Mons. {u\eppi De Piro

 

Dame di Carita’

 

 

 

 

Mill-Postulazzjoni

St.Agata

Rabat

 

 

 

 

DAME DI CARITA'

ISTITUTO PER MISSIONARI

(Mgr. Portelli)

(envelope front)

All' Illusmo. Revmo. Monsignor

Mons. Decano Guis. De Piro Navarra

Direttore del Vendo Seminario

Notabile

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Eccelenza Reverendissima,

Il Decano Cood. Giuseppe De Piro Navarra al bacio del Sacro Anello Prostrato, umilmente espone:- che varie distinte Signore hanno tra di loro formato una Pia Unione, scegliendo per loro presidente la Signa Orsola di Marsi De Piro D'Amico, ed assumendo il titolo di "Dame di Carita'" sotto gli auspici del Santo Canonico Giuseppe Cottolengo.

Che scopo di detta Pia Unione e' quello di venire in aiuto a soccorrere quei casi di indigenza rapportati alla stessa pel tramite unico della Conferenza di San Vincenzo de Paoli di Notabile - Rabat.

Che pertanto il ricorrente, quale direttore di detta Pia Unione, umilmente domanda a V. Ecce. Revma. di voler degnarsi canonicamente riconoscere l'unione della stessa, di approvare gli annessi regolamenti, ed a voler permettere, che le adunanze dell'Unione possono aver luogo nella piccola Chiesa di Nostra Signora del Lume sita in Notabile.

E della grazia ecc.

A Sua Eccza. Revma.

Mons. Don Mauro Caruana O.S.B.

Arcivescovo Vescovo di Malta

 

Eccelenza Revma.

Ho avuto il bene di esaminare minutamente i Regolamenti della Pia Unione e tra che si brama esser eretta Canonicamente sotto il titolo di "Dame di Carita'" sotto gli auspici del Santo Canonico Giuseppe Cottolengo, e giusto il mio umile giudizio i detti Regolamenti sono assai prudenti a ben regolare detta Pia Unione.

I

Soltanto mi ripermetta di commentare che al Capo I, no. 2 si dice: "Scopo preciso dell'Unione e' quello di venire in aiuto o soccorrere quei casi d'indigenza che saranno alla stessa rapportati pel tramite unico della Conferenza di S. Vincenzo de Paoli di Notabile a Rabat." Questo paragrafo restringe e coarta l'estensione della Pia Unione che si desidera venga eretta canonicamente ed autonoma. Che se pare la Pia Unione intende venire in aiuto alla detta Conferenza di Notabile a Rabato, perche non venga coartata occorre soprimere l'espressione unico ed aggiungere dopo la parola Rabato: ed altro regolare ricorso, raccomandato dal rispettivo Parocco ad altra persona di qualche autorita'.

II

Al Capo III, No. 2 si vuole l'ufficio del direttore perpetuo. Sembra piu' regolare lo stabilire: "Il diretore e' un Sacerdote presentato dall'Unione all' Ordinario, e da questi confermato a suo beneplacito.

III

Nello stesso Cap III, No. 2 si da al Direttore doppio voto, come pure al No. 3 si da doppio allo Presidente. Il doppio voto e' anticanonico per qualsiasi motivo, e percio tutti i singoli non possono avere che un voto solo.

IV

Nello stesso Cap III, No4, si stabilisce che "le vice Presidenti possono essere due o piu'." Cio' potrebbe dare ansia a pretensioni e malumori. Sara' piu' regolare stabilire che "La Vice Presidente sara' eletta anch'essa per maggioranza di voti. In assenza della Presidente e della Vice Presidente, presidera' la piu' anziana di ammisione, ed in parita' di ammisione la piu' anziana di eta'."

V

Egualamente nelle elezioni di Ufficiali da farsi per voti segreti, sara' eletta colei che nel 1o o 2o scrutinio riporti maggioranza di voti assoluta, cioe' una sulla meta dei votanti (sempre escluso il voto a se stessa); se nel 1o o 2o scrutinio nessuna risulti cosi` eletta', nel 3o scrutinio resta eletta colei che riporta maggioranza di voti relativa, cioe' maggior numero di voti. In questo caso se risultano piu' con voti eguali, vince la piu' anziana di ammisione, la piu' anziana d'eta'.

Fatte queste osservazioni, non solo non trovo oggezione all'erezione canonica della Pia Unione, ma anzi prego l'Eccelenza Vos. Revma. che la voglio effettuare del piu' presto sia per maggior prestigio dell' opera delle lodevolissime Dame Caritatevoli, sia perche esse possono godere dei vantaggi spirituali ammessi.

Rimetendomi tuttavia sempre al Suo sacro giudizio mi raffermo con profonda riverenza.

Valletta 10 Agosto 1919

Dell' Eccelenza Sua Revma/

Ubbidmo Servo

Fr. A. Portelli O. P.

Ves. Sel. Vic. Ge.

 

 

 

 

 

REGOLAMENTI della Pia Unione delle "Dame di Carita'" sotto gli auspicii del Santo Canonico Giuseppe Cottolengo "Caritas Christi Urget Nos" (IICor.c.5.14)

Capo I Essere e Scopo

1. La Pia Unione delle Dame di Carita' sotto gli auspicii del Santo Canonico Giuseppe Cottolengo e' una societa' essenzialmente religiosa e caritatevole, intesa al bene spirituale delle Dame che la compongono ed al bene spirituale e materiale dei poveri. Essa accoglie nel suo seno tutte le Signore desiderose di partecipare all' Unione di preghiere e di opere di carita' verso i poveri.

2. Scopo preciso dell'Unione e' quello di venire in auito e soccorrere quei casi di indigneza, che saranno alla stessa rapportati pel tramite unico della Conferenza di San Vincenzo di Paoli di Notabile e Rabato.

3. Essa ha la sua sede in Notabile nella piccola chiesa di Nostra Signora del Lume, nella quale tiene le sue aduranze settimanali.

 

Capo II Dei Comitati

1. Ogni adunanza settimanale o straordinaria dell'Unione si chiama Comitato.

2. I Comitati si aprono colla recita delle orazioni prescritte, fatta dal Direttore, o in sua assenza dalla Presidente oppure da chi fa le veci di questa. Si fa poi una pia lettura da qualche libro di pieta' dalla stessa persona che avra' recitato le preghiere. Indi la Segretaria, o in sua assenza l'assistente Segretaria, legge il Proceso Verbale dell' Adunanza precedente, intorno al quale ogni Dama puo' fare le osservazioni e rettifiche che crede opportune. Approvato il processo e firmato da chi presiede, la Cassiera annunzia i Doni, che le fossero stati consegnati, e, quando occore, lo stato della cassa. Indi chi presiede legge le polize, presentate dalle Dame per continuazione di soccorsi; accordati in tutto oppure in parte o rifiutati questi dall' opinione della maggioranza delle Dame, verbalmente verranno dati i Rapporti dalle Visitatrici sui nuovi Casi, da esse visitati, e si presentano dalle stesse le Polize pei soccorsi, giudicati da esse necessari pei poveri. Discussi questi Rapporti, e approvate in tutto o in parte oppure rigettate le domande dei soccorsi, si tratta ogni altra materia, che puo' interessare l'Unione, si leggono i Ricorsi dei poveri, e scioglie l'adunanza colla recita delle preghiere prescritte.

3. I Comitati sono preseduti dalla Presidente; in sua assenza da una della Vice Presidenti, cioe' dalla piu' anziana fra le presenti; e in assenza di tutte le Vice Presidenti, dalla Dama piu' anziana. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.

 

Capo III Dei diversi Uffici

1. Gli uffici prinicipali dell' Unione sono i seguenti:

1o quello di Direttore, 2o di Presidente, 3o di Vice Presidente, 4o di Segretaria, 5o di Assistente Segretaria, 6o di Cassiera, 7o di Depositaria.

Tutti questi uffici, eccettuato quello di Direttore sono per un biennio e si conferiscono per elezione fatta a maggiorita' di voti segreti. Le occupanti possono essere confermate in ufficio. Le elezioni generali hanno luogo ogni biennio nel mese di Gennaio: le parziali quando vaca un ufficio.

2. Il Direttore e' un Sacerdote, scelto dall'Unione e confermato dal Vescovo. Il suo ufficio e' perpetuo. Egli presiede insieme colla Presidente a tutte le adunanze, recita le orazione e fa la lettura spirituale, mantiene l'ordine nelle adunanze, e invigila che siano osservati i regolamenti. Egli ha tutti i diritti e tutte le prerogative che ha la Presidente, come p.e. di autorizzare le visite dei Casi, di firmare le Polize d'urgenza ecc. nelle elezioni ha due voti.

3. La Presidente presiede alle adunanze insieme al Direttore, in assenza di questo recita le orazioni e fa la lettura spirituale, firma i Rapporti e le Polize anche fuori del Comitato nei casi d'urgenza, propne le nuove Dame ammettende, dopo aver conferito col Direttore, ed ha cura che tutto proceda con ordine e regolarita' conformemente ai Regolamenti. La Presidente nelle elezioni ha due voti.

4. Le Vice-Presidenti possono essere due o piu' secondo il bisogno. Si scelgono nelle elezioni generali ogni biennio, Fanno le veci della Presidente, quando questa e' assente, secondo la loro anzianita': firmano pure le polize d'urgenza quando la Presidente e' asente o altrimenti impedita.

5. La Segretaria viene scelta nelle elezioni generali per un biennio. Essa scrive i Processi-Verbali, enumera i Rapporti e le Polize, tiene le corrispondenze, firma i rendiconti annuali, conserva le chiavi della Segreteria, ecc.

6. L'Assistente Segretaria aiuta nel suo ufficio la Segretaria, e ne fal le veci, quando essa assente o impedita. Essa ha cura del Libro-Registro, in cui trascrive periodicalmente i nomi dei poveri soccorsi, la qualita' dei soccorsi dati ecc. Essa e' scelta dalla Segretaria, per la durata della sua gestione, coll'approvazione del Direttore e della Presidente nelle elezioni generali.

7. La Cassiera si sceglie colle altre ufficiali nelle elezione generali. Ha cura della Cassa dell'Unione, tiene un libro regolare d'introito ed Esito, fa tutti i pagamenti, sempre pero' dietro ordine dell'Comitato firmato dalla presidente o do chi ne fa le veci. Una volta al mese da conto al comitato dello stato della Cassa, ed alla fine dell'anno un Rendiconto, dettagliato di tutti gl' Introiti ed Esiti. Quando cessa d'ufficio da la Resa dei Conti, e due Dame nominate dal Comitato, li rivedono e ne danno rapporto alla stessa, perche' essa abbia una regolare quietanza. Alla fine di ogni anno il Direttore e la Presidente rivedono il Libro-Cassa, vi appongono la loro firma e ne danno informazione tanto al Comitato dell'Unione quanto al Presidente della Confernza di San Vincenzo di Paoli. La Cassiera non tiene presso di se piu' di ś50, il di piu' lo deposita in una Banca locale, donde fa gli sbanchi occorrenti, con autorizzazione del Comitato, firmata dal Direttore e dalla Presidente o da chi fa le veci di questa nel Comitato.

8. La Depositaria come le altre ufficiali e' scelta per un biennio nelle elezioni gnerali. Ha cura del Deposito, di cui tiene le chiavi. In esso tiene ben ordinate le robe destinate pei poveri: le consegna a questi quando loro sono accordate dal Comitato, tenendo presso di se la Poliza che le designa; procura che il Deposito sia sempre fornito delle vesti e capi di biancheria piu' necessari. Alla fine dell'anno presentera' al Comitato una nota dettagliata di tutti gli oggetti da essa distribuiti ai pveri, colle Polize che le accordavano, e un' altra degli oggetti esistenti nel Deposito. Quando e' neccessario fornire questo di robe ne fa domanda al Comitato con una o piu' Polize. Accordata la Poliza, essa eseguisce la compra degli oggetti, accompagnata da una Dama, a cio' scelta dal Comitato. Cosi pure con Polize dimanda il danara, speso in manifattura di lavori, producendo le rivecute quando si possono avere. Il prezzo delle manifatture deve essere notificato ed approvato dal Comitato. Puo avere un'Assistente, se lo desidera: questa l' auiterebbe nell'adempimento dei suoi doveri, e si sceglerebbe da essa coll' approvazione del Direttore e della Presidente.

N.B. Una commisione di tre o piu' Dame sara' nominata dal Comitato per tagliare abiti da fornire il Deposito. Una di tali Dame fara' domanda in Comitato del materiale occorrente per gli abiti che si richiedono; la Depositaria lo fornira' dal Deposito, o lo comprera' accompagnata da un' altra Dama. Tagliati gli abiti, questi si faranno cucire dai poveri, designati dal Comitato, sotto la cura della Commisione; la quale pagata la manifattura, consegnera alla Depositaria gli abiti pronti contro ricevuta di essa.

 

Capo IV Delle Dame

1. Le Dame di cui e' composta l'Unione sono di due specie - le Attive e le Onorarie.

2. Le Dame Attive sono Signore o Signorine di condizione civile, cattoliche di Religione di condotta irreprensibile, di eta' possibilmente matura, che desiderano, dando il loro nome all'Unione, cooperarsi al bene dei poveri, promosso dalla medesima, e nello stesso tempo far bene a se stesse coll'esercizio della carita', colle letture spirituali, ed altri esercizi di pieta praticati nei Comitati.

3. Quando una Signora desidera a scriversi all'Unione come Dama Attiva, viene proposta in privato al Direttore o alla Presidente. Se poi la Signora e', nell' opinione di questi, tale da poter essere accettata, allora si propone dalla Presidente in Comitato colle parole: "E' proposta come Dama Attiva la Signora N.N." Se qualcuna delle Dame avesse delle osservazioni da fare sulla condotta, prudenza, etc. della Signora proposta, le comunichi in privato al Direttore o alla Presidente. Ove poi sul guidizio di questi le osservazioni fatte fossero tali da rendere la persona inabile di formar parte dell'Unione, non se ne faccia piu' menzione in Comitato; e cosi la Signora proposta e' tacitamente rigettata. Se poi nessun appunto fosse fatto, o non tale da meritare, secondo il guidizio del Direttore o della Presidente, l'esclusione, nel susseguente Comitato la Presidente la dichiara ammessa colle parole: "E' ammessa come Dama Attiva la Signora N. N. che e' stata proposta nel Comitato precedente."

4. Le Dame Attive hanno da intervenire possibilmente ad ogni adunanza settimanale, e sempre all' ora fissa per non disturbare il Comitato; hanno da visitare in due i Casi loro affidati dalla Presidente, dando Rapporto verbale sulla stato famiglia o persona visitata; hanno da mantenere inviolabile segreto riguardo tutto quello che si tratta in Comitato, o comunque riguarda l'Unione; hanno da adoperarsi secondo le loro forze per l'avanzamento di questa ed il bene dei poveri. Se poi si assentano per un anno dai Comitati, cessano di essere piu' Dame Attive, e diventano Dame Onorarie: purche non fosse per un motivo, e che evidentamente le impediva d'intervenire, come quello di malattia, assenza dall'Isola, ecc. Divenute cosi Dame Onorarie, perche siano nuovamente considerate Dame Attive dovranno essere riproposti al Comitato, come se mai lo fossero state.

5. Le Dame Onorarie sono Signore aventi le qualita' richieste per le Dame Attive, che o gia' furono tali, ma per l'assenza dai Comitati per oltre un anno cessano di esserlo, o vengono dietro loro dimanda proposte al Comitato come Socie Onorarie colle formalita' sopra descritte e da esso accettate. Esse non intervengono nei Comitati, ne' prendono parte attiva alle opere dell' Unione: contribuiscono pero' ogni anno qualche elemosina.

 

Capo V Dei Benefattori

Sono benefattori dell'Unione tutti quelli che in qualunque modo l'aiutano colle loro elargizioni. Questi hanno diritto alle preghiere, ai suffragi ed alla gratitudine dell'Unione; e volendo possono segnare le loro contribuzioni in un libro destinato all'scopo, detto "Libro delle Contribuzioni".

 

Capo VI Dei Soccorsi

1. I Soccorsi verranno sempre somministrati in pane, carne, latte, abiti, scarpe, mobili etc, e tranne eccezioni rarissime, mai in denaro.

2. Essi sono dal Comitato assegnati dietro domanda fatta dalle Dame Visitatrici, scritta in una Poliza da loro firmata, ed approvata dal Comitato coll' apposizione della firma della Presidente o di chi ne fa le veci.

3. Per essi non s'intende mantenere dal tutto una famiglia o sopperire a tutte le sue necessita', ma solo aiutarla ad uscire dallo stato di indigenza e miseria, in cui si trovasse, specialmente suggerendole il modo migliore di farlo, e fornendole i mezzi all'scopo.

4. Pertanto i soccorsi si danno per un tempo determinato, e possibilmente non continuati. Non si assegnano pensioni fisse, o soccorsi perpetui ne si pagano fitti arretrati, ne' si danno soccorsi per matrimoni, tranne in caso di persona di vita pubblica: mente irregolare, che volessero unirsi in matrimonio.

 

Capo VII

Dei Poveri

1. L'Unione soccorre tutte le persone sprovviste di mezzi di sussistenza, qualunque sia la loro religione, nazionalita' o condizione sociale; purche' si tratti di Casi rapportati alla stessa pel tramite unico dellla Conferenza di San Vincenzo di Paoli di Notabile - Rabato.

2. Essa Soccorre di preferenza quei poveri, di cui col soccorso temporale, spera poter migliorare la condizione morale, come p.e. incoraggendoli al lavoro, fornendo loro i materiali e gli strumenti necessari per la loro arte, istruendoli nei loro doveri religiosi e sociali, mettendo la pace nelle loro famiglie etc. Soccorre pero' ancora i poveri, la cui condotta morale non richiede nessuna correzione perche' irreprensibile.

3. L'Unione esclude pero' dai suoi soccorsi gli accattoni di mestiere; coloro che essendo ammisibili negli Istituti di publica beneficenza rifiutano di andarvi; coloro che non accettano la direzione dell'Unione, non volendo sottomettersi a quanto questa giudica utile al loro stato; coloro che vivono irregolarmente ne' vogliono adempire i propri doveri, emendandosi; coloro che possiedono oggetti di lusso, o pagano fitti superiori alle loro risorse; e coloro che atti ad un' arte, o ad aiutarsi in qualsiasi altra maniera, vi si rifiutano etc.

4. I soccorsi poi si sospendono a coloro che oseranno abusare di cio' che l'Unione avra' loro fornito; a coloro che ingannano le Visitatrici, che vendono gli oggetti loro dati, ed a coloro che non si attengono alle promesse fatte alle Dame.

5. Nei poveri si hanno da vedere cogli occhi della fede i membri sofferenti di Gesu' Cristo, anzi Lui stesso che volle essere rappresentato da loro; ma siccome pur troppo vi possono essere di quelli che abusano della carita' che viene fatta a loro, le Dame non devono omettere le debite cautele nel soccorrerli, per evitare per quanto possibile di fomentare indirittamente il vizio, l'ozio, il malcostume, e per impiegare quanto meglio e' possibile il Danaro che la Divina Provvidenza vorra' affidare al' Unione, coll' auitare i veri poveri.

Capo VIII Delle Visite

1. Scopo principale delle Visite ai poveri si e' quello di praticare un atto di carita' e di rispetto verso coloro che il mondo disprezza, ma che nostro Signore Gesu' Cristo volle che fossero i suoi rappresentanti in terra. Esse si fanno da due Dame, alle quali il Direttore o la Presidente avra' affidato il Caso, per consolare i poveri, istruirli nei loro doveri, dare ad essi salutari consigli riguardo all'adempimento dei doveri religiosi, l'economia, l'igiene, l'ordine, la nettezza etc. Si fanno pure per potersi indiretamente accertare dello stato reale della famiglia povera: cio' che pero' si ha da fare con delicatezza e prudenza cristiana, evitando ad ogni modo di dare alla visita caritatevole l'aspetto di una perquisizione di polizia.

2. Fatta la prima visita le due Dame ne danno verbalmente rapporto al Comitato significandogli tutto cio' che puo' essere utile per formarsi un'idea giusta del caso. Finche' dura il soccorso, le visite si ripetono ogni settimana possibilmente dalle due dame insieme. Quando i soccorsi sono sospesi, e dall'ultimo soccorso dato fossero trascorsi sei mesi, se il caso viene di nuovo ripreso, le Dame Visitarici sono di nuovo tenute dare il suddetto rapporto al Comitato. Se la visita a domicilio fosse giudicata impossibile o non prudente allora il Direttore o la Presidente possono dispensarne.

 

Capo IX Dei Suffragi

1. Morta una Dama Attiva, un'Onoraria, un Benefattore oppure un povero soccorso dall'Unione, la Presidente ne dara' notizia nella prima adunanza, e dopo le solite preghiere si recitera' il "De Profundis" in suffragio di quell'anima.

2. Alla morte poi del Direttore, delle Ufficiali o di ogni Dama Attiva, anche di quelle divenute Onorarie per causa di malattia o per altro impedimento indipendente dalla loro volonta, si celebrera' una messa in suffragio di quell' anima nella Chiesa in cui l'Unione tiene le sue adunanze, alla quale assisteranno tutte le Dame ed offriranno allo stesso fine la loro Comunione.

3. Un'altra messa si fara' celebrare annualmente il Lunedi dopo la Prima Domenica di Quaresima in suffragion di tutti i defunti del'Unione, inchiudendo i Benefatori ed i Poveri soccorsi da essa; alla quale assisteranno tutte le Dame e come sopra offriranno la loro Santa Communione.

Deo Gratias

C III - No. 2 l'ufficio perpetuo

il Direttore nelle elezioni ha due voti

No. 3 La Presidente ha due voti

No. 4 La Vice Presidente piu'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valletta, Malta

21 Guigno 1921

Consiglio Particolare della Societa di S. Vincenzo di Paoli

Illmo. Revmo. Monsignore,

Tolto ad esaminare il Capo I, 2 del Regolamento della Pia Unione delle Dame di Carita', che s'intende erigire canonicamente al Rabato della Notabile, sotto il patocinio del Ven. Canco. Cottolengo, troviamo che tale istituzione non puo essere che vantaggio alla Conferenza di San Vincenzo; infatti, ivi si dice, essa soccorerebbe i casi che veranno a presentarsi a questa Societa'.

Pertanto, noi seguendo le idee dell' Illustre Visconte d'Hendecourt, Presidente Generale della Societa' di S. Vincenzo, espresse in consimile circostanza, diamo liberamente la nostra adesione affinche' tale Pia

Unione possa essere canonicamente eretta. Nell' augurare, a nome mio e dei membri di questo Consiglio, a questa novella opera di Carita' ogni bene dal Cielo perche' possa disimpegnarsi sempre piu' alle maggior gloria di Dio ed al bene del prossimo, mi raffermo con distinta stima.

Suo Devmo. Servo

(f) Trid, Can. Formosa Presidente.

Vera copia,

Sacd. Vella Mangion

Canceliere

All'Illmo, e Revmo. Monsignor Canco. Decano G. De Piro Navarra

 

 

 

 

 

 

1921 Dame di Carita'

Eccellenza Reverendissima,

Il Decano Coad Giuseppe De Piro, al bacio del Sacro Anello prostrato, umilmente espone: che [come gia' nota a Vra. Ecc] varie distinte Signore hanno tra di loro formato una Pia Unione, scegliendo per loro presidente la Sigra. Orsola de Marsi De Piro D'Amico, ed assumendo il titolo [e col titolo] di "Dame di Carita'" [suggeriti da V. Ecc. si son messe] sotto gli auspici del Santo Canonico Giuseppe Cottolengo.

Che scopo [preciso] di detta Pia Unione e' quello di venire in aiuto, e soccorrere casi d'indigenza [preferibilmente quelli che saranno alla stessa] rapportati alla stess peltramite unico della dalla Conferenza di San Vincenzo de Paoli di Notabile - Rabato.

Che pertanto il ricorente, quale Direttore di detta Pia Unione, umilmente domanda a Vra. Ecce. Revma. di voler degnarsi di erigire degnaris canonicamente riconoscere le’erezione della stessa [di erigere canonicamente questa pia Unione e] di approvare gli annessi regolamenti, ed a voler permettere, che le adunanze dell'Unione possano aver luogo nella piccola Chiesa di Nostra Signora del Lume [Sant Agata] sita in Notabile.

E della grazia etc.

 

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REGOLAMENTI della Pia Unione delle "Dame di Carita'" sotto gli auspicii del Santo Canonico Giuseppe Cottolengo "Caritas Christi Urget Nos" (IICor.c.5.14)

Capo I

Essere e Scopo

1. La Pia Unione delle Dame di Carita' sotto gli auspicii del Santo Canonico Giuseppe Cottolengo e' una societa' essenzialmente religiosa e caritatevole, intesa al bene spirituale dei suoi membri [delle Dame che la compongono] ed al bene spirituale e materiale dei poveri. Essa accoglie nel suo seno tutte le Signore desiderose di partecipare all' Unione di preghiere e di opere di carita' verso i poveri.

2. Scopo preciso dell'Unione e' quello di venire in auito e soccorrere quei casi di indigneza, [preferibilmente quelli] che saranno alla stessa rapportati pel tramite unico della Conferenza di San Vincenzo di Paoli di Notabile e Rabato.

3. Essa ha la sua sede in Notabile nella piccola chiesa di Nostra Signora del Lume [Sant Agata], nella quale tiene le sue aduranze settimanali.

 

Capo II Dei Comitati

1. Ogni adunanza settimanale o straordinaria dell'Unione si chiama Comitato.

2. I Comitati si aprono colla recita delle orazioni prescritte, fatta dal Direttore, o in sua assenza dalla Presidente oppure da chi fa le veci di questa. Si fa poi una pia lettura da qualche libro di pieta' dalla stessa persona che avra' recitato le preghiere. Indi la Segretaria, o in sua assenza l'assistente Segretaria, legge il Processo Verbale dell' Adunanza precedente, intorno al quale ogni Socia [Dama] puo' fare le osservazioni e rettifiche che crede opportune. Approvato il processo e firmato da chi presiede, la Cassiera annunzia i Doni, che le fossero stati consegnati, e, quando occore, lo stato della cassa. Indi chi presiede legge le polize, presentate dalle Socie [Dame] per continuazione di soccorsi; accordati in tutto oppure in parte o rifiutati questi dall' opinione della maggioranza delle Socie, si da lettura dei [Dame, verbalmente verranno dati i] Rapporti dalle Visitatrici sui nuovi Casi, da esse visitati, e si presentano dalle stesse le Polize pei soccorsi, giudicati da esse necessari pei poveri. Discussi questi Rapporti, e approvate in tutto o in parte oppure rigettate le domande dei soccorsi, si tratta ogni altra materia, che puo' interessare l'Unione, si leggono i Ricorsi dei poveri, e scioglie l'adunanza colla recita delle preghiere prescritte.

3. I Comitati sono preseduti dalla Presidente; in sua assenza da una della Vice Presidenti, cioe' dalla piu' anziana fra le presenti; e in assenza di tutte le Vice Presidenti, dalla Socia [Dama] piu' anziana. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.

 

Capo III

Dei diversi Uffici

1. Gli uffici prinicipali dell' Unione sono i seguenti:

1o quello di Direttore, 2o di Presidente, 3o di Vice Presidente, 4o di Segretaria, 5o di Assistente Segretaria, 6o di Cassiera, 7o di Depositaria.

Tutti questi uffici, eccettuato quello di Direttore sono per un biennio e si conferiscono per elezione fatta a maggiorita' di voti segreti. Le occupanti possono essere confermate in ufficio. Le elezioni generali hanno luogo ogni biennio nel mese di Gennaio: le parziali quando vaca un ufficio.

2. Il Direttore e' un Sacerdote, scelto dall'Unione e confermato dal Vescovo. Il suo ufficio e' perpetuo. Egli presiede insieme colla Presidente a tutte le adunanze, recita le orazione e fa la lettura spirituale, mantiene l'ordine nelle adunanze, e invigila che siano osservati i regolamenti. Egli ha tutti i diritti e tutte le prerogative che ha la Presidente, come p.e. di autorizzare le visite dei Casi, di firmare le Polize d'urgenza ecc. nelle elezioni ha due voti.

3. La Presidente presiede alle adunanze insieme al Direttore, in assenza di questo recita le orazioni e fa la lettura spirituale, firma i Rapporti e le Polize anche fuori del Comitato nei casi d'urgenza, propne le nuove Dame ammettende, dopo aver conferito col Direttore, ed ha cura che tutto proceda con ordine e regolarita' conformemente ai Regolamenti. La Presidente nelle elezioni ha due voti.

4. Le Vice-Presidenti possono essere due o piu' secondo il bisogno. Si scelgono nelle elezioni generali ogni biennio, Fanno le veci della Presidente, quando questa e' assente, secondo la loro anzianita': firmano pure le polize d'urgenza quando la Presidente e' asente o altrimenti impedita.

5. La Segretaria viene scelta nelle elezioni generali per un biennio insieme coll . Essa scrive i Processi-Verbali, enumera i Rapporti e le Polize, tiene le corrispondenze, firma i rendiconti annuali, conserva le chiavi della Segreteria, ecc.

6. L'Assistente Segretaria aiuta nel suo ufficio la Segretaria, e ne fal le veci, quando essa assente o impedita. Essa ha cura del Libro-Registro, in cui trascrive periodicalmente i nomi dei poveri soccorsi, la qualita' dei soccorsi dati ecc. Essa e' scelta dalla Segretaria, per la durata della sua gestione, coll'approvazione del Direttore e della Presidente nelle elezioni generali.

7. La Cassiera si sceglie colle altre ufficiali nelle elezione generali. Ha cura della Cassa dell'Unione, tiene un libro regolare d'introito ed Esito, fa tutti i pagamenti, sempre pero' dietro ordine dell'Comitato firmato dalla presidente o do chi ne fa le veci. Una volta al mese da conto al comitato dello stato della Cassa, ed alla fine dell'anno un Rendiconto, dettagliato di tutti gl' Introiti ed Esiti. Quando cessa d'ufficio da la Resa dei Conti, e due Dame nominate dal Comitato, li rivedono e ne danno rapporto alla stessa, perche' essa abbia una regolare quietanza. Alla fine di ogni anno il Direttore e la Presidente rivedono il Libro-Cassa, vi appongono la loro firma e ne danno informazione [all Unione in comitato] tanto al Comitato dell'Unione quanto al Presidente della Confernza di San Vincenzo di Paoli. La Cassiera non tiene presso di se piu' di stg 40 50, il di piu' lo deposita in una Banca locale, donde fa gli sbanchi occorrenti, con autorizzazione del Comitato, firmata dal Direttore e dalla Presidente o da chi fa le veci di questa nel Comitato.

8. La Depositaria come le altre ufficiali e' scelta per un biennio nelle elezioni gnerali. Ha cura del Deposito, di cui tiene le chiavi. In esso tiene ben ordinate le robe destinate pei poveri: le consegna a questi quando loro sono accordate dal Comitato, tenendo presso di se la Poliza che le designa; procura che il Deposito sia sempre fornito delle robe piu` necessarie vesti e capi di biancheria piu' necessari. Alla fine dell'anno presentera' al Comitato una nota dettagliata di tutti gli oggetti da essa distribuiti ai poveri, colle Polize che le accordavano, e un' altra degli oggetti esistenti nel Deposito. Quando e' neccessario fornire questo di robe ne fa domanda al Comitato con una o piu' Polize. Accordata la Poliza, essa eseguisce la compra degli oggetti, accompagnata da una Dama, a cio' scelta dalla dal Comitato. Cosi pure con Polize dimanda il danara, speso in manifattura di lavori, producendo le rivecute quando si possono avere. Il prezzo delle manifatture deve essere notificato ed approvato dal Comitato. Puo avere un'Assistente, se lo desidera: questa l' auiterebbe nell'adempimento dei suoi doveri, e si sceglerebbe da essa coll' approvazione del Direttore e della Presidente.

N.B. Una commisione di tre o piu' Dame sara' nominata dal Comitato per tagliare abiti da fornire il Deposito. Una di tali Dame fara' domanda in Comitato del materiale occorrente per gli abiti che si richiedono; la Depositaria lo fornira' dal Deposito, o lo comprera' accompagnata da un' altra Dama. Tagliati gli abiti, questi si faranno cucire dai poveri, designati dal Comitato, per cura sotto la cura della Commisione; la quale pagata la manifattura, consegnera alla Depositaria gli abiti pronti contro ricevuta di essa.

 

Capo IV Delle Dame

1. Le Dame di cui e' composta l'Unione sono di due specie - le Attive e le Onorarie.

2. Le Dame Attive sono Signore o Signorine di condizione civile, cattoliche di Religione di condotta irreprensibile, di eta' possibilmente matura, che desiderano, dando il loro nome all'Unione, cooperarsi al bene dei poveri, promosso dalla medesima, e nello stesso tempo far bene a se stesse coll'esercizio della carita', colle letture spirituali, ed altri esercizi di pieta praticati nei Comitati.

3. Quando una Signora desidera a scriversi all'Unione come Dama Attiva, viene proposta in privato al Direttore o alla Presidente. Se poi la Signora e', nell' opinione di questi, tale da poter essere accettata, allora si propone dalla Presidente in Comitato colle parole: "E' proposta come Dama Attiva la Signora N.N." Se qualcuna delle Dame avesse delle osservazioni da fare sulla condotta, prudenza, etc. della Signora proposta, le comunichi in privato al Direttore o alla Presidente. Ove poi sul guidizio di questi le osservazioni fatte fossero tali da rendere la persona inabile di formar parte dell'Unione, non se ne faccia piu' menzione in Comitato; e cosi la Signora proposta e' tacitamente rigettata. Se poi nessun appunto fosse fatto, o non tale da meritare, secondo il guidizio del Direttore o della Presidente, l'esclusione, nel susseguente Comitato la Presidente la dichiara ammessa colle parole: "E' ammessa come Dama Attiva la Signora N. N. che e' stata proposta nel Comitato precedente."

4. Le Dame Attive hanno da intervenire possibilmente ad ogni adunanza settimanale, e sempre all' ora fissa per non disturbare il Comitato; hanno da visitare in due i Casi loro affidati dalla Presidente, dando Rapporto scritto e firmato da loro [verbale] sulla stato famiglia o persona visitata; hanno da mantenere inviolabile segreto riguardo tutto quello che si tratta in Comitato, o comunque riguarda l'Unione; hanno da adoperarsi secondo le loro forze per l'avanzamento di questa ed il bene dei poveri. Se poi si assentano per un anno dai Comitati, cessano di essere piu' Dame Attive, e diventano Dame Onorarie: purche non fosse per un motivo, e che evidentamente le impediva d'intervenire, come quello di malattia, assenza dall'Isola, ecc. Divenute poi [cosi] Dame Onorarie, perche siano nuovamente considerate Dame Attive dovranno essere riproposti al Comitato, come se mai lo fossero state.

5. Le Dame Onorarie sono Signore aventi le qualita' richieste per le Dame Attive, che o gia' furono tali, ma per l'assenza dai Comitati per oltre un anno cessano di esserlo, o vengono dietro loro dimanda proposte alla Societa` [al Comitato] come Socie Onorarie colle formalita' sopra descritte e da esso accettate. Esse non intervengono nei Comitati, ne' prendono parte attiva alle opere dell' Unione: contribuiscono pero' ogni anno qualche elemosina.

 

Capo V Dei Benefattori

Sono benefattori dell'Unione tutti quelli che in qualunque modo l'aiutano colle loro elargizioni. Questi hanno diritto alle preghiere, ai suffragi ed alla gratitudine dell'Unione; e volendo possono segnare le loro contribuzioni in un libro destinato all'scopo, detto "Libro delle Contribuzioni".

 

Capo VI Dei Soccorsi

1. I Soccorsi verranno sempre somministrati in pane, carne, latte, abiti, scarpe, mobili etc, e tranne eccezioni rarissime, mai in denaro.

2. Essi sono dal Comitato assegnati dietro domanda fatta dalle Dame Visitatrici, scritta in una Poliza da loro firmata, ed approvata dal Comitato coll' apposizione della firma della Presidente o di chi ne fa le veci.

3. Per essi non s'intende mantenere dal tutto una famiglia o sopperire a tutte le sue necessita', ma solo aiutarla ad uscire dallo stato di indigenza e miseria, in cui si trovasse, specialmente suggerendole il modo migliore di farlo, e fornendole i mezzi all'scopo.

4. Pertanto i soccorsi si danno per un tempo determinato, e possibilmente non continuati. Non si assegnano pensioni fisse, o soccorsi perpetui ne si pagano fitti arretrati, ne' si danno soccorsi per matrimoni, tranne in caso di persona di vita pubblica: mente irregolare, che volessero unirsi in matrimonio.

 

Capo VII

Dei Poveri

1. L'Unione soccorre tutte le persone sprovviste di mezzi di sussistenza, qualunque sia la loro religione, nazionalita' o condizione sociale; purche' si tratti di Casi rapportati alla stessa pel tramite unico dellla Conferenza di San Vincenzo di Paoli di Notabile - Rabato.

2. Essa Soccorre di preferenza quei poveri, di cui col soccorso temporale, spera poter migliorare la condizione morale, come p.e. incoraggendoli al lavoro, fornendo loro i materiali e gli strumenti necessari per la loro arte, istruendoli nei loro doveri religiosi e sociali, mettendo la pace nelle loro famiglie etc. Soccorre pero' ancora i poveri, la cui condotta morale non richiede nessuna correzione perche' irreprensibile.

3. L'Unione esclude pero' dai suoi soccorsi gli accattoni di mestiere; coloro che essendo ammisibili negli Istituti di publica beneficenza rifiutano di andarvi; coloro che non accettano la direzione dell'Unione, non volendo sottomettersi a quanto questa giudica utile al loro stato; coloro che vivono irregolarmente ne' vogliono adempire i propri doveri, emendandosi; coloro che possiedono oggetti di lusso, o pagano fitti superiori alle loro risorse; e coloro che atti ad un' arte, o ad aiutarsi in qualsiasi altra maniera, vi si rifiutano etc.

4. I soccorsi poi sono si sospendono a coloro che oseranno abusare di cio' che l'Unione avesse [avra'] loro fornito; a coloro che ingannano le Visitatrici, che vendono gli oggetti loro dati, ed a coloro che non si attengono alle promesse fatte alle Dame.

5. Nei poveri si hanno da vedere cogli occhi della fede i membri sofferenti di Gesu' Cristo, anzi Lui stesso che volle essere rappresentato da loro; ma siccome pur troppo vi possono essere di quelli che abusano della carita' che viene fatta a loro, le Dame non devono omettere le debite cautele nel soccorrerli, per evitare per quanto possibile di fomentare indirittamente il vizio, l'ozio, il malcostume, e per impiegare quanto meglio e' possibile il Danaro che la Divina Provvidenza vorra' affidare al' Unione, coll' auitare i veri poveri.

Capo VIII Delle Visite

1. Scopo principale delle Visite ai poveri si e' quello di praticare un atto di carita' e di rispetto verso coloro che il mondo disprezza, ma che nostro Signore Gesu' Cristo volle che fossero i suoi rappresentanti in terra. Esse si fanno da due Dame, alle quali il Direttore o la Presidente avra' affidato il Caso, per consolare i poveri, istruirli nei loro doveri, dare ad essi salutari consigli riguardo all'adempimento dei doveri religiosi, l'economia, l'igiene, l'ordine, la nettezza etc. Si fanno pure per potersi indiretamente accertare dello stato reale della famiglia povera: cio' che pero' si ha da fare con delicatezza e prudenza cristiana, evitando ad ogni modo di dare alla visita caritatevole l'aspetto di una perquisizione di polizia.

2. Fatta la prima visita le due Dame ne danno verbalmente rapporto al Comitato significandogli tutto cio' che puo' essere utile per formarsi un'idea giusta del caso. Finche' dura il soccorso, le visite si ripetono ogni settimana possibilmente dalle due dame insieme. Quando i soccorsi sono sospesi, e dall'ultimo soccorso dato fossero trascorsi sei mesi, se il caso viene di nuovo ripreso, le Dame Visitarici sono di nuovo tenute dare il suddetto rapporto al Comitato. Se la visita a domicilio fosse giudicata impossibile o non prudente allora il Direttore o la Presidente possono dispensarne.

 

Capo IX Dei Suffragi

1. Morta una Dama Attiva, un'Onoraria, un Benefattore oppure un povero soccorso dall'Unione, la Presidente ne dara' notizia nella prima adunanza, e dopo le solite preghiere si recitera' il "De Profundis" in suffragio di quell'anima.

2. Alla morte poi del Direttore, delle Ufficiali o di ogni Dama Attiva, anche di quelle divenute Onorarie per causa di malattia o per altro impedimento indipendente dalla loro volonta, si celebrera' una messa in suffragio di quell' anima nella Chiesa in cui l'Unione tiene le sue adunanze, alla quale assisteranno tutte le Dame ed offriranno allo stesso fine la loro Comunione.

3. Un'altra messa si fara' celebrare annualmente il Lunedi dopo la Prima Domenica di Quaresima in suffragion dei direttori [di tutti i defunti] del'Unione, inchiudendo i Benefatori ed i Poveri soccorsi da essa; alla quale assisteranno tutte le Dame e come sopra offriranno la loro Santa Communione.

Deo Gratias

 

 

 

 

Eccellenza Reverendissima,

Il Decano Guiseppe De Piro, al bacio del Sacro Anello prostrato, umilmente espone: che, come e' gia' noto a Sua Eccza. varie distinte Signore hanno tra di loro una Pia Unione, scegliendo per loro presidente la Signora Orsola de' Marsi De Piro D'Amico e col titolo di "Dame di Carita'", suggerito di Vra. Eccza., si sono messe sotto gli auspici del Santo Canonico Guiseppe Cottolengo.

Che scopo preciso di detta Pia Unione e' quello di venire in aiuto, e soccorrere casi d'indigenza prefiribilmente quelli che saranno alla stessa riportati dalla Conferenza di San Vincenzo di Paoli di Notabile - Rabato.

Che avvicinato dal ricorrente il Presidente del Consiglio Particolare della Societa' di San Vincenzo di Paoli, questi con tua lettera del 21 Guigno 1921, che l'On. anette al presente, ha dato pienamente la Sua adesione all'istituzione di questa "Unione", dichiarandola vantaggiosa alla Conferenza di San Vincenzo de Paoli.

Che pertanto il ricorrente, quale Direttore di detta Pia Unione, umilmente domanda a Vra. Ecce. Revma. di Voler degnarsi erigire canonicamente questa Pia Unione, di approvare gli annessi regolamenti, e da voler permettere che le adunanze dell'Unione possano aver luogo nella piccola Chiesa di Sant'Agata sita in Notabile.

E della grazia etc.

Presentata il 19 Gennaio 1922

(f) Sac. P. Vella Mangion Cancelliere

Auctoritate Nostra ordinaria Piam Unionem de qua in precibus erigimus et tamquam canonice erectam declaramus sub adnexis statutis, reservata Nobis Nostrisque Successoribus facultate modificandi quidquid magis in Dno. expedire videbitur. Intermini Directorem Piae Unionis sic erictae deputamus Illmam. et Revmam. Dnum Cancum. Dec. Josephum De Piro cum omnibus facultatib opportunis et necessaris.

Datum Vallettae dei 20 Januarii 1922

(f) Maurus O.S.B. Arch. Epus Melit.

Concordat cum originali.

Sacd. Vella Mangion

Cancellarius

Che avvicinato dal ricorrente il Presidente del Consiglio Particolare della Societa' di San Vincenzo di Paoli questi con sua lettera del 21 giugno 1921 che l'Ore. anette al presente ha dato pienamente la sua adesione all'istituzione di questa "Unione", dichiarandola vantaggiosa alla Conferenza di San Vinvenzo de' Paoli.

 

 

 

 

La Societa' delle Dame di San Vincenzo de'Paoli per Notabile a Rabato, in conformita' allo scopo per cui e' stata formata, si propone per sua regola:

1o di procurarsi contribuzioni al fondo di detta Confernza, con tutt' i mezzi, che .. carita` verso i bisognosi puo' ...;

2o di prendere ... dei ... fatti alla medesima Conferenza da questa rimessa alla detta Societa';

3o di somministrare i soccoris nei casi risultati ... in seguito alle opportune indicazioni e visite a norma delle delle regole delle beneficenze di S. Vincenzo de' Paoli;

4o di cercare, oltre di sussidiare i bisognosi, di fare il maggior bene afini ... a bene e alle loro famiglie.

5o di adunarsi possibilmente una volta la settimana nella Chiesinella di Sant' Agata in Notabile per distengo refetare degli affari connessi colla loro missione.

 

La direzione della Societa' e' affidata ad un Comitato composto dalla Presidentessa, di due Vice-Presidentesse, dalla Segretaria, della Cassiera e della Depositaria delle cose donate, o lavorate per essere spacciste a beneficio della suddetta Conferenza.

Essa avra' anche un Direttore Spirituale la cui nomina dovra' essere confermato da Mon: Arcivescovo Vescovo di pronto diversi, e il quale interverra' negl'incontri della Societa'.

La Presidentessa informa, che il Vescovo Diocesano, prima di decretare il ricorso presentatogli dalla Societa' pel riconoscimento della sua istituzione, ha richiesto il regolamento, che le dame di riferire percio' ella propone che venga affrontato ... di tale' regolamento intermini seguenti, cioe':