revmo Monsignore,
Sono diretto da Sua Eccza Revma Monsignore Arcivescovo Vescovo di portare a cognizione della S.S. V.V. Illme che il suo Ingresso Solenne nella Santa Chiesa Cattedrale avra' luogo lunedi' 19 Aprile p.v. come piu' tardi verra' tutti notificato per lettera pastorale.
Con sensi di profondo rispetto ho l'onore di seguarmi
Delle S.S. V.V. Illmo
Canco G DePiro
Segr Gen
Illmo e Revmo
Mons. Decano N. Vassallo D.D.
Notabile
12 Novembre 1915
Segreteria Arcivescovile
Valletta
Illmo e Revmo Monsignore Decano,
Sua Eccza Revma monsignore Arcivescovo Vescovo avendo ottenuto, da Sua Eccra il Governatore, copia del rapporto, presentato dalla Commisione speciale riguardo la Chiesa di San Giovanni, La prega di consegnare la stessa al Reverendissimo Capitolo, allo scopo indicato nella deliberazione presa nella Congregazione Capitolare del 5 Ottobre 1915
Nell'accludere la copia suddette colgo l'occasione per raffermarmi con sensi di particolare ossequio.
Di V S Illma e Revma
Devmo Servo
Canco G DePiro
Segr Gen
All'Illmo e Revmo
Mons Decano del Capitolo
Illmo e Revmo Monsignore
Accludo in questa le liste degli Illmi e Revmi Monsignori Procuratori di questa Arcivescovile Cattedrale Chiesa contenenti demande per abitazioni che saranno a sottomettere per l'approvazione del Revmo Capitolo nel ..(?) Ordinario, del 4 gennaio corr., 1917 dopo compieta 1 Gennaio 1917
Vincenzo Decano Vassallo
(n.b. other signatures which apparently are illegible)
Decano Coad G DePiro
Illmo e Revmo Monsignore
Accludo in questa le liste dagli Illmi e Revmi Monsignori Procuratori di questa Arcivescovile Cattedrale Chiesa contenenti le abilitazioni che saranno a sottomettere per l'approvazione del Revmo Caplo nella seduta Caplare Oridinaria del prossimo ventuno Marzo Domenica li 4 del ventuno Marzo, dopo Compieta.
Notabile
27 Febbraio 1917
Vincenzo Decano Vassallo
Arcidiacono
Decano Coad G DePiro
(n.b. other signatures which apparently are illegible)
14 Marzo 1917
Palazzo Arcivescovile
Valletta
Illmo e Revmo monsignore,
In ossequio alla decisione Capitolare del 4 marzo corrente, riguardante l'orario da adottare in seguito all'anticipo dell'ora legale, abbiamo considerato proprio di dare alla stessa la Nostra approvazione, in via di esperimento fino al prossimo Capitolo: pero' un tempo minore di quello prefissei e' stato sufficiente a persuadirci dell'espedienza di raccomandare alle S.S. V.V Illmo perche' l'orario della Cattedrale e della Concaattedrale tanto per l'Officiatura Divina, quanto per le Messe ad ora fissa sia mantenuto tale quale come per l'addictro, informando lo stesso all'ora legale.
Con sensi intanto di sincera stima ci e' grato raffermarci
Delle S.S. V.V. Illmo e Revmo
Devmo Affmo
+ Mauro O.S.B.
Arciv Vesc di Malta
Agl'Illmi e Revmi Mgri
Dignita' e Canonici
della Chiesa Cattedrale
21 Aprile 1917
Palazzo Arcivescovile
Valletta
Illmi e Revmi Monsignori,
Stante la dimissione del Revmo Monsignore E Vassallo da Deputato per la Musica da eseguirsi nella Chiesa di San Giovanni, sono nel dovere di significare ale S.S. V.V Illmi di aver nominato a tale ufficio il revmo Mgr Luigi Farrugia.
Con sensi di alta stima mi e' grato raffermarmi
Delle S.S. V.V. Illmi e Revmi
Devmo Affmo
+ Mauro O.S.B.
Arciv Vesc di Malta
agl'Illmi e Revmi
Monsignori Dignita' e Canonici
4 maggio 1917
Segreteria Arcivescovile
Valletta
Illmo Monsignor Decano,
Sono diretto da Sua Eccza Revma Monsignore Arciv. Vescovo a pregarla a voler compiacere di significare al Revmo Capitolo, che Egli in seguito a vari rapporti ricevuti, ha dovuto, con suo dispiacere, licenziare dal loro ufficio i Cantori Carmelo Sant e Taneredi Borg.
Con sensi intanto di particolare ossequio mi e' grato raffermarmi.
Di Vra Sign illma e Revma
Devmo Servo
Decano Coad. G DePiro
Seg Gen
All'illmo e Revmo
Monsignor Decano del Capitolo
della Cattedrale
12 Maggio 1917
Palazzo Arcivescovile
Valletta
Illmi e Revmi Monsignori,
Mi piace significare alle S.S. V.V. Revma che Sua Santita' Papa Benedetto XV, accogliendo favorevolmente la Nostra domanda si e' degnato ripristinare, per questa Nostra Diocesi, e giorni del Corpus Domini e della Nativita' di San Giovanni Battista a feste di doppio precetto.
Con sensi di particolare ossequio Le benedico nel Signore, mentre mi e' grato raffermarmi
Delle S.S. V.V. Illmo e Revmo
Devmo Affmo
+ Mauro O.S.B.
Arciv Vesc di Malta
Agl'Illmi e Revmi Monsignori
Dignita' e Canonici della Chiesa Cattedrale
3 Novembre 1917
Segreteria Arcivscovile
Valletta
Illmo e Revmo Mgr Decano,
Sua Eccza Revma Mgr Arcivescovo Vescovo, per provvedere meglio al bene spirituale degli abitanti vicinanze della Chiesa Vice-parrochiale di S. Venera, ha determinato di erigere la stessa in parecchia. Egli pertanto desiderano conoscere il relativo voto del Revmo Capitolo, mi dirige a pagarla a voler dar corso alle opportune pratiche.
Con sensi di particolare ossequio godo raffermarmi
Di Vra Sign illmo e Revmo
Devmo Affmo Servo in Cristo
Decano Coad G DePiro
Segr Gen
All'Illmo e Revmo
Decano del Capitolo di Malta
26 Febbraio 1918
Segreteria Arcivescovile
Valletta
Illmo E Revmo Monsignore
Sono diretto da Sua Eccza Revma Mgr Arcivescovo Vescovo a trasmetterle le accluse due liste riguardanti la tassa di diritti parrochiali e quella dei discorsi sacri, pregandola a voler sottomettere le stesse al Revmo Capitolo "Provoto".
Con sensi intanto di particolare ossequio godo raffermarmi
Di Vra Sign Illmo e Revmo
Affmo per servirla
Decano Coad G DePiro
Segno Gente
all'Illmo e Revmo
Monsignore Vincenzo Vassallo D.D.
Decano del Capitolo di Malta
8 marzo 1918
Segreteria Arcivescovile
Valletta
Illmo e Revmo Mgr Decano,
Sono diretto da Sua Eccra Revma Mgr Arciv. Vescovo a significarle che Egli ha sospeso la Sua approvazione alla deliberazione capitolare del 3 marzo corrente riguardante l'assistenza dei Revmi Canonica nelle funzioni fuori della Chiesa Cattedrale di San Giovanni, e desidera che la proporzione sia nuovante trattata quando tutti i Canonici potranno intervenire.
Con sensi di particolare ossequio godo raffermarmi
Di Vra Sign Illmo e Revmo
Devmo Affmo in Xto.
Decano Coad G DePiro
Segrio Genle
all'Illmo e Revmo
Monsignor Vincenzo Vassallo D.D.
Decano del Capitolo di Malta
16 marzo 1918
Segrteria Arcivescovile
Valletta
Illmo e Revmo Mgr Decano,
Richiesto dalla Sacra Congne del Concilio, Sua Eccza Revma Mgr Arciv Vescovo mi dirige di pregarla a voler significargli il voto del Revmo Capitolo circa l'oppurtunita' o meno di concedere l'erigenda parrocchia di S. Venera all' Ordine dei Carmelitani.
Con sensi di particolare ossequio godo raffermarmi
Di Vra Signia Illmo e Revmo
Devmo Affmo in Xto.
Decano Coad G.DePiro
Segrio Genle
18 ottobre 1917
Palazzo Arcivescovile
Valletta
Illmi e Revmi Monsignori,
Avendo il Molto Revdo Sac D. Don Giuseppe Gatt rinunziato al suo ufficio di Maestro di Coro della Chiesa Concattedrale di San Giovanni Batta', prima di passare alla nomina del suo successore ho pensato di rivolgermi con la presente alle SS. VV. Illme e Revme e sottoporre alle stesse un piano di riforma riguardante i cappellani addetti al coro della suddetta Chiesa, nel desiderio di vedere ogn(?). piu' i Fedeli di questa Diocesi edificati; sia coll'esatto adempimento delle sacre funzioni, come anche con una piu' perfetta esecuzione del canto liturgico.
Non occorre che io dimostri la necessita' che hanno questi Cappillani di conoscere meglio il canto Gregoriano in modo da poterne eseguire le melodie con quella dolcezza e gravita' tutte proprie di questo canto, siccome e' a tutti noto che la conoscenza che essi hanno di questo canto lascia molto a desiderare e percio' sono venuto nella determinazione di obbligare tutti questi cappellani a frequentare la scuola di canto Gregoriano, che sara' fra breve aperta per loro.
E perche tutti serva eccezione alcuna frequentono questa scuola con assiduita' e deligenza propongo alle SS. VV. Illme e Revme, che vogliano accordare ai cappellani suddetti un aumento di salario, il quale non verra' intieramente percepito se non da quelli che frequentarono con assiderita' e senza interrazione, la scuola suddetta, mentre quest'aumento sara' diminuito "pro rata absentiae agli altri che non vi interveranno, purche la loro assenza non vengano giustificate. La perdita dell'aumento che subiranno gli assenti andra' in favore dei presenti, come si usa per le distribuzioni corali.
Il maestro di canto gregoriano dovra' notare il progresso di ciascuno dei cappellani, e quali alla fine dell'anno dovranno subire un esame sia teorico che pratico. L'approvazione di tale esame li titolera' a continuare nel loro ufficio, altrimenti si verranno licenziati come inidonei.
Ad imitazione poi di cio' che viene lodevolemente praticato nella Chiesa Cattedrale e per il ben audamento del Coro , il servizio dell' altare non sara piu' distribuito fra tutti i cappellani, ma di questi verranno scelti quattro a servire, stabilmente per t(?). da ministri nelle Messe conventuali, in questo modo resteranno sempre in coro, quelli che sono piu'atti al canto.
Con queste misure e con l'appoggio che certamente avro' dalle SS. VV. Illme e Revme, di(?). mi e' noto lo zelo, fu il decoro della casa di Dio e l'esattezza delle sacre funzioni, ho firma fiducia che il coro della Concattedrale sara' migliorato.
E nella speranza che le SS. VV. Illme vorranno approvare il proposto aumento passo a benedirli nel Signore mentre godo di potermi dire
Delle SS. VV. Illme e Revme
Devmo ed Affmo
+ Mauro O.S.B.
Arciv. Vesc di Malta.
Agli Illmi e Revmi
Monsignori Digniti e Canonici
della Chiesa Cattedrale
8 gennaio 1918
Palazzo Arcivescovile
Valletta
Illmi e Revmi Monsignori,
Molti sono stati finora i lamenti pervenutici intorno ad abusi, che si commettono nelle pubbliche processioni religiose e particolarmente in quella di S. Gregorio.
Indipendentemente dall'origine storica, a Noi ignota, di questa processione, il fatto stesso che il Vescovo, el Capitolo, i Parroci, il Clero, le Confraternite ed i Fedeli di tutta la Diocesi si uniscano in questa pubblica manifestazione di fede, in quest' atto di penitenza, e' per Noi una sufficiente dimostrazione, che il motivo di un tal solenne ricorso alla Misericordia Divina non poteva non essere di capitale impertanza. Oltre a cio ci e' dato rintracciare una continua e grande sollecitudine dei Nostri Predicessori in questa Sede, perche' questa Generale Processione, non avesse a perdere dello spirito di devozione, di pieta' e di penitenza con cui veniva condotta in tempi remoti.
Ora Noi dobbiamo fui qui cercato di fare il Nostro possibile affinche' questa Cerimonia religiosa tanto solenne non venisse ad essere trattata con negligenza, e che l'atto di penitenza non avesse a degenerare in divertimento: pero' Ci sentiamo nel dovere di rilevare alle SS. VV. Illme, che non Ci sentiamo soddisfatti del risultato, che hanno finora attenuto le Nostre insistenti raccomandazioni; e percio' a mantenere il carattere autico di questa processione contempliamo di sospendere l'usuale differimento, e di ristabilirla nel giorno suo proprio cioe' il 12 marzo.
Prima pero' di passare ad una simile ddeluminazione domandiamo alle SS.VV. Revme a voler farci conoscere il Loro illuminato parere sul riguardo.
Con sensi intanto di particolare ossequio impartiamo alle SS. VV. Illme e Revme la Nostra benedizione mentre Ci raffermiamo
Devmo ed Affmo in Xto.
+ Mauro O.S.B.
Arciv. Vesc. di Malta.
Agli Illmi e Revmi
Mgri Dignita' e Canonici della Cattedrale
4 Settembre 1918
Segreteria Arcivescovile
Valletta
Illmo e Revmo Mgr. Decano,
Per informazione del Revmo Capitolo, Sua Eccza Revma Mgr Arciv. Vescovo mi dirige di rimetterle l'acclusa copra della soluzione della Sacra Congregazione dei Riti, circa l'ingresso in San Giovanni.
Con sensi intanto di particolare ossequio mi raffermo
Di Vra Signia Illma e Revma
Devmo Affmo
Decano Coad. G. DePiro
Segri Genle
All' Illmo e Revmo
Monsignor Vincenzo Vassallo D.D.
Decano del Capitolo di Malta
Corte d'Appello di SM Giudici
L'Illmo D. G. Pullicino Ag:Pres.te
Do D. A. Parnis
Do D. G. Agius
No 11
Citaz: N 471 del 1909
Seduta di
Venerdi 13 Dicembre 1918
Monsignor Canonico Decano Don Vincenzo Vassallo D.D.
-B-
Evangelista vedova Camilleri e Sacerdote Camilleri, e stante la morte della suddetta Evangelista vedova Camilleri, il Sacerdote Salvatore Camilleri nella cui persona il presente giudizio venne trasfuso per decreto del di 29 Dicembre 1916;
La Corte,
Sulle domande dedatte nell'atto di citazione nella Prima aula della Corte Civile di Sua Maesta', perche' - premessa la dichiarazione che la clausura "Tal Carbuni," posta nei limiti del Nascaro in contrada "Tal Carbuni," posseduta dai convenuti e soggetta verso la Dignita' Decanale della Chiesa Cattedrale di Malta a titolo di decime all'annua prestazione di tre mondelli, quattro misure e mezzo di frumento ed orzo, e premessa altra necessaria dichiarazione ed opportuno provvedimento, siano condannati i citati a pagare le decime suddette dovute dal 15 agosto 1899 inclusivamente al 19 agosto 1908 nella somma di scellini nove, soldi undici e mezzo (9/11 1/2), ammontare equivalenti al valore di dette derrate. Colle spese, compresivo quelle della causa da esso citante intensata contro di essi convenuti nella Corte Civile dei Magistrati del primo Distretto la decisione della quale fu riservata a questa per decreto del 9 febbraio 1909;
Vista la nota delle eccezioni dei citati i quali allegarono:
Che il giudizio avente per oggetto la dichiarazione della soggezione delle terre "Tal Wardia", al peso di decime non e possessorio, ma petitorio.
Che pertanto la produzione del titolo sarebbe indispensabile;
Che la pianta esibita da essi citati e' intesa a dimostrare la liberta' della porzione posseduta da loro, dal preteso peso;
Che la porzione predetta proviene in parte da Grazia Torma, la quale fu per sentenza della Corte d'appello dell'8 ottobre 1897, liberata dal pagamento delle suddette decime decanali, mentre la stessa, e' in parte in comunione con Giuseppe Calleja, il quale fu anche liberata della Corte Sindacale da una simile pretensione;
Che i documenti prodotti non formano prova dei pagamenti che essi eccipienti negano di avere mai fatti;
Visti i documenti prodotti in prima istanza:
Visto il decreto del 20 ottobre 1911, col quale venne commesso ad un perito di verificare e riferire se il fondi indicato nella citazione fosse veramente soggetto alla decima reclamata, ed in caso affermativo in quale importo, ed in forza di quale titolo, tenuto conto di tutte le prove prodotte e da essere ad esso perito prodotto;
Visto il processo verbale del 28 febbraio 1912, col quale venne ordinato al perito di procedere alla redazione del rapporto sulle prove fino allora prodotte, se fino al 15 Marzo 1912, le parti non avessero prodotto i doccumenti e le prove promesse;
Visto il rapporto del perito;
Visto il decreto del 18 ottobre 1912, col quale venne ordinato al perito di esaminare i testimoni indicati in una nota presentata dal convenuto l'8 ottobre 1912 ;
Visto il secondo rapporto del perito:
Visto verbale di deposizioni prese in prima istanza;
Vista la nota dei convenuti in critica al rapporto;
Vista nota dell' attore in ripulsa alle osservazioni dei convenuti ed in sostegno del rapporto peritale;
Viste le procedure seginte per la trasfusione del giudizio, stante la monte nelle moie della causa , della convenuta Evangelista vedova Camilleri in persona dell' altro convenuto Sacerdote Salvatore Camilleri;
Vista la sentenza del 23 febbraio 1917, colla quale vennero accolte le domande dell'attore, ed il convenuto venne condannato al pagamento delle spese del giudizio:
Avendo quella Corte Considerato;
Che le conclusioni della perizia erano giuste, e cosi' le domande dell'attore dovevano essere accolte;
Che il secondo rapporto del perito ed i testimoni stessi prodotti dal convenuto non avevano approdato ad altro che a dimostrare quanto destituite di qualunque fondamento siano le eccezioni solleoate contro la giustizia e la attendibilita' delle domande per il pagamento delle decimo alle quali le terre "tal Carbuni ", detenute dal citato, sono soggette;
Vista la nota d'appello del Sacerdote Camilleri proprio et nomine e la sua petizione per la revoca della sentenza, con essere deciso per il rigetto delle domande contenute nella citazione colle spese;
Vista la risposta dell'attore il quale chiede la conferma della sentenza;
Esaminati i libri esigenziali dell'attore;
Uditi i defensori dei contendenti;
Attesocche' la soggezione del fondo dei conoscenti alle decime decanali indicate nella citazione, risulta provata dai seguenti fatti: cioe';-
a) per atto ricevuto dal notaro Paolo Vassallo il 26 Settembre 1897, Giuseppe Camilleri, marito della convenuta Evangelista e padre dell'altro convenuto Laceraste Salvatore compro' da Salvatore Galea una parte dei fondi che l'attore pretendessere gravabi dal peso delle decime, e tale parte fu dichiarata soggetta ad una rata di decime verso una delle dignita' della Cattedrale di Malta, di circa quattro denari e mezzo, e come confinata dalevante con beni del compratore; da Tramontana con beni di Grazia Tonna e da mezzodi con beni degli eredi di Saverio Manduca;
b) dai libri di amministrazione delle decime risulta che il detto Giuseppe Camilleri pago' le decime dal 1874 ai 1898, inclusivamento, cioe' pel corso di ventiquattro anni, e che la famiglia Manduca pago' anatre constantamente fino a tempi recenti, le decime alle quali e' soggetto il loro fondo attiguo o quello acquistato da Giuseppe Camilleri dal potere di Salvatore Galea;
c) risulta ancora dagli stessi libri, che quest' ultimo pago' la rata di decime alle quali nel detto atto di vendita si dichiaro' essere soggetto il fondo da lui venduto a Giuseppe Camilleri per il corso di ventitre anni, cioe' dal 1874 al 1897.
Attesocchi' non possono i convenuti ragionevolmente pretendere che l'attore debba produrre il titolo costitutivo del peso delle decime, le quali sono di origine antichissimo, e forse anche incerta, per cui la soggezione del loro fondo a quel peso dovrebbe necessariamente risultare dall'osservanza dinturna e dal possesso continuo del titolare nella percezione di quelle decime;
Attesocche e' del tutto irrelevante l'asserzione dei convenuti che l'aggiunta nelle intestazioni del foglio 217 del Libro V dell'amministrazione delle decime delle parole "incontrada "tal Carbuni," sia stata forse per errore, la quale allegazione e' basata sul fatto (d'altronde risultato) che oggidi' non si ritrova alcun fondo in Wardia denominato "Innatal", il quale appellativo e' riportato nel detto foglio prima della indicazione della comtrada e della denominazione "Tal Carbuni", e cio' per la ragione che, come gli stessi convenuti ammessono i loro fondi sono situati appunto in quella contrada posta sul versante della collina della "Wardia" prospiciente a levante, cioe' verso Casal Naxaro, ne esclude la soggezione il fatto che la denominazione "Wardia Innatal", come riferibile ad un terreno posto in contrada "tal Carbuni", sia attualmente sconosciuta, perche' la denominazione dei fondi, come osservo' il perito, cambiano sovente, sostituendosi l'antica da una diversa desunta dal nome o dall'agnome del nuovo proprietario o da qualche avvenimento posteriore, come la caduta di una frana, la costruzione di qualche edifizio nel fondi e casi simili;
Attesocche' e' irrilevante la prova offerta dai convenuti che altri fondi posti nella stessa contrada "tal Carbuni" non sono soggetti a decime;
Tale prova non puo avere per effetto che di cagionare spese inutili, in vista specialmente del fatto che i possessori di altro fondi in quella contrada vanno pagando quelle decime, (Vedasi prospetto a fol.72) e dall'altro fatto che i fondi Manduca, attigui a quelli dei convenuti vanno a dempiendo a tale obbligo:
Attesocche' l'esame dei libri di amministrazione delle Decime contro il valore probante dei quali si e' presa eccezione per parte dei convenuti, ha dimostrato che tali libri sono genuini ed attendibili, e le correzioni e le aggiunte che vi si trovano non sono dovute ad una intenzione deliberata di alterare la verita' dei fatti, ma bensi' a quella di rettificare errori involontariamente incorsi od a supplire ad ommissioni mediante notizie di cui al tempo della formazione dei libri non si era avuta esatta cognizione;
Per questi motivi Rigettando come irrilevanti le offerte prove testimoniali; Confermo l'apperenta Sentenza , con le spese di questa istanza contro il convenuto appellante.
..Edg. Staines
25 giugno 1920
Aula Capitolare - Cattedrale
Notabile
Illmo Signor Presidente,
Nella prossima seduta della Commissione dell'Assemblea Nazionale, per incarico avuto dal Revmo Capitolo della Cattedrale pur riservandomi il diritto ad ulteriori osservazioni, avro' l'onore di proporre:
I ) Che l'articolo 56 delle Lettere Patenti sia preceduto dall'articolo seguente " La Religione di Malta - Gozo e sua Dipendenza e' la Cattolica Apostolica Romana", come fu gia' stabilito, con unanima voto, nel progetto approvato dalla sulladata Assemblea Nazionale nella seduta dell' 8 Agosto 1919.
II) Che all'incizo del detto articolo 56 siano aggiunta le seguenti parole "eccettuati la Giudicatura, compresi i Magistrati, gli Istituti di Carita' e l'Istruzione ed Educazione Pubblica".
Con sensi intanto della piu' alla stima e considerazione ho l'onore di rapprermarmi. Di Vra Signia Illma
A sua Signia Illma Devmo Servo
Dr Filippo Sceberras Decano Coad. G.DePiro Navarra.
Presidente dell' Deputato del Capitolo della
Assemblea Nazionale Cattedrale
14 luglio 1920
Notabile
Illmi e Revmi Monsignori,
In adempimento dell'incarico, avuto dal Revmo Capitolo (?).. il deliberato nella Congregazione del 22 giugno u.s. ci aveva dato la lettera per essere inviata al Dottor F. Sciberras Presidente dell'Assemblea Nazionale. La Congregazione pero' del Proservato del 25 dello stesso mese, mi aveva allora dato l'opportunita' di legare alle L.L. S.S. Illma la detta lettera prima del suo invio. Ed il Capitolo, avendo naturalmente maturata meglio la posizione, adeta la lettura della lettera, devenne alla deliberazione di sospendere l'invio della stessa ingiungendomi di affiatarmi prima col Dottor Sceberras, circa la amende all'art 56, contente detta lettera.
In esecuzione alla direzione datami mi son fatto premura di incontrarmi l'indomani col Dottor Sceberras, ed egli, compresa la portata delle emenda capitolari, gli sembrarono alquanto troppo estensive per cio' naturalmente da riguardava la Giudicatura e gli Istituti di Carita', (?).. che egli era d'opinione che si dovesse ritenere la riserva riguardante l'Istruzione ed Educazione Pubblica, emendando l'articolo 56 delle Lettere Patenti in modo da salvare il gia' disposto dagli articoli 1o e 2o dello Statuto dell'Univerita' degli Studi. Prima intanto di por termine al nostro discorso il Dottor Sceberras mi suggeri' di abboccarmi con Sua Eccza Mgr Vescovo, aggiungendo da egli collo stesso in seguito alla nota lettera inviata al Vicario Generale aveva gia' conferito e che erano rimasti perfettamente d'accordo.
Io naturalmente per conto del Revmo Capitolo anche se il Dr Sceberras non me l'avesse detto, mi son recato immantimemte dal Vescovo e gli ho spiegato tutta la posizione, e come la stessa, una volta che era in mano Sua sarebbe stata inopportuna non solo ma anche dannosa qualsiasi nostra azione non pienamente combaciante colla Sua.
Mgr Vescovo allora, delibero' di incontrare subito l'intera. Deputazione del Revmo Capitolo chiamando in seduta anche l'Avvocato Enrico Vassallo quale Consultore Legale.
Questa seduta ebbe luogo il 30 giugno u.s., ed il 6 luglio corrente, la stessa deputazione venne nuovamente chiamata da Sua Eccellenza Revma. Oltre a queste due interviste colla Deputazione Capitolare Mgr Vescovo conferi' de hoe, col Dr Sciberras e Dr Massimiliano Debono, ambidue formanti parti della sotto commissione dell'assemblea Nazionale; col Dr Alfredo Caruana Gatto, membro della Commossione della Canura degli Avvocati; e con tutti i Membri del Banco Elettivo, tre dei quali formano anche parte della detta sottocommissione dell'Assemblea. A questi incontri io sono stato inviato da Sua Eccza Revma ad intervenire, e mi son fatto premura di sempre attendere; e percio' sono in grado di riferire a questo Revmo Capitolo che tutto il discusso e trattato negli stessi puo' essere ricapitolato come segue:
a/ Che il Capitolo, la Commissione dell'Assemblea e quella della Camera degli Avvocati dovessero essere uniformi nel proporre l'emenda all'art 56; per evitare in seno all' Assemblea qualsiasi non solo divisione, ma anche discussione; e cosi', attenuto il passaggio dell' emenda per acclamazione, come e' desiderio di tutti, ci riescira' piu facile di imporci al Ministro del Governo Imperiale.
b/ Che in quanto all' articolo dichiarante la Religione di Malta e Gozo essere la Cattolica, Apostolica Romana gia' votata all'unanimita' nella seduta dell'Assemblea Nazionale dell 8 agosto 1919, tutti andavano d'accordo che dovesse essere incorporato sulle Lettere Patenti sotto esame.
c/ Che in quanto alla riserva riguardante la Giudicatura l'emenda poteva benissimo essere proposta, ma da altri ed in altro luogo, indipendentemente dal punto di vista religioso.
d/ Che l'emenda non dovesse estendersi agli Istituti di Carita' per varie ragioni: primo perche' non era equo privare per motivi religiosi i parienti dell'opera benefica di un bravo patologo come lo fu p.e. il Ballance dutante gli anni di guerra; secondo perche' se alla Camera riescira' di togliere in avvenire la religiosita', che oggi presenta l'ambiente dei nostri pubblici Istituti di Carita', cio' liquifichera' che lo stato psicologico del popolo Maltese sara' tanto acattolico, che Iddio ce ne liberi, da riuscire inutile l'opposizione che potra' offrire detta riserva; ed in ultimo perche' percio' che riguarda gli orfanatrofii e tutt'altri Istituti dove vi potranno essere ragazzi o ragazze vien provvisto dall'emenda riguardante l'Istruzione e l'Educazione Pubblica.
e/ Che per conseguenza l'emenda all'incizo 2o dell'art.56 delle Lettere Patenti dovesse riguardare la riserva per l'Istruzione ed Educazione Pubblico.
Cosi' stando le cose mi sono procurato da uno dei membri della sottocommisione dell'Assemblea l'emenda che intendono loro suggerire e che, come mi e' stato riferito, e' a quella della Camera degli Avvocati: essa e' la seguente:
L'inciso 1o dell'articolo 56 sara' preceduto dalle seguenti parole " La Religione del paese e' la Cattolica Apostolica Romana, ma" ... Mentre all'inciso 2o del detto articolo saranno aggiunte le seguenti parole "puo' essere pero', disabilitata od esclusa mi dicasteri di istruzione e di educazione pubblica."
A questa emenda, per ogni buon fine si potrebbe aggiungere in margine la citazione degli articoli 1o e 2o dello Statuto dell'Universita', promulgato nel 1915; essi sono del tenore seguente:
"Articolo 1o La Religione Cattolica Romana e la base dell'istruzione in ogni pubblico istituto di educazione."
"2o Non e' permesso nella scuole pubbliche alcun insegnamento ripugnante ai principii cattolici."
"Beninteso, pero', che non si potra' imporre cosi alcuno statuto, norma, regolamento od ordine permanente, nessun esame o prova religiosa obbligatoria a candidati non cattolici, e che nessun aspirante a certificato, diploma o grado universitario, che non era di teologia, debba soffrire svantaggio a motivo delle sue idee religiose."
Questo e' quanto per ora ha da riferire, in attesa intanto d'ulteriore direzione ho l'onore di raffermarmi.
Delle S.S. V.V. Illme e Revme
Devmo Servo
Decano Coad. G. DePiro.
Deputato del Capitolo nella Commissione dell'Assemblea Nazionale.
23 luglio 1920
Aula Capitolare
Notabile
Illmo Signor Presidente,
Il Revmo Capitolo della Cattedrale di Malta apprezzando i sentimenti da cui e (?)imata la S.V. Illma pel bene di questa popolazione mi incarica di proporre le seguenti emende relative all'art.56 delle Lettere Petenti.
I. Che l'articolo dichiarante la
Religione di Malta e Gozo essere la Cattolica Apostolica Romana, tale quale fu
gia approvato dall'Assemblea Nazionale sulla seduta dell'8 agosto 1919, preceda
il detto articolo 56. - Vien detto tale quale, perche' il Capitolo ha inteso che
si vogliono fare dei tentativi vi sia qualche interuzione di
cambiare la dicitura del detto articolo; cambiamento contro il quale si sente
nel dovere di protestare. Infatti un tale cambiamento o e' nella sostanza o non
lo e'. Se non lo e' non e' necessario., Se lo e', la Religione soffrira' danno,
il che non si deve permettere.
II. Percio' che riguarda il 2o inciso
del detto art. 56 il Capitolo non intenda fare alcuna riserva o condizione per
la magistratura e giudicatura; ma per quanto concerna l'istruzione pubblica e
gli ospedali insiste perche' li aggiungano le parole seguenti " ... eccettuati i
dicasteri di istruzione ed educazione pubblica e gli ospedali. Nei primi
dovranno prevalere disposizioni conformi al No 1 e 2 dello Statuto Universitario
di Malta del 1915. Nei secondi i medici e gli infermieri dovranno essere
cattolici. Eccezionalmente il Governo potra' prevalersi dell'opera di medici
specialisti acattolici. Gli ammalati acattolici avranno il diritto di
farsi assistere dai ministri della loreo Religione."
Il motivo di detta aggiunta e' che nella scuola e' necessaria non solo la cottura della mente ma anche del cuore - l'educazione. Questa deve essere conforme alla coscienza religiosa dei genitori. Non basta invigilare affinche' nessuna offesa venga fatta alla religione durante l'insegnamento ma occorre, altresi', che l'insegnamento sia pienamente conforme alla Fede Cattolica, sia inspirato da sentimenti religiosi, e tutto l'ambiente sia positivamente cattolica.
Negli ospedali l'ammalato richiede non solo il comforto materiale, ma anche lo spirituale. Egli ha diritto di trovare costantemente vicine a si delle persone che, condividono i suoi sentimenti religiosi, possano aiutarlo a ricevere, mediante la preghiera, le consolazioni divine.
Queste persone coadiuveranno cosi' l'opera del medico, il quale come cattolico, ha il dovere non solo di curare l'ammalato ma anche di consolarlo mediante la religione con parole piene di religioso affetto - Siccome potrebbe una malattia talora richiedere l'opera di qualche valente specialista acattolico in questo caso si potra', anzi si dovra' pel bene dell'ammalato, chiedere la sua assistenza.- Quanto si dispone pei ammalati acattolici non occorre schiarimento.
Con sensi intanto di alta stima e considerazione ho l'onore di raffermarmi.e
Di Vra Signia Illma
Devmo Servo
Decano Coad. G.DePiro
Deputato del Capitolo.
Segretaria Vescovile
Malta
7 Ottobre 1931
Illmo e Revmo Monsignor,
D'Ordine di Sua Eccza Revma Mgr. Arciv. Vescovo, compiego alla S.V. Revma me ricorso del Revmo Monsignor. Giuseppe Apap Bologna, Canonico Arcidiacono di cotesta Chiesa Cattedrale, trasmesso dalla Sacra Congne del Concilio alla medesima Eccellenza Sua Revma per riferire sullo stesso "auditis, si qui suit interesse habentibus, et praeser tum Captulo.
Eminenza Revma,
Lo scopo quindi, per cui mi sono permesso di adire l'Emza V. Revma, si e' che, siccome gli statuti del Capitolo di Malta si trovano tuttora sotto l'illuminta considerazione di cotesto Sacro Decastuo, supplicherei umilmente V. Emza., se posso osar tanto, onde si compiacesse ordinare nell'alta sua sapienza che le prerogative di ciascuno venissero incorporate nei relativi articoli degli statuti, per impedire in appresso nell'interesse di tutti e dei singoli, ogni a qualsiasi controversia in proposito, accertatarsi prima l'Emza Vra come d'uso, mediante l'Eccm Ordinario del luogo, del diretto convolto e della prassi seguita' riguardo al punto sollevato dal Deputato ed ad altri punti attimenti in linea di massima alle prerogative arcidiaconali, tra cui p.e. la priorita' di firma fuori degli atti spettanti strettamente alla congregazioni capitolare, presidenza delle cosi dette "collette" convveate sempre dall'Arcidiacono in coro, anche se presente la 2a Dignita' ossia il Decano etc. etc. E giacche' mi trovo sull'argomento, bramerei ancora servare, come del resto, l'Emza. Vra. non ignora, che la sola precedenza che gode per consuetudine Mons. Decano sopra l'Arcidiacano e' ristretta alla convocazione e alla presidenza del Capitolo nulle Congregazione Capitolari strettamente tali Mons. Decano non puo' quindi' pretendere, come infatti pretende, la precedenza ossia la priorita' di firma sopra l'Arcidiacono in altri atti, come sarebbero gli indirizzi di adesione e di omaggio al Santo Padre, le pergamena quibilari e via disconendo.
Chi legge infatti gli indirizzi e sempre colui che li firma per primo. Ora tale incombenza e' dell'Arcidiacono, se presente, ed e' stata sempre da lui esercitata assente o presente il Decano. Cio' consta non solo dagli indirizzi quibilari firmati, ma ancora da quello dato alle stampe, che il Capitolo della Cattedrale umiliava nella Pasqua dell'anno 1911 al compianto Mons. Arcivescovo Pace di V.M. (80 mo di Mons. Pace p.12 Tipografia S. Giuseppe 1911 Malta). Il solo fatto che un documento venga datato dall'Aula Capitolare - se questo e' l'argomento di Mons. Decano - non e' sufficiente come e' chiaro all'alta perspicava di V. Emza, a farlo assiegire ad una convocazione o congregazione capitolare, molto piu' che la "praesempti juris", in materia, e' sempre a favore della Prima Dignita'. L'onus probandi nel caso spetterebbe, se mai, al Decano. A questa strequa Mons. Decano potrebbe pretendere la precedenza e la presidenza nel Coro, nelle "Collette", nei vari intimi, negli inviti per affire saeri, negli incontri ecclesiastici e civili, ove tutto cio' avvenisse nell'Aula, e cesi poco a poco, le mancioni e le preminenze attuali della Prima Dignita' che e' di nomina Pontificia , verrebbero assorbite parte, come si e' vieto, del Deputato di San Giovanni e parte dalla Seconda Dignita' che e' il Decano, cui nomina invece il Governatore dell'Isola. Anzi la questione se Mons. Decano debba continuare a conservare a presiedere le Congregazioni Capitolari strettamente tali, era stata gia' considerata, se non sbaglio, in senso negativo da cotesto S. Dicastivo. (Lettere della S.C. del Concilio, Prot. 580/29 del 31 Maggio 1929). Vero e' che vi si replico: io dulimai per ragioni di delicatezza di interloquire o di formar parte della relativa commisione capitolare: ne mi feci trovare presente in capitolo quando si lesse la risposta. Ne' spettava d'altronde a me appire apprezzamenti in merito al dottresimo Voto del Revmo Consultaore ammesso alla Veneranda Lettera anzidetta, fu ragioni di doveroso riserto, essendo stata ivi menzionata la persona dell'Arcidiacono: ma quinta' oramai alle mie proprie porte una controversia che in verita' non mi aspettavo, non credo di potermi esimere a questo stadio di sottoporre, anche io le prerogative attuali della mia carica, perche' possano figurare chiaramente come ho gia' detto, nella relativa Pozizione ed accanto alla risposta gia' in possesso di cotesto S. Dicastuo, compilata dalla Commissione Capitolare anzidetta, formata, se la memoria me e' fedele, dai Monsignore Decano, Penitenziere e Teologo ed approvata del Capitolo l'anno di ora citato.
Le ridette controversie potrebbero talvolta sembrare di poco momento - e sono forse i stesso a convenire - per tuttavia nell'isola di Malta attese le circostanze di persone e di ambiente, non mi sarei sentito giustificato di abbondarle alla propria sorte senza sottoperle all'Emza Vostra ed a Sua Eccza Revma il nostro Venerato Dioecesano per vedere ascicurati per sempre quella tranquillita' nell'ordine cosi' necessaria di ceti capitolari.
Colgo l'onore della presenta circostanza per riconfermare alla Emz Vra i sensi della mia pia; profonde venerazione con cui chiamato al bacio della Sacra Porpora, mi professo.
(f) … Apap Bologna
CURIA ARCHIEPISCOPALIS
MELITAE
13.XI.61
Mr. Paul Azzopardi
Mdina
Mons. Giuseppe
Depiro prese possesso
del Decanato della
Cattedrale.
il 27 Giugno 1911
(bhala Koadjutur
ta' Mons, Vincenz Vassallo
Sacra Congregazione
Del concilio
Num di Proloc. 4858/31
Roma li 11 luglio 1931
Eccellenza Reverendissima,
In ordine alla questione della massa comune del Capitolo di cotesta Cattedrale, si deve stare alla decisione della plenaria del 18 Maggio 1929.
In merito ai nuovi statuti questa sacra Congne stabilire:
1o che si possa tollerare l'invocata consuetuttisse, secondo cui il Decano convoca e presiede le adunanze Capitolari.
2o Che le pumtature, a norma del Can. 395 far/ debbano essere aumentate. Esse poi devono computarsi secondo i giorni di servizio corale.
3o Che gli assenti illegittimamente, anche per una sola ora, devono perdere tutti i frutti della pretenda a norma delle decisioni di questa S. cong. Toltana et aliarun del 10 luglio 1920 e Abalen et alvarum del 15 Marzo 1924.
Intanto con sensi di particolare ossequio mi professo dell'E.V.
Eccza e Revma
Mons. Mauro Caruana
Arciv. Vescoco di Malta
Affmo come fratello
(ft) G. Card. Serafini
Prefetto
(ft.) G. Bruno Secretario
D. Maurus Caruana
ordinis S. Benedicti
Dei et Apostolicae Sedis gratia
Archiepiscopus Episcop. Melitensis
eidem Sanctae Sedi immediate subiectus
------
Jesus,
Viso supplici libello in Vra. Curia Epali die 28 Octobris anni currentis parrecto ab Illmo ac Revmo Nob. Canco Capri Decano Josepho De Piro Navarra, puo orator petit et instat immitti in possessionem Beneficii T.P.L. "del SSmo Crocefiss" appellati, a qdm Nobile Claudio Baldassere d'Amico penes Aeta Notarii Augustini Mugnos di dicata diei 1 Novbembris 1707 fundati ac per obitum Rev. Nob. Sac. Sanctini De Piro D'Amico Inguanez, sequitum die 19 Julii anni currentis, vacati;
Visis edictis ab eadem Nra Curia Epali die 2 Augusti anni currentis expeditis;
Viso nominationis actu favore oratoris, cum dicto supplici libello exhibito;
Visis Litteris Nostris testimonialibus favore ejusdem oratoris, die 13 Septembris anni currentis datis;
Viso Rescripto S. Conguis concilii dei 23 Octobris anni currentis dato et die 18 novembris ejusdem anni rite exegmito;
Visique aliis de iure videndis et praesertim notula adhaesionis Promotoris Fiscalis Nrae curiae Epalis die 10 currentis mensis et anni exhibita;
Attento quod dictus Illmus ac Revmus Cancus Decanus joseph De Piro Navarra unicus concurreus evaerit:
Dicimus et declaramus eumdem Illmum ac Revmum Nobilem Cancum Caprem Josephum Decanum De Piro navarra fare et esse instituendem et immittendum, pronti eum instituimus atque immittumus in realum et corporalem possessionem bonorum ed dictum Beneficium spectantium, cum omnibus iuribus, privilegiis, emolumentis, honoribus et oneribus adnexis.
Et ita promunciannus , definimus et declaramus.
Datum in Nro. Palatio Archiepiscopali Curtatis Vallettae, die 13 Decembris 1929.
Maurus O.S.B., Arch. Epus, Melit.
Can P. Buttigieg, Cancellarius
-----------
Curia Epatis Meliten
Die 16 Decembris 1929
Illmus ac Revmus Cancus Capno Paulus Galea T.C.D., Prael Dom., Prob Aplicus ac Vicarius Generalis Dioeces Melitem contulit Illmo ac Revmo Canco Captri Decano Josepho Nobili De Piro Navarra consuetam investituarm Beneficii de puo in hac sentitia, idque per impositionem bireti in capite ac per alia signa hujus modi investiturae actum demonstrantia et significantia coram Sactibus Edgardo Cesavolo et Josepho Fabre testibus.
Ita est.
(s) Can. P. Buttigieg
Cancellarius
Concordat cum originali
Datum in curia Epali.melit.
die 18 Decembris 1929
Can. G. Buttigieg
Cancellarius
Your Grace,
As Your Grace is aware the Dean enjoys pre-eminence over all dignitaries of the Chapter on all occassions excepting liturgical ceremonies and when only one member of the Chapter has been invited to civil Ceremonies that member has been the Dean.
Occupying that dignity, as I do, I feel it is incumbent upon me to defend its pre-eminence and its priveleges.
I consider it is my duty, therefore, to beg, that in case the Civil Government, in fixing the order of precedence among the various officers and dignitaries in Malta, should choose dignitaries of the Chapter to represent it, your Grace be pleased to use your good offices with a view to seeing that the Dean be maintained in the pre-eminence he has heretofore enjoyed and still enjoys.
I wish to make it a point to declare to Your Grace that, should the Chapter as a body be included in the Tables of precedure, this letter is to be considered as if it never had been written, in as much as I primarily and abandon all other considerations told, in common with all my beloved colleagues in the Chapter, that the Chapter as a body should have a place in the tables.
This letter is meant solely to prevent the Civil government prejudicing the Dean should the order of precedure be fixed by it or should a representative of the Chapter be chosen by it.
that feeling of .. that profound... .. ask your Blessing and I’m
sign (not clear)
N.B. Note by DePiro on the side of page
As your grace is aware the Dean being the President of the Chapter, enjoys pre-eminence over all Dignitaries in the chapter sittings , and when only ..
Eccellenza Reverendissima,
Relativamente al ricorso di Mgr. Arcidiacono rimesso a Vra. Eccza Revma dalla Sacra Congne del Concilio in date ottobre 19 per riferire sullo stesso "auditis, si qui sent, interesse habentibus, et praesertim Capitolo", indipendentemente dalla relazione che il Revmo Capitolo stimera' proprio di presentarle, mi sento nel dovere, come uno degli interessati di riferirle quanto segue. Per cio che riguarda le pretese dell'Arcidiacono contro il Decano.
1. come e' ben noto a Vra Eccza,
l'Arcidiacono non gode tra i membri del Capitolo di una preminenza assoluta,
come intesa nel Dritto Canonico. Ma pel caso speciale del nostro Capitolo la
detta preminenza trovaci divisa tra le due prime Diguita' che sono l'Arcidiacono
ed il Decano. L'Arcidiacono gode la preminenza nel Coro durante tutta
l'ufficiiatura, mentre il Decano convoca e preside il Capitolo per tutti ed in
tutti gli affari, senza alcuna restrizione, che questi avra' da trattare. Il
Decano infatti e' conosciuto "ab immemorabili" e dalla Santa Sede e da Vra Eccza
Revma e dall'Autorita' civile e da tutta la Diocesi, quale presidente del
capitolo, come effettivamente lo e', e chiamque vuol dirigersi al Capitolo, e
venire in contratto allo stesso per trattare qualsiasi affare, regolarmente si
serve pel tramite del suo presidente, che e' il Decano. Ne' del resto questo
diritto del Decano e' una specialita isolata del Capitolo della Cattedrale di
Malta ,ma riscontrari altreri nelle [in altre] Cattedrali
di Germania come osserva Fagnano, citato dal Bonise "De
Capitulis" Cap. III. E per non dilugarmi in materia, mi riferisco alla recente
relazione della Commissione Capitolare del 1o Lettere 1929, della quale, onorato
dal Capitolo, ho formato parte; e dallo stesso Revmo Capitolo, pel tramite di
Vra Eccza Revma, inoltrata alla Sacra Congne del Concilio: (Ore al capo 15 il
diritto del Decano di presindere le congregazioni Capitolari e' a sufficienza
affermata) come anche mi riferisco alla conseguente riposta
[lettera] della detta Sacra Congne dell'11 Luglio 1931 Prot. 4858/31. [in un
viene risposto "che si possa tollerare l'invocata consuetudine secondo cui, il
Decano convoca e presiede le adunanze capitolari."]
2. Inoltre siccome in detto ricorso
di Mgr. Arcidiacono il Decano e' stato in certo qual modo adombrato quale
aggressore, per quanto pacifico [penetratore] delle prerogative
arcidiaconali, considero non essere fuori di luogo
oppotuno che io richiami anzitutto l'attenzione di Vra. Eccza. revma. alla
decisione, approvata dal Santo Padre, della Sacra Congne Concistoriale del 21
Aprile 1911. Prot. 450/11. ove viene affermato che il diritto del Decano di
convocare e presiedere il capitolo "Ha la sua origine storica dal fatto che da
principio, come del resto vige tuttora in molti capitoli, l'Arcidiaconato era
fuori del ceto capitolare." Di per l'attuale Decano mosso dal tons del ricorso
di Mgr. Arcidiacono tiene a dichiarar che egli ha sempre rispettato la preminiza
dell'Arcidiacono in colo, la qual cosa, al certo, non potra' essere speggita'
all'osservazione di Vra. Eccza Revma e del Revmo Capitolo. Anzi potrebbe essere
stata questa scripolosa e stretta deprenza del Decano verso la preminenza
dell'Arcidiacono in colo, che ha fatto nascere l'idea di prerogative o privilegi
che non siano mai esistiti e che di natura loro sono deroganti all'ufficio di
president e del Capitolo, di cui trovaso investito il Decano. E che percio' il
timore di Mgr. Arcidiacono, che il Decano potrebbe pretendere la precedenza in
coro, e' per lo meno infondato.
3. Cio' permesso all'argomento le
pretensioni dell'Arcidiacono contro l'ufficio del Decano, se il mio
discernimento e' corretto, sono due: la presidenza delle collette in presenza
del Decano, e la priorita' di firma negli indirizzi di adesione e di omaggio al
santo Padre, e sulle pergamene giubilari. Ora il Decano, come e' stato gia'
asserito e provato, convoca "ex ufficio i Capitoli e li presiede; e di tale
ufficio resta sempre investito, anche quando in coro, ed in presenza
dell'Arcidiacono. E benche' presente il Decano in coro, si ricorre
all'Arcidiacono, cio' si fa perche' nessuna intima pero' farsi in coro senza il
permesso del preminente. Percio' erroneamente pretende l'Arcidiacono di
convocare la colletta, anche in presenza del Decano in coro: Perche' in tale
caso e' sempre il Decano, che di jure intima la colletta, che in sostanza e nel
diritto non differisce dal Capitolo, e' Arcidiacono, quale preminente in coro,
concede il permesso di circolare tra i Capoitolari in coro, l'avviso della
Colletta cio' che viene fatto oralmente, ed in via ordinaria da un chierichetta
di coro, senza solenne formalota', in fatto alla mi destia dovuta durante la
resta delle ore canoniche. Ed ecco uno dei casi specifici in cui Il Decano,
senza svestirsi il suo diretto di convocare il Capitolo, ossequiosamente
rispetta la prominenza dell'Arcidiacono, per quanto rare e pochissimo sono state
le occasioni, (data anche l'ufficiatura in due chiese seperate) sempre ho tenuto
e mai ho rinunziato al diritto del Decano di presiedere la colletta, anche
quando convocata avvisata in coro, col permesso
dell'Arcidiacono; quale preminente.
4. L'altra pretensione dell'Arcidiacono, contro i diritti del Decano, e' la priorita' di firma negli indirizzi di adesione o di omaggio al Santo Padre, o sulle pergamene giubilari. questa volta e' lo stesso Arcidiacono, il quale ammette nel presidente del Capitolo il diritto di priorita' di firma. Ma perche' egli potesse volgere l'argomento a favor suo, ricorre ad una distinzione tra atti strettamente spettanti alle Congregazioni capitolari ed altri che non lo sono; ed in quest' ultima categoria, non saprei con qual criterio, mette i suddetti indirizzi e pergamene. Ora quanto sia monco un tale ragionare non e' chi non vede. Il mezzo infatti naturale e legale col quale l'anima capitolare da espressione ai suoi sentimenti e manifesta le sue deliberazioni, sta appunto nelle Congregazioni Capitolari, alle quali "ex ufficio" il Decano presiede. Non riesco percio' al intravedere come un atto capitolare proposto, discusso e deliberato in una Congne Capitolare, e qualche volta in piu' congregazioni Capre; solo perche' e' di adesione al santo Padre o di ossequio a Vra Eccza Revma, o ad un caro Collega, esce fuori dall'orbita degli atti capitolari, e percio' il Decano perde il diritto di priorita' di firma; dritto riconosciuto sempre da tutti a qualsiasi presidente.
5. Per una piu' facile comprensione di questa controversia, mi sembra che sara' utile un poco di storia. Quando, tempo addietro, il Capitolo dlibero' di nominare, come infatti nomino' a Canonico Onorario il revmo Mgr. Piacenza di roma, mi ricordo che Mgr. arcidiacono Caruana Gatto, predecessore dell'attuale, pretese allora di arrogare a se il diritto di firmare il relativo decreto di nomina. Ed io in seduta stante, ho tenuto a dichiarare che il diretto di firma era del presidente del Capitolo: e mi ricordo di essere stato sostenuto all'occorrenza da Mons. Buhagiar, buon'anima, allora un dei Canonici anziani e conoscitore della procedura e prassi capitolare. Mons. Arcidiacono non insistelle nella sua pretesa, e Mons. Decano coadiuto, mi congratulo', fuori del Capitolo, perche' in quella congregazione algi era assente, per aver tenuto ai diritti del Presidente. Ed in conclusione il detto Atto Capitolare, i.e. la nomina di Mons. Piacenza, venne regolarmente firmato dal Decano Coadiuto, allora Mons. vincenzo Vassallo. Una seconda occorenza fu allorquando, con l'attente Mons. Arcidiacono, veniva io dal Capitolo nominato a membro di una commissione per redigere una lettera di proteste, riguardante, se ben la memoria mi aiuta, la tavola di precedenza, come ultimamente riformata dal Governo Civile. Queste volta fu Mons. Apap Bologna, il quale pretese di firmare la relazione della Commisione prima di me, ed io non potendo accedere alla sua pretesa, la firmai per primo ed egli ommire di appone la sua firma. Ora giusta la prassi capitolare presiende simili deputazioni o commisioni capitolari il Canonico preminente nelle stesse; percio' era, a parer mio solo naturale che il Decano, quale presidente del Capitolo, non dovesse perdere la preminenza in uno ad una commissione capitolare, avente per preciso incarico la redazione di un atto capitolare. Fui da allora Mons. Arcidiacono continuo' nella sua pretensione ed io infatti invece di ricorrere a poteste, per quanto ho potuto, ho evitato di urtare la suscettibilita' di Mons. Arcidiacono e nelle suddette pergamene ho seguito la pratica di firmare in capo all'ultima colonna a destra dove sono solito firmare, quale presidente, le intime capitolari. la firma, infatti, in tal luogo apposta, quantunque non fosse in capo alla prima colonna a sinistra, dove ci tiene a firmare l'Arcidiacono, solo perche' e' quella del presidente del Capitolo, vennein Vaticano citata sulle colonne dell'"Osservatore Romano" in occorrenza dell'indirizzo di adesione al santo Padre pertanto le data del 14 luglio 1930 riguardante la nostra questione politico religiosa. Pero' quantunque mi non fatto prenura di evitare questioni mi accorgo ora dal ricorso "de quo" di Mons. arcidiacono, che neanche questa pratica, da me seguita, lo rese soddisfatto, e percio' mi sento oggi anche maggiormente questificati se per il passato, stante le pretese dell'Arcidiacono, mi non tenuto anche piu' attento a non pregiudicare con qualche mia sbadataggine, le prerogative annesse alla presidenza del Capitolo, tra cui la priorita' di firma.
6. In quanto alla lettura delle pergamene d'ossequio a Mons. Arciv. Vescovo, e' vero che la stessa vienne data a Mons. Arcidiacono, ammente il decano, ma cio' ha luogo appunto in deferenza alla preminenza dell'Arcidiacono in coro, siccome ordinariamente la detta lettura ha luogo immediatamente dopo il pontificale d'occorrenza e prima che Mons. Arcivescovo abbandoni il trono. Ed in verita' spingendo troppo il principio firma, si dovrebbe, anche in tal caso, date la lettura al Decano essendo egli il presidente del Capitolo. (ed ecco un altro caso particolare in cui il Decano per renendo firme le prerogative presidenziali, ossequiosamente rispetta la preminenza dell'Arcidiacono in coro). In quanto poi al caso citato, da Mgr. Arcidiacono rimontante all'anno 1911, quando io non era ancora canonico, se e' vero, ha avuto luogo tra l'Arcidiacono di loro evitavano contrasti di anzianita', aggiundi che l'Arcidiacono capitava ad essere il fratello maggiore; e poi anche bisognerebbe provare, cio' che e' di maggior importanza se allora in quell'recorrenza, ed in qualsiasi altro caso, che potesse essere occorso, i firmatari si fossero regolati a firmare a base di anzianita'.
7. Eccellenza Revma, durante il lasso di venti anni di gestione del mio ufficio di Canonico Decano, pur mantenendo intatti i diritti e le prerogative del Decanato, mi son fatto sempre premura di non urtare con qualsiasi dei miei colleghi, compreso l'Arcidiacono, ma costretto dal suddetto ricorso, col quale l'Aricidiacono sollevo' la sua pretensione all'importanza di una controversia, inoltrando la stessa, presso la Sacra Congne del Concilio, non ho potuto fare a meno di interloquire, cio' che ho fatto ochiettamente e senza difficolta', quantunque con una certa tal quale retritenza, al pensiero di dover diturbare e Vra Eccza Revma e la Sacra Congregazione con queste nostre minute differenze. Ed ora mi affodo allologica e coerenza dell'illuminato giudizio di chi deve dire l'ultima parola in questa materia, il quale sapra' al urto, diradare l'oscurita' in cui Mgr. Arcidiacono ha tentato di avvolgere il Decanato, cogliendo occassione dalla modalita' della nomina: alla quale, quanto sia stato inopportuno accennare, nel caso nostro, lascio a Vra. Eccza Revma. di rilevare con quel senso di giustizia che tanto La distingue.
Con sensi intanto di profondo ossequio passo al bacio del Sacro Anello mentre mi raffermo.
Dell'Eccza Vra Revma
Umilmo Ubbimo servo
Gius. Canco Decano DePiro
Abela - Malta Illustrata - 1780
Lib. III Notizzia II
"Il Decano, come Dignita' di Regio Patronato, era nominato auticamente dal Re di Sicilia: cosi' l'anno 1441 per morte di Bernardo Gews fu data tal Dignita' dal Re Alfonso a Guglielmo Tonna Canonico di Malta, e l'anno 1508 del Re Ferdinando II ad Artale di Bologna e per morte di questo da Carlo V Imperatore nel 1520 a Girolamo Garzia: e d'allora in qua' e stata provveduta mai sempre a presentazione dell'Eminentissimo nostro Gran Maestro, Principe di malta; come enccessore del Regno Patronato. L'ufficio del Decano e' di convocare, e ladunare il capitolo, e quive proporre le cose', che si devono deliberare: la rendita' consiste in decime, ed alcune terre, che fruttano in tutto la somma, chepoco sende dugento, al presente nee' possessore il Dottor e Commendatore F.D. Antonio Poutremoli, uno degli Auditori di sua Emminenza."
Ibid:
Papa Urbano VIII nell'aggiungere al vecchio venti canonicati altri cinque la chiesa Cattedrale venne annoverate da lui "inter praeclaras & insignes alias Italiae Cattedrales Ecclesias."
Animadrersiones
Revmi Dni Consullores circa
Constitutiones Capitolares.
1o Quod exarentur in lingue latina.
2o Quod adnectantur in calce documenta authentica pririlegiorum circa inugnia et honorificentias concessas Capituto a S. Sede; circa redutionem serritii Chori.
3o Quod item in calce adnielantur tabellae horasiae circa Chori serritium, tabellae punctatur in qualibet hora can. et legatorum Missarum cum allegatione tituli fundationis.
4o In escordis Constitutionum in seratur brevis historia Capituli cum Bullarum Apost. allegatione.
5o Nulla fit mentio di clero inferiore (mansionari, Cappellani etc.), si adsunt, stiam quoad eos in Constitutionibus leges condantur.
6o In cap. I & 2 et 3 (Dignita' Arcichiaconale = Dignita' Decanale ) corrigenda ad normam juris Norm. Ia Dignites est Archidiaconus, quare non illi sed Decano 2ae Degnitati, defertur jus convocandi Capitulum eique praesidendi ? = Expungenda verba quae indicant quod extraordinaria Capituli convocatione ocurrit previa licenza del Vescovo. Capitulum quoad aetus, qui non tangunt nisi sufrum et negotia interna ecclesiae, non indiget Episcopi licentia neque pro convocatione, neque pro resolutionis auctoritate (cen. 411), salva contraria consuetudine (Ferraris, Capitulum art. I.n.y.). Potest tamen Episcopus congregare Capitulum (can. 411) si helet iustem causam.
7o Ad & Prebenda Perriotenfierale addatur quod collatis fit per concursum, et quod dum fidelium confessiones audit sive in Cattedrali sive in Concattedrali; esconeratur a choro, ad tramitem can. 420 & I n.3 praescripti = Ad & Praebenda teologale addatur item quod collatio fit per concursum, et quod gaudit privilegis de quo in can. 420, S, I, n.2, diebus quibus nineri fungit. Quare S. Scripturam legere debet semper in ecclesia Concattedrali?
8o Ad Cap: II S. Puntatura, reformanda ad tramitem praescipti can 295 S I, scilicet efformanda est massa distributionum Ex tertia parti omnium fructum Praebendarum, quia ibi mullae erant distributiones, quo in casu nequit Episcopus statuere ut mulete sit ratione 5 % = quinque per quolebet centenario. Et addendum est quod absentis illegitime in etiem una hora, emittunt reliquas partes fructuum praebendae dec. S.C.C. Toletana et aliarum, 20 Luglio 1920 atque Abulen et aliarum, Residentiae et distributionum, 15 mart. 1924. Et quod summa sie amissa tradi debeat Episcopo, ad tramitem praescripti can. 2381, 1o, ut ipse eam applicat Ecclesia fabricae aut ali pio operi.
9o In S. Missa Conventuale explicite statuatur unde sumitur elumosyna Missae conventualis. Non videtur tuta prascis quoad applicatronum et celebrationem secundae Missae conventualis; relinquitur enim voluntati canonicorum "mentre l'altra (secunda) e' detta per invito incominciando sempre dal piu' anziano ..." Quid si nemo acceptaverit? Statuatur ergo turmus obligationis strictae, non facultatinae.
10o Nihil statuitur quoad altaris servitium ad tramitum can. 416; at statui debet omnino.
11o Ad Cap: Delle riunioni Capitolari etc. reformanda iuxta quad a nimadversum est supra.
12o Item Procedura reformanda iuxta supra dicta; et exfungenda penultima pars (pag. 9 17) "Sede vacante." Pars un vulgo eapoverso, quae incipit "Non approvando l'Ordinario" complenda cum additione in quae jure indigent sua approvatione." Generatim enim resolutiones eapetulares non indigent approtatione
13o Ad Cap. VI art: 5 expungenda verba approvata firmata del Vescovo, sed sufficit divine approvata e firmata da sue Procuratore e del Capo del Capitolo (l'Arcidiacono e' lui assente, da chi rien dopo successivamente, se l'affare e' urgente). Item expungenda verba quae in hoc capite obligant ad Episcopi approdationem procurandam.
14o In Eleprione, art I, post verba maggior numero di voti, addatur: ad tramitem can. 101, I n Io, sciliut:"Id vim juris hab et, quod demptis suffragiis nullis, plamerit parti absolute maiore eorum qui suffraguim ferunt ...."
Concordat cum originali
Sac. Phillipus M., Cancell:
Sacra Congregatio
Concilii
Prot: 580/29
Roma, die 31 Maii 1929.
Revme Domine uti Frater,
In Congregatione generali, habita in Palatio Apostolico Vaticano, die 18 hujus mensis maii, de duplici questione istud Capitulum cathedrale spectante octum est, de Massa communi introducenda et de ipsius Capitali Constitutionibus: et ad proposita dubia:
I. An concedenda ut facultas introducendi Messam Communem in casu;
II. An et Quando corrigenda sint Capitularia Statuta in casu:
Eminintisaimi Patres respondesunt:
Ad Ium: Negative et ad mentem: Mens est: Ordinarius provudere valet in casu ad normam cano nis 394 3.
Ad II, um: Ad mentem. Mens est: Communicentur Ordinario ancmadrersiones Consultoris, ut de iis rationem habeat in Satutis adprobandis ad normam canonis 414 2.
Quam resobutionem Sanctissimus Dnus Noster Pius Divina Providentia P.P.XI in audientia diei 21 inseque ntis dignatus est approbare et confirmare.
Haec dum Amplitudini Tuae comunico, cuncta fauxta tibi a domino adpreans, quo par est obsequri me profiteor.
Amplitudenis Tuae
uti fratremi
(f) + D.Card Sbarretti
Praefectum
Concordat eum Originali;
Sac. Phillipus Muscat
Cancellarius
Caso di San Giuseppe - Hamrun
20 Giugno 1929
Eccellenza Reverendissima,
Ieri ho parlato con Pullicino ed egli vede ancora il colpo che vien dato al Decanato. La prego adesso a voler compiacerni di permettermi di poter consultarmi con Mgr. Grima (siccome non e' costretto dal giuramento) ed anche con altri a Roma per poter dirigermi prima di partire. Pullicino mi dice, ed ha ben ragione, che mi occorrera' un certificato da V.E. Revma; sono certo che Ella non trovera' difficolta' di favorirmelo e La ringrazio anticipatamente. Pentendormi in disposto per poter recarmi al Capitolo di stasera ho scritto riservandomi a difendere il diretto del Decanato. Sia ringraziato il Signore fu tanta contrarieta' che in provviede.
Con profondo ossequio passo al bacio del Sacro Anello e domando la Benedizione.
Di Vr. Eccza Revma.
Umilissimo Servo
G. Decano DePiro
Casa di San Giuseppe - Hamrun
20 giugno 1929
Illmo e Revmo Monsingore,
Sentendomi indisporto, prevedo di non poter intervenire alla Congne Capitolare di oggi. La prego pertanto a voler avere la gentilezza di significare al Revmo Capitolo, del Concilio, che sara' letta oggi, per cio' che concerne la prebenda Decanale, mi dichiaro pronto a difendere il diritto inerinte alla stessa, cioe' la convocazione e al presidenza delle Congregazioni Capitolari.
Con tutta stima mi affermo.
Suo Devmo. Coll.
G. Decano De Piro
Cattedrale - Malta
8 aprile 1922
Eccellenza Reverendissima,
Il Decano, come e' noto all'Eccza Vra Revma, quale Presidente del Capitolo ha preminenza, su tutte la Dignita, nulle Congregazioni Capitolari; e quando nelle cerimonie civili si e' invitato un solo membro del Capitolo, l'invitato e' stato il Decano.
Come occupante quella Dignita' mi incombe difendere la preminenza e la prerogativa.
Mi ritengo, quindi; nel dovere di pregare l'Eccza Vra Revma perche' nel caso che il Governo Civile, nel fissare l'Ordine di precedenza tra le diverse Dignita' del paese, vorra' scegliere, come rappresentanti del Capitolo membri occupanti Dignita' dello stesso, l'Eccza Vra voglia interporre i suoi buoni uffici perche' il Decano sia mantenuto nella preminenza che ha fin oggi goduto e che gode.
Tengo a dichiarare all'Eccza Vra Revma, che nel caso che nulle Tavole di Precedenza, verra' incluso il Capitolo, come corpo, questa mia lettera debba ritenersi per non scritta, siccome in primo luogo e sopra ogni altra considerazione io ritengo, ritiene con tutti i miei amati Colleghi nel Capitolo, che questo debba trovare posto in dette Tavole, come corpo.
La presente e'intesa soltanto ad evitare che il Governo Civile nell'indicare esso un ordine di precedenza o nel scegliere un rappresentante del Capitolo pregindichi il Decanato.
Con sensi intanto del piu' distento ossequio passo al bacio del Sacro Anello mentre mi raffermi.
Dell'Eccza Vra Revma
Umilmo Ubbmo Servo
G. Decano DePiro
A Sua Eccza Revma
Mgr. Dom Mauro Caruana O.S.B.
Arcivescovo Vescovo di Malta
27/11/1911
Spese fatte in occasione del possesso solenne dell'Illmo e Revmo Mons. Giuseppe Depiro Coadiutore.
Sigr. E. Bacci œ -. 8.7
" " Tagliavia œ -. 8.7
" E. Bartoli œ -. 5.7
Sac. M. Theuma œ -. 3.-
Sigr. A. Formosa œ -. 3.-
" G. Duca œ -. 4.7
" C. Vinco œ -. 4.7
" B. Borg œ -. 3.-
" L. Gatt œ -. 8.-
Per spese œ -. 1.6
œ 2.10.5
Lorenzo Gatt
sodisfatto il di
7 Luglio 1911
Spesa erogata in occasione del Possesso dell'Illmo e Revmo. Mons. Canco. Decano Sac. Giuseppe DePiro Navarra tenuto di 24 Novembre 1920 nella Santa chiesa Cattedrale.
Per la distribuzione Corale œ -.16.8
Per la Cappella œ -.10.-
Pei Sagrestani œ -. 4.2
Pei Servinti œ -. 8.4
Per Mazziere œ -. 4.2
Per Mitrario œ -. 4.2
Per Campanaro œ -. 2.1
œ 2. 9.7
Sodisfato 9 Decemb. 1920
Sac. Gius. Azzopardi
Ex Synodo Dioecesana
Fr. Davidis
Cocco Palmerio
anno 1703
Sess: 3 Cap: 2 Fol: 108 fr. XII
Capitula convocentur, atque congregentur, in Cathedrali per ejus Decanum in aula Capitularim, de nostra tamen licentia, ut moris est; in Collegiatis per eos, ad quos de jure, aut alis Ecclesiae loco consueto, die vero, et hora, quae Divinis celebrandis officus nullum afferant impredimentum.
Copia estratta dal Sinodo del Vescovo Fr David Cocco Palmerio dell'anno 1703.
18 Marzo 1911
Sac. Paolo Muscat
Cancelliere
Visit: Episc: Cagliares Anno 1615 S. Congr. Conc. in Melivitana huius Synod 2 Lulii 1707.
1. Quale il perto del Coadjutore in coro quando il Coadjutore presente?
Quando il Coadjuto non presente occupa il perto della propria prebenda.
2. Quando il Coadjutore non presente puo' il Coadjutore accetare invita' per perte volenniori, quando non pontifica il Vescovo?
Per censueterdine puo'.
3. Quale e' il perto del Coadjutore nelle processioni quando il Coadjutore e' presente.
Quando il Coadjutore non presente occupa il perto proprio della Dignita'.
4. Quando il Coadjut. accetta funzione preminuzale alla Cattedrale, puo' accettare invito il Coadjutor invita in San Giovanni.
(Envelope)
Illmo e Revmo
Mons. Can. Decano V. Vassallo D.D.
Notabile
(Stamp)
16 Se 1911
Ex Visitatione Melitensi Petri Dusina
factae anno MDLXXV
Fol: 13 retro
Et cum Dnus comperisset in Ecclesia Cathedrali existere quatuor dignitates H. Archidiaconatum quae est prima dignitas, cuisque jurisd: concedendi Licentias pro contrabendis matrimoniis etc. Decanatum cuius munus est convocare Capitulum, Cantoratum etc.
Fol. 193
super 9 Rt Lo Ciantro ha cura del Coro, lo Arcidiacono ha cura delli adulterii delli concubinarii, di dare licenza di fare li matrimonii, e di fare guardar le feste, Lo Decano ha cura di congregare lo Capitolo, e lo Tesoriere etc.
Fol: 194 retro
Super 6o Rt sono 4: dignita'. Lo Arcidiaconato, Lo decano, Do Cantorato e Tesorerato; Lo Decano non ha altra cura che di congregare Lo Capitolo, Lo Cantore etc.
Copia estratta dalla Visita di Mons. Pietro Dusina.
oggi 18 Marzo 1911
Sac. Paolo Muscat
Cancelliere
Signatura Institiae
B.P.D.
De Rubeis
Il Celivitania Slatutorum
Pro
Rmis D.D. Io:Baptista Napolone, Joanne Francisco Mangion, Io: Andrea Marfiglia, et Io: Borg Canonicis a Rmo Capitulo Deputatis, aliisque Canonicis eis adhaerentibus
Contra
Illmum, et Revmum Episcopum Melevitanium ac Rmum Capitulum Cathedralis Ecclesiae
Juris
Typus Leone et Mainardi 1731
16 Januarii 1615
No 30
Decretum sac: Congreg: editum die 16 Januarii 1615 cuius vigore demandatum fuit redditionem rationis proadministrationem Bonorum Ecclesiae reddendum esse Episcopo, ac duobus deputandis a Capitulo.
Capitulum Melevitarum aliquem a sacra Congregatione Cardinalium negotiis Episcoporum praeposita delegari petut, qui una cum duobus ab eodem capitulo deputandis expensarum tam ordinariarum, quam extraordinarium, quas in dictae Ecclesiae necessarias usus fieri continget, taxaam alias a Visitatore Apostolico constitutam alterare, ac denno' praefigere possit.
2o
Et petiit in super prohiberi, ut pecuniae - Fabriocae ejusdem Ecclesiae destinatae ab Episcopis pro tempore existentibus, nullo pacto in quaslibet usus privatas, vel etiam pubblicas, mutuo concedi possint, nisi accedente consensu totius Capituli, servsato Decreto Visitatoris Apostolici.
3o
Quod Ecclesiae Cathedralis reddituum Administratores singulis bieniis Episcopo una cum duobus a Capiulo, huiusmodi autem deputatis in rationibus recipiendis ab Episcopo discrepantibus R.P.D. Inquisitor Insulae illarum rationes escigat.
4o
Quoniam Decanus ejusdem Ecclesiae Episcopo Novissime defuncto Instante, Capitulum licit de rebus seriis agendum esset, interdum convocare recusavit, quandi inposterum, a quatuor saltem Capitularibus requiratur, vel alias utilitas, aut Ecclesiae necessitatis id exogat. Capitulum hujumodi juxta Decretum Sacrae Congregationis anno 1602 convocare, et cogere teneatur.
Ad primum eadem sacra Congregatio Illustrissimo Verallo referente, respondit facultatem petitem Episcopo, ac duobus a Capitulo deputandis concedendam.
Ad secundum observanda et exequenda esse alias decreta ab hac Sacra Congregatione.
Ad tertium expositorum et seceptorum rationes singulis quibusque bienniis ad praescriptam formam exigendas.
Ad quartum servandum et quatenus opussit senovandum supradictum. Decretum amil 602 sub die 17 mensis aprilis.
Copia estratta dal Vol: VII "Positiones Il Cilevitanae", esistente nell'Arcivio Caplare della S. Arcivile Chiesa Cattedrale di Malta il di' 18 marzo 1911.
Sac. Paolo Muscat
Cancelliere
Extractum ex lib: Visitationis bonae Mem. Episc. Fr. Balthassaris Cagliares de anno 1615 Fol: 14 ex Capitili ad Eccles Cathed. concamen.
Die 29 Septemb: 1615 Suprad: D.D. Visitaverunt et praecipue locum Capituli e quando est celebrandum Capitulum aliquibus diebus ante - D. Decanus dictae Ecclesiae intimari facit - omnes Canonicos per Cursorem Curiae Epalis, ut conveniant die jam dictos et ipse Decanus proponet D.D. Capitularibus quod in ea tractandum sit inde deveritur ad Suffragia cujusque, incipiendo ab Archidiacono, et notarius Capituli recenset Vota, et profert decisionem, qui Decanus tenetur congregare Capitulum ad nutum Episcopi, vel majoris partis Canonicorum et novissima ex Rescripto Sac:
Congr. Cardinalium
Cardinalium, super Canca Epis exponens, Sancitum, ut ad instantiam quatuor Canonicorum tenetur Congregare Capitulum, ac etiam quando urget utilitas Ecclessiae, et debita necessitas. Vide Summarium Melevit: Convocation: Capituli n.1 Tom: IX in nostro Archiv: Capitul: Vide Synodal: Constit: Epi Cocco Palmierii Sess. 3 cap. 2 p 12 impresso - Romae 1709 ubi = Capitula convocentur et congregentur in Cathedrali per euis Decanum in Aula Capitulari de nostra licentia ut moris est, juxta tenorem decisionis Sac: Concil: quae ait, juxta relationem Eminintise D Cardinal Acciasioli = Sustineri juxta consuetudivem Vide Summarium Melivitan: Convocationis Capituli n. 3 Tom: seu Volum VIII Vide Brev. Benedict: Papae XIII XXXIII ubi sic = "Si Epus aliud estraordinarium intra mensem duscerit convocandum, Decanus ad nutum ipsius illud convocare teneatur, dummodo Epus nihil in eo proponat, quod ad suum, vel suorum Commodum pecteneat juxta Decretum; Sac. Conc. Trident: Sess. 25 de Reform: Cap 6 Practerea idem Decanus Capitula extraordinaria convocare teneatur, quoties ita suadeat vel necessitas vel utilitas Ecclessiae, et quoties id a quatuor saltem Capitularibus postuletur, verum profisce Capitulis extroridnariis petatur prius ab Episcopo licentiam, qui neq: illam denegare ponit, nec cogere Decanum, aut Canonicus ad revelandum, quae ibi velint resolvenda proponere.
Copia estratta dal Vol: serie delle Dignita' e Canci della Cattedrale pag: 59 retro e 60 conservato nell'archivio Cattedr:
San Paolo Muscat
Cancelliere
Pius Episcopus Servus Servorum Dei dilecto filio Josepho ex Marchionibus De Piro Presbytero Melitem dioecesis salutem et Apostolicam benedictionem.
Ex parte dilecti filii Vincentii Vassallo Presbyteri ac Decani Majoris Ecclesiae Melitem Nobis super exhibita, petitio continebat, quod ipse in septuagesimo tertio suae cetatis anno constitutus, ob ingravescentem aetatem hujumodi atque diuturnum sin corposris mobum quod laborat, eidem Majori Ecclesiae per se ipsum inservire et chori servitium praestare, ut par est, ulterius, non valet, proptereaque ac certis aliis ex causis animum suum moventibus plurimum cupit te de cujis fide, probitate, sufficentia et idoneitate plurimum in Domino confidit, sibi in coadiutorem perpetuum et irevocabilem in regimine et administratione Decanatus, jurispatronatus laicorum secundae Dognitatis dictae Majoris Ecclesiae, ad id accedente consensu patroni, cum futura in illo successione per Nos et Sedem Apostolicam benigne', ut infra, constitui et deputari. Nos igitur te nullo legitmo impedimento detentum, gratioso favore prosequi volentes, hujus modi dupplicationibus inclinati te praefato Vincentio quoad vixerit ac Decanatum praefatum obtinuerit in coadiutorem perpetuum in regimine et administratione dicti Decantus illius rerum, bonorum et jurium quorum cumque in spiritualibus et temporalibus auctoritate Nostra constituimus et deputamus. Ita ut tu vice et loco praefati Vincentii, si is officium suum exercere aut volit aut non valeat, tamquam verus praefatae Majoris Ecclesiae Decamus Coadiutor eidem Majori Ecclesiae inservire atque omnes et singulas obligationes praefato Vincentio ratione dicti Decanatus incumfentes, pro eodem Vincentio adimplere debeas et tenearis, nec non omnibus juribus et privilegiis, quibus dictus Vincentius ratione dicti Decanatus ac alii dictae Majoris Ecclesiae coadiutrores ratione sui officii fruuntur, similiter frui poss et valeas omnesque et singulos dicti Decanatus fructus, reditus et proventus, certos et incertos ac etiam distributiones quotidianas cuiuscumque generis existant, et reliqua omnia emolumenta ad dictum Decanatum quomodolibet pertinentia pro dicto vincentio lucrari possis at valeas, ac etiam debeas et tenearis, eaque omnia dicto Vincentio quoad vixerit, ac Decanatum praefatum obliunerit, ut autea integraliter reservata remaneant; et si tui culpa, causa, vel negligentia, aut ob non praestitum per te debitum coadjutoris officii hujusmodi servitium (iuxto tamen et legitmo cessante impedimento) dictus Vincentius aliquid ex fructibus, reditibus proventibus, distributionibus et emolumentis praefatis amisserit sen lucratus non fuerit, id totum sic amissum sen non lucrifactum tu dicto Vincentio de Suo proprio solvere et reficere debeas et tenearis, atque ad id obligatus existas, expresso eiusdem vincentii ad hoc accedente consensu. Et nihilominus Decanatum praefatum cuius et illi forsan adnexorum fructus, reditus et proventus computatis etiam distributionibus quotidianius aliisque incertis Millequingentum viginti quinque libellarum currentis italicae monetae valorem annuum, ut asseritur non excedunt, quondocumque et quocumque modo etiam speciali mentione digno valaverit, non obstantibus constitutionibus Apostolicis quibuscumque aut aliis in contrarium forsitan facientibus Aplica auctoritate conferimus et de illo etiam providemus.
Quocirca dilectis pariter filiis duobus autigiuoribus Canonicis Majoris Ecclesiae Meliten nec non Vicario Venerabilis Fratres Nostri Episcopi Meliten in spiritualibus generali mandamus, quatemis ipsi vel duo, aut unus eorum verificatis prius coram Ordinario loci narratis, per se, nel alium, sen alios coadiutoris officio hujusmodi cessante, vel procuratorem tuum nomine tuo in corporalem possessionem dicti Decanatus ac adnexorum iuriumque et pertinentiarum praefatorum inducant auctoritate Nostra contradictores auctoritate Nostra praefata appellatione postposita compescendo. Volumus autem quod praefatus Vincentius a residentia locali qua autea benefactur exmptus minime censeatur. Volumus etiam quod tu, coadiutoris officio hujusmodi durante, ab alienatione qualibet bonorum immobilium et pretiosorum mobilium dicti Decanatus te penitus abstineas, et de iis quae ratione coadiutaris officii hujusmodi administraveris, non solum in discricto examine, sed etiam eidem Vincentio plenariam rationem reddere tenearis.
Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Domini millesimo mongentesimo decimo primo, Sexto idus Junii, Pontificatus Nostri anno octavo.
(f) A. Card. Di Pietro Datarius (L.S.)
(f) Joseph Guerri Praefectus
Concordat cum originali
Datum die 21 Junii
Sac. P. Vella Mangion
Cancellarius
1911
Nomina il Decanato
Massa Comune
18 Nov. 1920 Atti Capit. (70/25) letta dell S. Cong. del Concilio
Prot 4746/20 fu le introduzione della Massa Comune e paripicazione delle prebende.
19 Maggio 1921 S. Congne del Concilio - disposto - ed accordare la Massa Comune al Capitol.
Tra il 1o ed il 28 Nov. 1920 deve esistere una lettera della Segretaria Gente Vescovile avanzante la domanda capitolare fu le Massa Comune e parcipicazione delle prebende.
10 Ottb. 1921 Vescovo famune alla Massa Comp. Atti Capit. della stessa data.
Venerdi Mattina 9.10 a.m. (San Giuseppe)
o Sabato a.m.
To the Reverend Giuseppe di Marchesi DePiro D'Amcio
Whereas it has been represented to us by the Most Reverend Canon Vincenzo Vassallo, D.D. Dean of the Cathedral church of Malta he considers it necessary to the assistance of a Coadjutor;
And whereas the right of presentation to the Deanery of the said Cathedral Church is in the gift of this Government;
We do therefore hereby present you, the Reverend Giuseppe dei Marchesi De Piro D'Amico, to be such Coadjutor with the right of succession to the said Benefice and Ecclesiastical Dignity.
These presents to leave the effect of enabling you to apply to the proper authority to give effect to such presentation.
Given at the Palace of Valletta
in the Island of Malta This 11th
day of March one thousand nine
hundred and eleven
Leslie Rundle
Governor
By Command
Roupell
Acting Lieutenant Governor and
Chief Secretary to Government
By His Excellency
Sir Henry Macleod Leslie Rundle. Knight Commander of the most Honorable Order of the ..Knight Commander of the Most distinguished Order of St. Michael and St. GeorgeCompassion fo the distinguished service Order General in the Majesty's Army
Governor A. Commander in-chief in and over the Island of Malta and its Dependency
And Commander of the troops serving within the same.
Aloisius i Pericoli Decanus Collegi
Protonotariorum Aplicorum
S.S.D.M. Papae Sanctae Sedis Aplicae
Omnibus et Singulis praesenter Literas inspecturis fidem facimus atque testamur R.P.D. franciteum Xaverium Vassallo, Archidiaconum Cathedrali Ecclesiae Melitensis remuntiatum fecisse Protonotarium Ofileum ad iuxter Participantium Apostolius Literis ammulo Piscatoris oblignatis die XXII Decembris MDCCCXCVI datis, quibus Literis Capituli eiusdem Cathedralis dignitalibus titulus conceoitus Protenolariorum Aplicorum ad iuxter Participantium; Cumque apud Nos podiesma die per Rmum. D. Bernardino Colombo, Professorem S. Scripturae in Collegio Urbano de Propaganda fide, tampaeram Specialem Procuratorem, Catholicae fidei professionem iuxta articulos ab Apostolica Sede propositos emisisse, thempice fidelitatis debitae praestitive risamentum ad consepuenda iura ac privilegia Protonota rif Apostolius ad iuxtra Participantium a Summis Pontificibus conexta ad norman ab Ipsaisi praescriptum, eb praeserertin a Pio Papa IX, S.M. per superrimani Constitutionem IV Balenias Septembris 1872 editam quae incipit"Apostolicae Sedif Officium.
Testamur insuper sidem R.P.D. Colombo post emisfanc fidei propestionem et praestitum debitum fidelitatif iuramentam detulisse ex more Aplici Postonotariatus indignia, opiae aliis Posto nota suis Aplicus dari polent, fine cello tamen Collegii i Vostri detrimebto.
In quorum fidem ac testimonium praesentes Litteras manu nostra firmatas, et signo Collegii munitas per inscriptuum Collegii eiusdem Secretarium expedin mamademus.
Datum Romae in Aedilus Cancellariae Apostolicae die XI Februarii MDCCCXCVII. Indictione Romana X. Pontificatus St. D. A. Leonif Papae XIII Anno decimo nono.
Aloisius Pericoli Collegii Decanus
Notabile 9 Gennajo 1925
Stimatissimo Mons. Arcidiacono,
Mi dispiace di non poter domenica v.p. contave a messa conventuale invece di V. S. Illma e Revma.
Non potendo altri accettare deve cantorla Mons. Pen. e Camerlengo Antonio Vella.
Nell'augurarLe porstissima guarigione con sensi di verace ossequio me ne firmo.
Umo Devmo a servirLa
Mons. Canites. Matteo Cortis
(envelope)
Illmo e Revmo Signore
Mons. Can. Arcidiacono Dr. Giuseppe
Apap Bologna
ecc ecc ecc
Str. Forni 163 Valletta
Piazza Bastione
Notabile
Giovedi
Caro Monsignore,
In quest' ultimi giorni mi sono sentito poco bene e non ho avete l'agio di alliugere certe informazioni necessari per compilere il noto Memorandum Dall'altro canto questo dopopranzo suo andare dalle suore Dirctee per assistere as un trattenimento as quale ho permesso di essere presente, e benche' mi si sia detto che si tratta di un affare breve temo assai che non saro' libero fino alla 6.30. Se non le dispiace, propengo di diffenire ad altro firmo il nostro incontro. Indichi lei il firmo e l'ora, perche' non sia domani o Domenica mattino.
… Pullicino
Piazza Bastione
Notabile
8.7.29
Caro Monsignore,
S.E. Revma della sua relazione a Roma ha oservato che la region per cui la Costituzione del Capitolo dello Cattedrale non e' conforme al Dritto Comune, sta ne fatto che il capitolo si e' uniformato alle disposizioni della Bella Costituzione Benedittina del quale ha unito copia alla sua relazione. Un pare pero' che si sei fatto accuno specilae al Decanato. S.E. pero' mi ha detto che lei potra vedue copia della tra relazione precco il suo segretario e che lei potri occorrendo comunicare col Prof. Vassallo in venito alla quistione sottomessani e della quale nei rincresce di potrei incarisermi per (?).. che le ho spiegato.
Don Prelente stura.
Devmo
Pullicino
*
[Capitolo ho formato parte, e dallo stesso Revmo. Capitolo pel tramite di Vra. Eccza Revma inoltrata alla Sacra Congne del Concilio, come anche mi riferisco alla conseguente risposta della Sacra Congne, gia' detta, dell'11 luglio 1931 Prot. 49858/31.
2. Siccome in detto ricorso di Mgr. Arcidiacono, il Decano di' stato in certo qual modo adombrato quale aggressore per quanto pacifico, delle prerogative arcidiaconali, considero non essere fuori di luogo che io richiami l'attenzione di Vra Eccza Revma alla devizione (affirmata dal Santo Padre) della Sacra Congne Concistoriale del 21 Aprile 1911. Ove viene affermato che il diretto del Decano di convocare e presidere il Capitolo ha la sua origine storicca dal che l'Arcidiacono non era "de Capitolo". Inoltre il Decano tiene al affermare che egli ha sempre rispettato ha preminenza dell'Arcidiacono in coro, la qualcosa al certo non potra' essere sfuggita' all'osservazione di Vra Eccza Revma, e del Revmo Capitolo. Infatti potrebbe essere stata questa scrupolosa, delicata diferenza dela Decano verso la preminenza dell'Arcidiacono in coro, che ha fatto nausre l'idea di prerogative o privilegi che non siano mai esistiti, non solo, ma che di
In riguardo al ricorso di Mgr. arcidiacono rimesso a vra Eccza dalla Sacra Congne del concilio per riferire sullo stesso "auditis, si qui sint, interesse dalla relazione che il Revmo Capitolo vorra' presentarle, mi sento nel dovere, come uno degli interessati, di riferirle quanto segue:
1. Come e' ben noto a Vra Eccza l'Arcidiacono non gode tra i membri del Capitolo, di una preminenza assoluta come intesa nel Datto Canonico. Ma pel caso speciale del nostro Capitolo la detta preminenza trovasi divisa tra di lui, 1ma Dignita' ed il decano 2a Dignita'. L'Arcidiacono gode la preminenza nel coro durante tutta l'ufficiatura, mentre il Decano convoca e presiede il Capitolo per tutti ed in tutti gli affari, senza alcuna restrizione, che questi avra' da trattare. Il Decano, infatti e' conosciuto "ab immemorabili "e della Santa Sede e da Vra Eccza Revma e dall'Autorita' civile e da tutta la Diocesi, quale presidente del Capitolo, come effettivamente lo e', e chiunque vuol dirigersi al Capitolo, e venire in contratto collo stesso per trattare qualsiasi affare, regolarmente si serve perl tramite del suo presidente che e' il Decano. (Mi riferisco alla recente relazione della Commissione Capitolare delvo Settembre 1929; della quale, onorato dal natura loro sono anche deroganti all'ufficio di presidente del Capitolo di cui trovarsi universtito il Decano. E che percio' il timore di Mgr. Arcidiacono che il Decano potrebbe pretendere la precedenza mi coro e' per lo meno in fondati.]
3. Ultimo Non posso nascondere all'Eccza Vra Revma che e' con certa renitenza, che io mi son messo interloguire su questa materia, innalzata da Mgr. Arcidiacono all'importanza di una controversia ed inoltra presso la sacra Congne del concilio; quando durante il lasso di vent'anni, di gestione del mio ufficio di Canonico Decano, per mantenendo intatti i diritti del Decanato, mi son fatto sempre di non urtare con qualsiasi dei miei Colleghi, compreso l'Arcidiacono. Cio nonostante, trovandomi oggi cistretto, ho aperto la mia mente schiettamente e senza alcuna difficolta', e mi affido alla logica e coerenza dell'illuminato giudizio di chi deve dui l'ultima parola in questa materia, il quale sapra', senza dubbio diradare l'oscurita' in cui Mgr. arcidiacono ha tentato di avvolgere il decanato, cogliendo occasione dalla modalita' della nomini; Che quanto sia stato in opportuno citare nel caso nostro lascio a rilevare a Vra Eccza di giustizia tanto distingue e l'Arcidiacono, quale preminente in coro, concede il permesso di incolare tra i Capitolari, in coro, l'Arcidiacono, quale preminente in cor; concede il permesso di incolere tra i Capitolari, in coro, l'annza della colletta. Ed ecco uno dei casi specifici in cui il Decano per esercitando il suo dirittodi presiedere del Capitolo, ossequiosamente rispette il diretto di preminenza in coro dell'Arcidiacono.
[Le pretensioni dell'Arcidiacono contro l'ufficio del Decano, se il mio discernimento e' correto, sono due; la presidenza delle collette in presenza del Decano; e la priorita' di firma negli indirizzi di adesionee di omaggio al santo Padre, e sulle pergamene giubilari. Il
Decano ex ufficio convoca i Capitoli e li presiede; e di tale ufficio resta sempre investito, anche quando in coro ed in presenza dell'Arcidiacono. E benche' presente il Decano in coro, si ricorre all'Arcidiacono, cio' si fa, perche' nessuna intima puo' farci in coro senza il permesso del preminento. Percio erroneaemente pretende l'Arcidiacono di convocare la colletta, anche in presura del Decano e nel diritto in coro; Perche' in tal caso e' sempre il Decano che intima la colletta che in cose anza non dif(?). -(illegible superscript sentence.)- dal capitolo concede il permesso di circolare tra i capitolari, i coro, l'avviro della Colleta. chi convoca presiede; ed e' percio' che io anche il presenza dell'Arcidiacono, per quanto poche e rare sono state le occasione, mai ho ceduto il mio posto, ne' rinumerato al mio diritto di presiedere la colletta, anche quando convocate in coro col permesso dell'Arcidiacono quale preminente.]
Quindi essendo l'atto di alcuno al suo (?) le (?)... ... i regoli atti cap(?).. e siccome qualsiasi letter.
[ L'altra pretesa dell'Arcidiacono contro i diritti del Decano e' la priorita' di firma negli indirizzi di adesione o di omaggio al santo Padre, o sulle pergamene giubilari. Questa volta e' lo stesso Arcidiacono, il quale ammetta nel presidente del Capitolo il diretto di priorita' di firma, per volgere l'argomento in favor suo, ricorre ad una distinzione di atti strettamente spettanti alla congregazioni Capitolari ed altri che non lo sono, ed in quest'altri mia categoria non sapei con qual criterio mette i suddetti indirizzi e pergamente. Quanto sia moneo una tal ragionale non e' che non vede. Il mezzo fatti naturale e legale col quale l'anima capitolare da espressione ai suoi sentimenti e manifesta le sue deliberazioni sta appunto nelle congregazioni capitolari, all quale exufficio il Decano presiede. Non riesco percio' ad intra vedere come un atto proposto, discusso e deliberato in una congregazione Capitolare e qualche volta in congregazione Capitolo solo perche' a di adesione al Santo Padre o perche ossequiire il Vescovo o un collega esce fuori dall'orbita' degli atti strettamente capitolari e cosi' il Decano .. il devmo delle .. .. . ] E siccome qualsiasi lettera vienne firmata prima di essere inviata e letta, e per l'avvio e' il presidente della Congregazione Capitolare che si occupa o almeno egli presiede a tale atto e' chiaro che a lui spetta la priorita' di firma. non sara' forse un po di storia per dilucidare meglio l'odierna differenza tra l'Arcidiacono ed il Decano.
Firma Canonico onorario
Firma relazione capitolare
Lettera .(?).. Vaesc. sul per
Il caso citato
Conclusione
------------------------------
[E' vero che sono cose di poco momento mentro piu' che le collette, particolarmente in queste rarissime occorrenze in cui di incontra (?).. le due Dignita', facilmente succede che abbiamo mezzo alquanto i petta e senza quell'esteriore solenita' che sitiene in capitolo, infatti accadde qualche volta il caso che si e' deliberato della salveate materia mentre dopo coro i sagrestia i Revmi capitolare pregare muzzette e vocchetto. Ed e' questa la ragione per cui non ho credito finora per appello contro una sempre pretensione dell'Arcidiacono, che io non ho permesso mai che assurge a fatto, quantunque le occorrenze sono stati care.
5. L'altra pretensione dell'Arcidiacono el la priorita' di firme negli indirizzi di adesione o di omaggio al Sante Padre o sulle pergamene giubilari. Da parte mia in coerenza al ufficio del Decano di presittere la congregazione Capitolari, ho sempre ritinuti che il presidente e colui che deve firmare pu primo qualsiasi atto Capitolare. Quando in fatti il Capitolo nomino a Canonico Onorario il Revmi Mgr. Piacenza di Roma, mi ricordo che Mgr Arcidiacono Caruana fatto predecesore dell'attuale pretese allora di arrogare a se il diritto di firmare il relativo decreto di nomina, Ed io, in sedute stante, mi sono protestato dichiarando che il diritto di firmi del Presidente del Capitolo, non ricordo di essere stato sostenuto di Mgr. Buhagiar buon'anime, allora un canonico anziano e conoscente delle precedure prassi captilolare Mgr. Arcidiacono e Mgr. Decano Coadiut. mi congratulo per aver agito in quel modo (?) ai diritti del Decanato in quanto presidente del Capitolo, non insistette nulla pretesa ed il detto Atto Capitolare venne regolarmente formato dal Decano Coadiut., allora Mgr. vincenzo Vassalo. Una seconda occorrenza fu al Corquanto con l'attende Mgr. Arcidiacono allor coadiutore veniva io non nominato qualch'atto Capitolare a redigere una lettera protesta, si ben la memoria in aiuta, riguardante la tavola di precednza, come attimamente a formata dal Governo Civile. Questa volta Mgr. Apap Bologna pretese di firmare prima di me, ed io non ho ceduto il mio porto perche come presidente del Capitolo un pareva essere logico di non dover perdere il diretto di presidenza in una deputazione o commisione capitolare allorche formava parte della stessa. Fin da allora aveva comprese che Mgr. Arcidiacono continuava nella sue pretensione, ed i fatti invece di ricorre a proteste, fu quanto ho potuto evitate di artare la sucettibilita' di Mgr. Arcidiacono e' segue ed dette pergamene la pratica di firmare i capi alla ultima colonna a destra dove sono solito firmare le ultime Capitolari. Ma adesso dal ricorso mi accorgo che neanche questo lo use soddisfatto.
L'atto di adesione o di omaggio al Santo Padre prposto discusso e deliberato del Capitolo resta sempre attamente Capitolare e percio' stesso il Presidente del Capitolo ha il diritto della priorita' dell'Arcidiacono verso di me, m'ha fatto stare anche piu' attento di non pregudicare con qualche mia sbadataggine i diritto del presidente del Capitolo.
In quanto al caso citato, rimontante all'anno 1911, quando io non ere(?) averci Canonico se e' vero ha avuto luogo tra Arcidiacono e Decano allora due fratelli che natuarum tra di loro invitirmi(?) contrasti d'anzianita', ed anche bisognarebbe provare se allora in quell' occorrenza i firmatori si possero regolati ed a qualsiasi altro caso che poteva essere occorso baze d'anzianita'.
E' vero che quando si tratta che assegnare Mons. Vescovo collo lettera di una pergamena cio' ordinariamente di fa immediatamente dopo il Pontificale d'occorrenza e percio' in differenza alla preminenza dell'Arcidiacono in coro, viene data la lettera lui coll'ammennza del Decano in altro caso specifico in cui il Decan per conservarle il diritto di prima firma ammesso alla presidenza ossequiosamente rispetta la preminenza del Arcidiacono in coro. Infatti spingendo troppo il principio cicovato dall'Arcidiacono che legge che prima firma si dovrebbe anche in tal caso deve la lettura al Decano cio che il Decano.
La prassi fu and'(?) il' Arcidiacono legge le programme qualisari deriva dal fatto che quando trattarsi di ossequarce tal modo Mgr. Vescovo ordinariamente si fa immediatamente dopo il pontificale sul presibitero prima che il Vescovo abbandoni il trono, ed in simile occerrenza, in diferenza alla preminenza dell'Arcidiacono in coro, vi e' stata sempre l'ammenza del Decano. Ma i diritti del Decano in collizioni con quelli dell'Arcidiacono in coro cedono tanto quanto e' necessario; e non piu'; cosi' viene data la lettura della pergamene di ossequio all'Arcidiacono, in grazia della Sua preminenza in quellistante , ma noi richiesto che il presidente del Capitolo gli cede anche la priorita' della firma; cio che sarebbe anche errogolare per le ragione qua sopra esposte poiche' cio che la concezione e la deliberazione dell'atto. Sarammo state condotte sotto le pumente e pumente del Decano. A firtire il presidente ritiene il diretto di priorita' di firma quando i detti atti hanno la loro lettura fuori dell'ambito della preminenza dell'Arcidiacono.
E' vero che in diferenza alla premdienza(?) in Coro dell'Arcidiacono ho tollerato che legusse la pergamena d'ossequio e Mgi vescovo di mentre ancora sul presbitero e sotto il trono. Pontifica la pergamena d'ossequio ma finora ma non ho ceduto mai all'Arcidiacono il dritto di firmare la stessa pergamena al luogo solito riservato al presidente; a fatti attimannente e' stato intupulato(?) dalla santa Sede nell'ultimo indirizzo l'ossessione in relazione alle inoltre attuale (?)... religioso politica, cet(?). ne sull'Osservatore Romano, come presidente del Capitolo fu aver formato l'indirizzo al luogo salouto del presidente. La firma infatti tal luogo apponta del Decano e stata anche atti manute cosi interpretata in Vaticano nell'occorrenza di un indirizzo li adesione al Santo Padre, citando me come capo e presidente del Capitolo fu aver firmata nel solito luogo del presidente.
Per una piu' facile comprensione di questa controversia, mi sembra che sara' util in poco di storia. Quando temt(?) addistro il Capitolo delibera' dinominare coem fatti nomono Canone Onorario il Revm. Mgr. Piacenza di Roma, mi ricordo che Mgr. Arcidioacono Caruana Gatto predecessore dell'attuale, pretese allora di arrogare a se il diretto di firmare il relativo decreto di nomina. Ed io in seduta stante, ho tenuto a dichiarare che il diritto di firma era del presidente del Capitolo: e mi ricordo di essere stato sottnuto all'occorrenza da Mons. Buhagiar, buon'anima, allora un canonico anziano e conoscitore della procedura e prassi capitolare, Mons. Arcidiciano non insistette nella sua pretesa, e Mons. Decano coadiuto, mi congratuto, fuori del capitolo, per che in quello aver tenuto cui diritti del presidente. Ed in conclusione il detto Atto Capitolare venne regolarmente firmato del Decano Coadiuto allora Mons. Vincenzo Vassallo. Una seconda occorrenza fu allorquando con l'attuale Mons. Arcidiacono veniva io dal Capitolo nominato a membro di una commissione per redigere una lettera si protesta, riguardante, se ben la memoria in aiuta, la tavola di precedenza, come ultimamente riformata dal Governo Civile. Questa molta fu Mons. Apap Bologna, il quale pretese che firmare la relazione della Commissione prima di me, ed io no potendo accedere alla sua pretesa, la firma per primo ed egli omise di apporre la sua firma, Ora giusta la prassi capitolare presiede simili deputazioni o commissioni capitolari il canonico premisutta ed ora, a aper mio, solo naturale che il Decano, quale presidente del Capitolo, non dovere perdere la preminenza in sono ad una commissione capitolare, avente per preciso incarico la relazione di un atto capitolare da deliberarvi per Capre, Fu da allora Mons. Arcidiacono continua' nella sua pretensione ed io infatti invece di ricorrere a proteste, fu quanto ho potuto, ho avistato di urtare la suscettibilita di Mons,. Aricidiacono e nelle suddette pergamene ho segiuto la pratica di firmare in capo all'ultima colnna a destra dove sono solito firmare quale president e le vitime capitolari. La prima, i fatti, in tal luogo apposta, quantunque nopn posse in capo alla prima lieta a sinistra dove ci tiene prima a'Arcidiacono solo perete e' quella del presidnete del Capitolo venne in vaticoano citata sulle colonne dell'osservatore Roamano in occorenza dell'ultima indirizzo di adesione al Santo Padre riguardante la nostra questa porito religioso.
Quantunque pero' mi sono fatti prennura di avitare questioni, mi accorgo aora dal ricorso da quo di Mons. Arcidiacono che neanche questo lo rese soddisfatto, e percio' mi sento oggi anche maggiormente giustificato se per il passato, stante l'atteggiamento dell'Arcdiacono vien di me, ma sono tenuto anche piu' attente a non pregudicare con qualche mia stadatazzine prerogative ammesse alla presidenza del Capitolo tra cui la priorita' di firma.
E' vero che quando si tratta di ossequiare Vra Eccza Revma collo lettura di una pergamene siccome cio' oridnariamente si fa immediatamente dopo il Pontificale d'occorenza e prima che Vostra Eccellenza (?). trono in diferenza alla preminenza dell'Aricidiacono in coro viene data la lettura, coll'ammenza del Decano, (ed ecco in altro caso particolare in cui il Decano pur conservando il diritto di priorita' di firma, amesso alla presidenza ossequiosoamente, respetta la preminenza dell'Arcidiacono coro.)
In quanto alle letture delle pergamene d'ossequio e Mons. Arc. Vescovo e' vero che la stessa viene data a Mons. Arcidiacono, ma cio' si fa appunto in diferenza alla preminenza dell'Arcidiacono in coro, siccome oridnariamente la detta lettura ha luogo immediatamente dopo il pontificale d'occorenza e prima che Mons. Vescovo abbondoni il trono. Ed in verita' spingendo troppo il principio invocato dall'Arcidiacono, che legge che primo firmo, si dovrebbe stato caso dare la lettura anche al Decano essendo egli pariticolari del capitolo, (Ed ecco in'altro caso particolare in cui il Decano pu tenuto firmo alla prerogativa della priorita' di firmare quale presidente, rispetta la preminenza dell'Aricidiacono in coro). In quanto poi al caso citato, rimontanto dell'anno 1911, quando io non era ancora canonico, se e' vero, ha avuto luogo tra l'Arcidiacono ed il Decano allora du patelli che naturalmente tra di loro evitavano contrasti di anziamente, aggiungo che l'Aricidiacono capitare ad essere il fratello maggior, e poi anche bisognarebbe provare si allora in quell'occorrenza , in qualsiaisi altro caso che potesse essere occorso, i firmatori si possero regolati a firmare a base di anzianita'.
Durante il lasso di venti anni gestione del mio ufficio di Canonico Decano, pur matenendo intanti i diritti e le prerogative del Decanato, mi son fatto sempre premura di non urtare con qualsiasi dei miei colleghi compresi l'Arcidiacono, ma costretto dal suddetto ricorso col quale l'Aricidiacono sollevo' la sua pretensione all'importanza di una controversia, inoltrnadoi la stessa pressa la Sacra Congr. del Concilio, non ho potuto fara di meno si intirlogiure, cio' che ho fatto schiottamente e senza alcuna difficolta' quantunque con una certa tal quale remitenza al pensiero di dover disturba Vra. Eccza e la S. Cong. con queste nostre mi ute differenze. . Ed ora mi affido alla logica e coerenza dell'illuminato giudizio di chi deve dire l'ultima parola i giusta matura, il quale sapra' al certo, diradare l'oscurita' in cui Mgr. Aricdiacono ha tentato di avvolgere il Decanato, cogliendo occassione dalla modalita' della nomina: alla quale quanto sia stato in opportuno accenare, nel caso nostro, lascio a Vra. Eccza Revma di rilevare con qual senzo di giustizia che tanto La distinguere.
Ufficio
dell'Avocato
della Corona
Marzo 11
Caro Monsignore
Le serivio per direzione di Sua Eccellenza il Governatore, a confermarle il messaggio telefonico che le e' stato da S.E. spedito poc'anzi questa mattina, informandola che egli tra firmato il Warrant per la nomina del suo coadjutore.
Debba aggiungere che per desiderio di Sua Eccellenza ho giusta materia stessa, alle 10.45 consegnato io stesso pero personalmente il Warrant al Revdo De Piro, al quale ho fatto premura perche egli abbia a prendere i passi necessarii per ottenere la opportuna nomina.
Salutandola, sono colle solita stima.
Affmo suo
(?)....(illegible signature)
Li 26 Novembre 1920
Il molto Revdo Can: Cap: Monsignor
Decano Don Giuseppe Depiro
dare ad
Emmanule Camilleri
Per fitto di una carozza per il possesso
œ1.5."
Sodisfatto
Emmanuele Camilleri
Giuseppe Ellul
Cattedradle Notabile
8 Aprile 1922
Eccellenza,
il Decano, come e' noto all'Eccza Vra Revma quale Presidente del Capitolo…Come e' noto all'Eccellenza nostra … ecano eccettuate le cerimonie liturgiche, ha preminenza in tutti le dignita' del capitolo e nelle cerimonie civili, quando si e' invitato un solo membro del Capitolo, l'invitato e' stato il Decano.
Come occupante quella dignita' mi incombe difendeme la preminenza e la prerogative.
Mi ritengo, quindi, nel dovere di pregare l'Eccellenza vostra perche', nel caso che il Governo Civile , nel fessaie l'ordine di precedenza tra le diverse dignita' del paese. Vorra' scegliere come rappresentante del Capitolo membri ocuupanti dignita' dello stesso, l'Eccellenza vostra voglia interporre i suoi buoni uffici perche' il Decano sia mantenuto nella preminenza che ha fin' oggi goduto e che gode.
Tengo a dichiaraie all'Eccellenza vostra che, nel caso che nelle Tavole di precedenza verra' incluso il Capitollo come Corpo … questa mia lettera debba ritinersi per un scritto, siccome in primo luogo e sopra a ogni altra considerazione io ritengo, insieme con tutti i miei colleghi nel capitolo, che questo debba … posto in dette tavole come corpo.
La presente e` intesa soltanto ad evitare che il Governo Civile nell’ indicai esso un ordine di precedenza o nel scegliere un rappresentante del Capitolo pregiudichi il Decanato.
15o Quanto alla sesta osservazione il Dritto di convocare e di presiedere alle adunanze capitolari spetta al Decano che e` la seconda Dignita` e non all Arcidiacono che e` la prima Dignita` per una consuetudine ab immemorabili . Nell’ anno 1533 gia esisteva nel capitolo tale consuetudine (v acti Cap. Vol I) Tale consuetudine costa pure dalla testimonianza di storici maltesi del valore di Abela Ciantar (V. storia di Malta 1780) e dalla Visita Pastorale di Mons. Duzzina 23 Gennajo 1575 confermata dal Sinodo di Mons Diocesano Cocco Palmieri del 1703 (sess.III a 2 n12), mentre il Decreto della S. Congr. del Consilio Malevitana convocatosi del 18 Febbrajo 1727 dichiara che tale consuetudine debet sustineri (V. Notiziario ven Debono conservato nella archivio della Cattedrale). Il Padre Felice Cappello nel suo commentarium De visitatione SS -- C6 pag 584 dice che spetta alla prima Dignita di convocare il Capitolo, perche` non vi sia qualche consuetudine o dritto particolare in contrario, cio` che del resto ammette lo stesso Consuetore nella VI osservazione che qui si esamina ora noi non solo abbiamo questa consuetudine come risulta dalle prove addette e una consuetudine non reprovata ai termini del Codice can 5, ma questa consuetudine antichissima e` stata esplicitamente transunta in diritto scritto nel Brano citato L. di Benedetto XIV del 23 Agosto 1746 - Cap.33 il quale poi. Nel Cap 37 parlando degli statuti capitolari da compilarsi eccepisse espressamente dummudo nihil in eis (statutis capitularibus) contra praesentium Decretorum disposizionem statutum fuerit. In forza di tale consuetudine antichissima e dritto scritto Mons Decano prenda sempre possesso della s. presidenziale nel capitolo a differenza degli altri capitolari compreso lo stesso arcidiacono che e la prima Dignita` del capitolo. Lo stesso Breve Benedittino Cap.37 e relativi capita concordae sopra citati Cap 3 costituiscono i fonti del dritto particolare qui esistenti -- alla previa licenzia del Vescovo e alle necessita` ad – dell` approvazione Vescovile per gli atti capitolari.