Mons. {u\eppi De Piro

ABBAZIA SANT'ANTONIO

 

Mill-Postulazzjoni

Sant’Agata

Rabat

2001

Causa Abbazia Sant Antonio

Prelatura Pietro Cassia

Ego Infrascriptus Coadiutor Parochialis Sanctae Cattedralis Ecclesiae huius Urbis Episcopalis Platiae - Omnibus et singulis praesentem inspecturis, fidem facio ac testor in exlibris, en dicta parochiali et Cattedrale Ecclesia existentibus ubi nomina et cognomina, coningatorum inscribi solent in venisse notam seguentem.

Videlicet

Dei vigesimoquinto Aprilis IXae Indms 1791.

Primus - una dementiatione pro tribero Vigre litteraram episcopalium Al. C. Catanensis sub die decima quarta praedicti mensis Aprilis presentatarum in hac Epli Curia Ca Platiae sub die decimaseptima eiusdem, quae dementatio facta fuit in hac Majori Ecclesia inter Misarum Solemnia eadem die decimaseptima millo que legnome inpedimento deteteco. Ego S.T.D. Vincetini. La Bella Thesaurarius praedictae Matricis Ecclesiae et Parochus praedictae Civitatis D. Marium Fontana Giardina veluti procuratorem Sptern Bnii Castri Cicciani D. Antonii Sceberras et Testaferrata, vigore procurationis in actis Notarii D. Ignatii de Joanne Siracus: sub die vigesima tutia Aprilis qnae Indis 1791 et D. Franciscum Bianeta Siracusam veluti procuratorum Illmae Dnae Hyeroniminae Ingona et Starrabba filiae Illmi D. Francisci de Paula Trigona Bmi Budunetti; Illmi predite Dnae Vincentiae Starrabba oliur Infmotuius praedictae Civ. Platiae Vigre procurationis dictae in actis Notarii D. Joseph Giusto Platiae sub die 25 Aprilis 1791 in hac praedicta Majori Ecclessia interrogavi, eorumque mutuo Procurat consensa habito solenni fu verba de presenti matrimonio conjurixi. Praesentibus testibus Rev. Can. Vic. Don Antonio Vincifori. D. Michaele Sajttei et D. Nicolas Crerrolaio eiusdem Civitatis Platiae.

Die trigesimo primo mensis Maji 1791 supradictos spousos benedisei in Ecclesia filialis S. Stephani protomartius.

Unde in ominum et singulorum fideus praesentem manumea subscriptam et sigillo dictae Parrochialis Ecclesiae munitam dedi.

Platiae die 22 Mensis Maji 1906

(Finto) Calogerus Can. Cucuccio Coad.

Vidimus.

(Fito) Cantor Petrus Crea. Vicus. Genlis.

 

Universus et singulis has mas test: literas visuris fidem facimus et testamus Robertum Stagno Navarra natum die 13 Februarii 1869 a Josepho Stagno Navarra et Tana nimino ex hac Diocesi, honestis natalibus praeneatum, bonis moribus ornatum et literis satis instrinctum, quamvis Prima Clericali Tonsura nondum initiatus, passe tamen, si ei opus fuerit, in causa beneficii de quo in praecibus, senatuis eujusvio, suo iure ad judicum, deducere etiam in cuncursu deniarum, proinde ac si prima Tonsura esset initiatus.

In quorum fidem

Datum Melitae die 19 Aprilis 1909

/fir/ P. Arch. Epus. Melitae

 

 

Testimoniali

Universis et singulis nras has test literas viserus fidem facimus et testamur Franciscum Paulum Palermo, filium Raymundi et Theresiae conj: baptisatum die 27 Martii 1895 et confirmatum die 1a Decembris 1895, homestis natalibus procreatum, bonis moribus ornatum et literis talis instructum quam vis prima clericali tonsura nondum initiatum fosse tamen, si ei opus fuerit, in causa beneficii ide quo in precibus sen aliis cuius vis, sua iura ad eidicem deducere, etiam in concorsu clericorum, provide ac si prima tonsura esset initiatus.

In quorum fidem etc.

Datum Melitae die 28 Aprilis 1909

(s) + P. Arch. Epis. Meliten.

 

 

Sentenza Portelli

Citaz. di

Mons. Can. Coad. Decano Giuseppe De Piro D'Amico

Vs

Nob: Contessa Teresa vedova del Conte Raimondo Palermo Stagno Navarra: quale curatrice deputata per rappresentare l'assente Nob: Conte Francesco Paoli Palermo Stagno Navarra.

 

Nos Fr. Angelus Portelli S.Th: Magister Ord. Praed. Episcopus Selinus et Dioecesis Melitensis Vicar Genlis Deleg

Viso supplici libello, praesentato die 6 Maij 1915, quo Illmus Rmus Dnus Joseph De Piro D'Amico Can. Coad. Decanus petit revocationem literarum testimonialium ab hac M. Curia Ep. die 28 Aprilis 1909 datarum Nob. Francesco Paulo Palermo Stagno, ad hoc us, quamvis nonadhuc clericus, concurrere posset ad obtinendum Beneficiam sub titolo "Abazia delli Navarra" in Ecclesia Parochiali S. Pauli Rabati fundatum;

Viso Decreto Excelmi Rmi Dni Mauri Arch. Epis. Melitae, sub die 18 Maij 1915, quo decretatur processus in forma indicali, et judicium ferendi nobis iujrascriptis confertur;

Visa acceptatione ex parte nob: Dnae Theresiae Mariae Palermo Vid. Comitis Navarra della Bahria ad hoc ut filium conventum abserutem repraesentet in hoc indicio juxta decretum diei 18 Junii 1915;

Visa citatione ad instantiam praedicti Illmi Rmi Dni Can. Coad. Decani J. De Piro D'Amico adversus praedictam nob: Dnani Theresam Mariam Palermo vid: comis. Navarra nomine, escpedita die 13 novembris 1915, executa die 17 eiusdem mensis; qua actor excepit conventum commisisse actus quosdam incompatibiles cum dispostionibus requisitis indispensabiliter ad obtinendas testimoniales literas pio vita clericali ducenda;

Visis exceptionibus utrisque partes et auditis defensoribus huic indeproductis, nec non visis notulis ab isdem productis cum aliis documentis, praesentin sententia Judicii Crivenalis Civilis, diei 14 Septembris 1911;

Nihili facientes exceptiones spectantes sive naturam activare vel passivae vocationis ad beneficium, sive jus in Palermo iterum nominandi, quae omnia ad judicem laicum pertinent ex edicto vulgo "Proclama" diei 10 Aprilis 1828;

Perpendentes quod revocatio literarum testimonialium alium in casu, induens naturam poenae inflictae pro euoribus tibutis Convento, ita ut hic conventus declantur inahabilis ad beeficia obtuienda. Nam, testimoniales liberae sua natura respisssssssciunt retro et non futurum; testimoniales Convento concessae nec declari quent nullae ob surreptionem vel ob reptionem acquisitorum ad illas obtinendas;

Etenius malefacta quae adducuntus pro revocatione testimonialium, perpetrata fuerunt die 5 Augusti 1911, cum testimoniales literae datae fuerunt die 28 Aprilis 1909, scilicet duobus annis autea. Nihil minuere volentes de gravitate factorum quae adversus Conventum adducuntur, non tamen tali a sunt juxta facta illa quae, juxta ecclesiae canones, praesentur Concilii Teidentien Sess. 21 de Referen. c. 6; et Sess. 25 de Ref. c. 14, inducunt inhabilitatem ad beneficia obtinenda, qualia essent delicata enorenia et publicae infamiae;

Perpendentes praeterea, quod literae testimoniales ut quis concurat ad beneficium obtinendum important tantum jus ad rem et nusquam jus iure, quod acquisitur, in vestitione, quae non confertur regularives, nisi post adeptam primam clericalem tonsuram, quae servatis servandis confertur ab Episcopo proprio vel ab alieno cum di missoria Episcopi proprii, cujus est judicare hunc an iniitiandus praeditu sit nec ne dotibus requisitis a S. Canonibus de vita et moribus clericorum. Unde pront monet S. Carolus Borromeus (in Conc. Piov: iv) expedire ut dimissoriales pro unico suscipiendo Ordine concedantur et ad breve tempus, ne moies ordinandi mutentur; ideoque testimoniales literae de auteacta vita, non coarctant Episcopum ut successivo tempore ad Ordines promovat vel ad primam Tonsuram initiet eum, cui autea testimoniales literas ipse, velatter concesserat, nisi constet hunc eum esse praeditum vitae ed morum dotibus, quod in casu nostrum non est, nec de eo agitur.

Ideo petitionem Actoris rejicimus.

Datum ex Magna Curia Arch. Mel.

die 5 Jan: 1916

(f) + fr. A. Portelli O.P. Ep. Sel. Vic. Gen.

Del.

L + S (f) Sac. P. Vella Mangion Cancellarius

 

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Die 11 Januarii 1916

Praesente et instante Actoris Defensore, Lecta ac publicata est praeseus sententia per me infrascriptus Cancellarium Deputatum Corain testibus Adm. Revdo Canco Carmelo Schembri et Joanne Camilleri.

(f) Sac. Paulus Buttigieg

Dep. Cancellarius

 

 

 

Copia

Roma - 15 Aprile 1916

Illmo e Revmo Monsignore

Ho ricevuto la Sua del 28 passato Marzo con gli annessi documenti. Ella mi ha messo per un momemto un po' in imbarazzo lasciando a me la scelta della via da seguire, contenziosa, cioe', od amministrativa, ma dopo aver nuovamente esaminato la sentenza non ho avuto alcun dubio per la via contenziosa ed ho in conseguenza rimesso subito gli atti in Rota. Nella sentenza infatti, si dice che in prima istanza se e' tenuta la via giudiziaria, e quindi non sarebbe ora stato neppure possibile scegliere la sede amministrativa. Dice infatti la sentenza: Viso decreto Eccmi. Rev. D. Mauri Archiep. Ep. Melitae die 18 Maii 1915 quo Decretatur processus in forma judiciali ......, e percio' non v'e' piu' luogo alla scelta.

Prima delle vacanze Pasquali presentero' la citazione e la concordanza del dubbio potra' aver luogo cosi nella seconda quindicina di Maggio. La prego intanto farmi sapere il domicilio del Conte Palermo Stagno e della madre di lui per poterli citare.

Vedo che il giudizio di prima istanza si e' svolto in confronto della madre in rappresentanza del figlio assente, e desiderei qualche spiegazione su questo punto. La madre sara' autorizzata anche per il giudizio in Rota?! Non sorgeranno difficolta'? Attendo la copia degli atti e pregandola jintanto di gradire i miei ossequi mi confermo

Devmo

(fto)A. D. Alessandri

 

 

 

Roma - 13 Maggio 1916

Illmo e Revmo Monsignore

Ho ricevuto la sua del 9 corr: con gli annessi documenti e mi affretto a risponderle.

Il turno che giudichera la nostra causa e' composto di Mons: Seicero, Ponente, Mons: Mori e Mons Caltani. Ho presentato domanda di citazione tanto per la madre che per il figlio, e cosi verra' notificata all' una ed all' altro a mezzo di codesta Curia in Sliema. La madre poi comunichera' la citazione al filgio, se pur v'e' bisogno, avendo essa la procura a rappresentarla.

Il dubio che io ho proposto, pur entrande nel merito della causa, si scosta ;un po' dalla questione svoltasi in Curia, e suona in questi termini: "An collatio beneficii sub titulo Abazia delli Navarra in ecclesia parocciali Rabati pertineat Francesco P. Palermo Stagno laico, vel potius Can. Joseph De Piro D'Amico".

Nel giudizio di Curia si domandava invece solo la revoca delle testimoniali concesse al Palermo Stagno, ma mi sembra che la questione cosi limitata poco gioverebbe al lei, e dovrebbe forse moti ad una nuova questione per il conferimento del beneficio. Nel caso quindi che dall'altra parte si facessero eccezioni si potra' premettere anche un dubbio sulola revoca delle testimoniali, senza pero' rinunciare a quello sopra riferito, nel quale mi sembra, sta per lei la ragione della lite. Ad ogni modo avro' piacere di conoscere il suo parere a riguardo.

La Rota non fa differenza fra persone residenti in Italia coll' estero e la procedura e' per tutti la stessa. Nel caso poi il Palermo Stagno figura domiciliato a Malta dove verra' spedita la citazione anche per lui.

Da parte del Palermo Stagno finora non si e' fa.. nulla in Rota, ma potra' darsi benissimo che appena citato sollevi la questione del conferimato provvisorio del beneficio, questione che stan.. l'appello in Rota, non puo' portare al Concilio. Nel caso ci opporemo; e son certo che non otter.. nulla, come e' avvenuto in questi giorni in un altra causa nelle stesse condizioni.

Sarebbe bene che venissero in copia autentica tutti gli atti del processo e ne faro' domanda alla Rota.

Nell'attesa di risposta specialmente per cio' che riguarda il dubbio la prego gradire i miei ossequi e mi confermo

Devmo

(fto) A. D. Alessandri

 

 

 

Roma 16 Giugno 1916

Dichiaro io sottoscritto di aver rivecuto a mezzo del Banco di Roma dall' Illmo e Revmo Mons. Can. Giuseppe D' Amico De Piro la somma di Lire Cinquecento (œ500) in conto delle spese ed onorari nella causa contro il Sig. Mse. Francesco P. Palermo Stagno per l'abbazia delli Navarra vertente in grado d'appello nonti la S. R. Rota.

Dico œ500 =

Arcangelo D Leopardii

 

 

 

 

30, Str. Reale S. Giuliano

13 Settembre 1916

Caro collega,

Ho ricevuto la vostra lettera di oggi. Mi dispiace che la contessa Palermo e' partita per alquanti giorni e percio' non posso communicarle personalmente il contenuto della vostra lettera. Pero' le ho scritto oggi e spero di riceverne tra breve una risposta che comunichero' a voi, appena ricevuta.

Con saluti

V. aff.m

Gius: Frendo

 

 

 

 

Caro Monsignore,

Siccome non intendo recarmi in Valletta prima di martedi prossimo, per non perdere tempo nel dare corso al suggerimento fattomi nella Sua del di 11 del corrente ricapitatami jeri, ho scritto oggi stesso al Dott: Frendo nel senso della Sua proposta, richiedendo da lui in pronto riscontro, desiderando Lei di non essere ulteriormente impedita per inutili trattative da proseguimento della caura a Roma.

L' 8 di q.m, dietro richiesta della Contessa io mi recai in Valletta espressamente per incontrami col sullodato suo difensore, il quale, pero', sebbene fosse stato prevenuto da lei di tale incontro, si lascio' da me aspettare inutilmente fino mezzodi'; e alla sera mi recai presso di lei per informarnela, ma essa non era a casa, e poscia dai suoi, come mi disse ella stessa l'indonami mattina, quando per telefono mi richiese di incontrarla quello stesso di, verso le ore 2p.m. in Sliema , al che io non potei aderire perche' fu con grande mio incomodo che uscii di casa perr recarmi nell' ufficio telefonico, perche' ero indisposto, con una sommossa viscerale volontariamente provocata da certa robbaccia farmaceutica.

Gradisca i miei ossequiosi saluti e mi creda.

Tutto Suo

G. Caruana Mamo

13.9.16

 

 

 

 

Roma 22 decembre 1916

Illmo e Revmo Monsignore,

Dopo che ando' deserta l'udienza del 27 passato novembre fissata per la concordazione del dubbio, presentai invece istanze perche' la concordazione di processo in contumacia dal convenuto; ma Mons. Ponente credette di citare perentoriamente per il 19 corr. e di abbondare cosi in cortenu, attese onde le circostanze del momento, verso lo stesso convenuto. Il risultato pero' e' stato identico perche' il 19 corr. il Sg. Palermo Stagno ha peritto(?) per mezzo pero' costituirgi o costitruirsi il mio avvocato.

In conseguenza si e' proceduto in contumacia e quindi il Ponente ha accettato il dubbio che noi proposto in principio insieme all' altro "an coster de valore litterarum testimalium in eam". Aggiungo anzi che questo dubbio sembrava superfluo perche' sembrava esser compreso nell'altro gia' proposto. Dal resto dovremo tornarci sopra molto probabilmente e nel caso si potranno modificare; dico cosi' perche' puo' darsi che sorga disemmone ove di esse al momento in cui il Palermo Stagno si costituira', poiche' gli e' stata notificata la contestazione della lite fatta in una contumacia e la fissazione della causa per il 30 marzo p.u.

Colgo l'occasione per presentare a Lei ed al Revmo Mons D'Amico i migliori auguri pe le prossime feste Natalizie ed ed intanto con i migliori ossequi mi confermo

Di Lei

Devmo

D Leopardi

Illmo e Revmo

Mons Can Alfredo Mifsud

Valletta

 

 

 

Roma, 24 marzo 191

Illmo e Revmo Monsignore

Dopo la mia del 22 passato dicembre sono stato chiamato al servizio militare ed ho dovuto per qualche tempo abbandonare gli affari, ma in seguito all’Ospedale militare di Torino venni congedato per una gravissima miopia. Sono cosi ritornato ai miei lavori, ma non saper dire se vi rimarra perche se questa benedetta guerra va ancora in lungo potrei ancoramente essere reclutato.

La cause De Piro – Palermo Stagno ha naturalmente subito un rinvio ma credo che presto potrea essere discussa : sto terminando alcune matrimoniali e poi mettero subito mano a quella. Intanto in questi giorni e` venuta la risposta della Curia alla notifica mandata al Conte Palermo Stagno all’avvenuta concordazione dei dubbi. La curia informa che sebbene il Cursore ricercato il Curato piu volte in Casa Palermo Stagno, questi vi e` fatto sempre negare, conoscendo lo scopo della visita, per modo non si e` creduto insistere oltre e si ritorna la notifica alla porta. In conseguenza si continuera incontumacia purche` faro` il nostro avversario non venga fuori all momento della decizione. Stando cosi le cose, la prego mandami se ne ha altri documenti e dimmi se i dubbi possono rimanere cosi come sono stati concordati.

Ora venendo ad altro vorrei domandarle un favore. Avrei bisogno, per ragione che le dico un appresso, di conoscere qualche persona influente del S.O. di Malta, e poiche so che Ella ha cola` degli amici le sarei veramente grado se potesse favorirmi ma non domani Con cortese sollecitudine una lettera di presentazione e raccomandazioni che potrebbe forse giovarmi.

La ringrazio anticipamente e le domando venga della .. che Le reco mentre pregandola di gradire I miei ossequi e di presentarle anche al Revmo Mons De Piro mi confermo

Di Lei

Devmo Leopardi

Illmo Revmo

Mons. Can. Alfredo Mifsud

Valletta.

 

 

 

 

S. Paolo a Mare

23. 8. 17

Caro Monsignore'

Il Dottor Frendo mi ha scritto, significandomi di essere in possesso financo del decreto esecutoriale di Monsignor Vescovo Diocesano circa il Prescritto approvante la transazione intorno al beneficio Delli Navarra, e richiedendomi la nota delle spese da voi incontrate nell'appello a Roma, e cio' all'oggetto di potersi regolare il diritto dovuto ai difensori di ambi le parti in occasione della causa nella nostra Curia, e in vista del patto adietto nella predetta transazione di dover tutte le spese di ambe le parti prelevarsi dal cumolo delle rendite. Percio' chiedovi fornirmi la desiderata informazione, e di farmelo sapere se non avete ricevuto ancora il conto dell'avvocato a Roma, perche' potete immaginare come la Contessa Palermo si trovi sulle spine e non vede l'ora di sapere giunto il momento di fare la divisione del suddetto cumolo; e non vorrei che si accagionasse a me il ritardo nella definizione della pendenza.

In attesa, pertanto, di un gradito vostro riscontro, con distinti e sinceri saluti mi confermo

Vostro G. Caruana Mamo

 

 

 

Attard

19 Mag: 1919

Caro Gius,

Ti mando una copia del rapporto del consiglio della pie amministrazioni riguardo il nostro ricorso per il mutuo - se tu credi che si possa contrattare fammi sapere come si deve rispondere - e' Caruana Mamo che risponde - non saprei come si debba giudicare il vantaggio derivante al luogo pio prima che la causa venga decisa e come la causa debba essere decisa senza fare le richieste ricerche da presentare in prova colle attendenti spese necessarie. A proposito di questo mentre al Gozo ho avuto una lunga intervista col Masini e abbiamo insieme esaminato l' albero genealogico - ci sono delle prove mancanti ma non credo che sieno inottenibili - come il luogo e la data di nascita di alcuni enti e di altri il luogo e la data di morte e dei quali non e' scorso abbastanza tempo perche' si possa presumere il decesso.

Tanto il Masini voleva la mia autorizzazione per poter fare delle ricerche, che certamente gli l'ho data - e mi deve mandare appunti di alcune difficolta che devono essere schiarite qui a Malta. Tanto adesso potremo incominciare l'affare e se non potremo concluderla a buon termine proveremo altri fondi.

Tanti saluti

Tuo affmo fratello

Gino

P.S. Rimandami l'acclusa copia per poter tenerla colla copia del ricorso originale.

 

 

 

Dr E. C. Vassallo

Avvocato

27, Strada Zaccaria Valletta

Malta, 18 Maggio 1923

Caro Igino,

Oggi il giudice Mercieca con una elaborata sentenza ritenne come la diceva sempre che senza il concluso del uso del beneficiato non si concedono enfiteusi (neppure lucazioni) e ci diede vinta la causa colle spese.

Probabilmente J Grech interperra' appello.

Spero che ti senti bene e che tutti i tuoi godano buona salute. La Stagione di Caccia e' finita e' stata meschina assai.

Saluti cordiali.

Av. E. C. Vassallo

 

 

 

Nella Prim' Aula

della Corte Civile

di S. M.

14 Agosto 1923

Al Molto Revd. Sig. Canonico Capitolare Giuseppe Dei Marchesi De Piro Navarra.

Il S. Filippo Pullicino come procuratore dell'assente Contessa Tereza Maria Palermo Navarra e delle Nobili Francesca Adelina Carlotta ed Elisa sorelle Palermo e della detta Contessa Tereza Maria Palermo Navarra tutrice e curatrice dei suoi figli Elvira e Giovanni - all' oggetto di interrompere qualunque prescrizione decoritulo secondo la legge vi interpello a rendere in giusto e fedele conto di frutta dell'Abbazia di Sant Antonio di cui voi siete il Rettore dei quali frutti voi siete tenuto di pagare annualmente al mittente nomine una intera meta'. Siete posto in dolo, mora e colpa specialmente pei fini della interruzioni di qualunque prescrizione.

Ph. Pullicino

E. G. Caruana

 

----------- in the margin ---------------

Molto Rev. Canonico

Capitolare Decano Giuseppe

dei Marchesi De Piro Navarra

Notabile

 

 

Innanzi alla Prim' Aula.

Si rilevi la circostanza che la sentenza ecclesiastica ha solo dichiarato di non voler revocare testimoniali che al tempo in cui furono date potevano essere vere ed efficaci, ma che ora possono non essere buone fu l'effetto per cui furono chieste, essendo trascorso un lasso di tempo notevole ed essendo verificate e sopraggiunte nuove fasi della volta nell' individuo possessore.

Dall'Aprile 1909 fino ad oggi sono trascorsi sette anni ed il possessore delle prime testimonianze e' ormai di venuto maggiore i.e. "Sui juris". Non ha dato alcun segno di vocazione anzi ha dato segni non dubbi della mancanza di vocazione e di non esser tirato alla vita ecclesiasita (come l'ebbe a dichiarare suo padre) per sostenere la quale sono istitutti i benefici.

Si insisto dunque che il Conte Palermo Stagno non sia ne possa essere ammesso a continuare comparire in questa causa come abile e capace a conseguire il beneficio prima che non ottenga una nuova testimoniale od una declaratrice che le sue prime sieno tuttora buone essendo scorso tanto tempo e mutate le sue circostanze, e che per legge almeno consuetudinazia sifatti testimoniali non hanno un valore tanto derrevole.

 

 

A Roma ci scriva alla S. Cong. del Concilio

Che stante il paragrafo VII del Motu proprio di Pio VI

del 1777 e dato che le testimoniali furono dato quasi sette anni addietro nel qual tempo e' apparsa chiara la mancanza di vocazione del Palermo si chiede una declaratoria che quelle testimoniali non sono oggi piu' atti a conferigli il dritto concorrere, perche' ai termini dello stesso paragrafo del Motu Propio di Pio VI sono richieste testimoniali, che al momento della pregraduazione … l'individiduo vocato, atto e capace alla tonsura agli ordini ossia carriera ecclesiastica - e non gia' quale diploma della vita trascorsa talora fino la data di antiche testimoniali - inffatte testimoniali, in vero, non sono valide che fu un termine di muri non mai di anni.

 

 

Beatissimo Padre,

A domanda dell'Ordine Sovrano di Malta Pia Pio VI, a piu' di evitare, che entrasse a formar parte del Clero e godere dei privilegi del foro di non ora vocato alla vita ecclesiastica, con Motu Proprio del 25 Giugno 1777, confermato con Breve del 20 dic. 1783, dette alcune norme sul conferimento della Tonsura e prescrisce lettere testimoniali che facevanno le veci di quella nei concorsi e liti avanti i tribunali ecclesiastici sui benefici e Cappellanie, come meglio ci legge nel documento Pontificio dato a questa Diocesi (nell'imitazione del Capo IV del Concerdato del 1741 col regno di Napoli). L'articolo VII infatti, della Disposizione Apostolica corre' cosi:- "Volumno ideo, ut in posterum ... quicumque, qui se ad Beneficium un Cappellaniam iis Labere putaverit, congruo tempore, coram Ordinario sistat, qui si idoneum quoad scientiam et bonos mores omnique canonico impedimento carere comparit, litteras testimoniales euisdem favore enfu idoneitate ad primiam tonsuram expediat; quarum vigore ius Labere praetendens, etiam in concursu clericum caussamo agere valeat coram judice ecclesiastico, feunde ac ci prim - tonsura fuisset imitiatero."

L'interpretazione e l'esecuzione date a questo paragrafo da una sentenza della Curia di Malta il di 11 1916 nel caso di una pendenza originata dal concorso all'"Abbazia delli Navarra" fondata nella Chiesa Parrocchiale del Rabato di Malta pendente tra il ricorrente Canco Decano Coad. della Cattedrale Sac. Don Giuseppe de Marci De Piro D'Amico, ed il Conte Francesco Paolo Palermo Stagno Navarra - pregiudica ed aggrava il ricorrente De Piro.

Infatti al detto Conte Fco. P. Palermo Stagno Navarra il 28 Aprile 1909 vennero rilasciate lettere testimoniali portanti che gli "quamvis prima clericali Tonsura nondum initiatur, posse tamere si ei opus fuerit, in causa beneficii de quo, in precibus au aliis cuius vis, sua iura ad eudicem deducere, etiam in concorsu clericorum, procude ac ei prima tonsura esset initiatus."

Quello stesso anno il 13 novembre 1909, il padre di lui, suo legittimo amministratore, sargendo l'inclinazioni del figlio, dedito alla vita militare e non all'eclesiastica passava a revocare la nomina data al figlio dandola ad altri, perche' affermava il padre nell'atto della seconda nomina:- "il detto suo figlio aveva manofestato di non voler l'investitura sul beneficio in questione, preferendo dedicarsi alla carriera militare, per la quale la cura speciale predilezione / fol. 55 del processo vertente nella Corte Civile /

Infatti il Conte Francesco P. Palermo dette in seguito tali segni di questa mancanza di vocazione allo stato ecclesiastico, anche primo del trovarsi arruolato nell'esercito italiano, che essa non e' piu' mistero per alcuno e per questo mancanza di vocazione che eridisse il ricorrente a domandare all'Ordinario il ritiro di quelle testimoniali, sebbene egli ritenga di essere le medesime cessate della loro efficacia dopo il fatto del padre nel nominare altri, aspettando quello l'oggetto per il quale furono date, e che abbicogauno(?) di nuove - date le mutate circostanze della vita del Conte Fco. Paolo divenuto maggiore, e la volonta di avere voluto fare rivivere la sua prima nomina al Beneficio.

Comunque sia, gli e' un principio in concusso, che i benefici sono per gli ecclesiastici, e la Tonsura una preparazione agli ordini clericali e percio' chi non ha l'intenzione almeno di entrare nella milizia ecclesiastica non puo' considerarsi intitolata ad avere o ritenere testimoniali sostententi la tonsura nello scopo di procurarsi benefici destinati a chierici.

Egli e' percio', che nell' umile giudizio del ricorrente si e' data cattiva interpretazione della portata del citato Motu Proprio di Pio VI e specialmente del suo paragrafo collegato con tutti i precedenti, nella sentenza di Curia che si appella, se ed in quanto sostiene quelle testimoniali atte a dare tuttora diritto al Conte Fco. Paolo Stagno Navarra a competere, egli secolare e privo di intenzione a proseguire nella carriera ecclesiastica, col ricorrente gia' sacerdote ed operaio nella vigna del Signore.

Non si pretende di attaccare quelle testimoniali di ovezione e surrezione in quanto abbiano asserito cosi al tempo della concessione non vera, ma di volerle ritirate ossia dichiarate nulle e di nessun effetto in questo tempo, stante che sono mutate le circostanze del possessore; e cio' qualora non si volesse ammettere di avere esse aspettato il loro scopo al momento nel quale il Conte Fco. Paolo si era ritirato dall'arena del giudizio in questo giurispatronato colla rinunzia implicata fatta dal suo legittimo rappresentante, suo padre, quando nominava altri affermando in Fco. Paolo mancanza di vocazione ecclesiastica.

A giudizio del ricorrente il ritiro, ossia la dichiarazione di non aver quelle testimoniali piu' vigore, per mutato stato del loro possessore, non puo' essere prese sotto le presenti circostanze contrariamente alla contenzione dell'appellata sentenza, un infliggersi di una pena fu mancanze commesse, non essendo la vocazione ecclesiastica cosa che dipenda dall'individuo ma una grazia del Signore, e percio' la dichiarazione di Sua mancanza non puo' disonorare alcun laico ed in conseguenza non e' una pena.

E gia' sia lecito osservare che dalla sentenza suddetta erroneamente si citano passi del Concilio Tridentino 21 De Refo. c. 6, e Sess. 25 De Ref. c. 14, che contemplano delitti inabilitanti alcuno per pubblica infammia dal conseguire benefici, in quanto la moderna disciplina ecclesiastica tiene per fermo di importare la natura dei benefici lo stato clericale, e percio' che non ha intenzione e non vuol entrare nel Clero, tiene la pregiudicale al consegiumento degli stessi e di quanto la relazione agli stessi.

Le testimoniali a concorrere ad un beneficio importano dunque che l'individuo voglia ed intende ascriversi alla milizia ecclesiastica ed in conseguenza non tendere ed ascriversi a stato incompatibile coll'ecclesiastico. La matura considerazione dei surreferiti argomenti e fatti, l'augura confida il ricorrente che valgano a fare revocare l'appellata sentenza e far dichiarare di essere presentemente dette circostanze testimoniali di nessun effetto e percio' considerate ritirate.

 

 

Egregio Sig: Avvocato,

Le partecipo una informazione datami in riguardo al nostro avversario nella nota lite, perche' la ritengo importante pei fini delle nostre domande

Si tratta che egli, trovandosi presentemente in Caltanisetta, richiamatovi pel servizio militare, ha dimenticato la giovane maltese, colla cui famiglia pendevano trattative di matrimonio, e si e' fidanzato con una sua parente in quella citta'. Sua madre, stante le critiche condizioni econcomiche in cui si trova nel sua vedovanza aggravata di parecchi figli, ne e' molto inquieta, tanto piu' che la nuova sposa, e' di povera condizione, e la sua inquietudine e' tale che e' ella stessa che divulga questa notizie, soggiungendo, quasi in conferma, di essere stata da lui richiesta a prestargli il consenso pel matrimonio, ma che ella non intende consentirvi prima di aver ottenuto da lui l'assegnazione una congrua pensione alimentaria.

Tutto questo si potrebbe provare colla deposizione di lei stessa , che si potrebbe all'scopo sentire qui per organo di questa Curia dietro l'opportuna lettera rogatoriale.

Inoltre credo proprio informare ancora la S. V., per quanto possa giovare alla nostra posizione, che da altri discorsi della madre del nostro avversario pervenuti a mia notizia sembra che dalla parte loro si intertenga ancora la speranza o forse meglio la credenza di essere egli ancora in grado di rivolgere il vantaggio del controverso beneficio a favore di suo fratello ancora di circa dieci anni e cosi inderettamente a favore di tutta la famiglia, compresa lui stesso, il quale si libererebbe dalla anzidetta pensione lusingandosi eglino di poter cio conseguire mediante nomina da parte del Conte a favore di detto suo fratello pel medesimo beneficio.

 

 

Pregmo Sig. Fco.di P. Palermo Stagno,

Dal mio avvocato vengo informato che Ella non si e' fatto rappresentare al tribunale della S. Rota dove si ha attrattore la causa, naturalmente nella di lei assenza, in merito all'acquisizione del Beneficio ecclesiastico S. Antonio Abbate da V. S. o da altri per lei impugnatomi.

Interpretando la di lei apparente noncuranza al disbrigo di questa pendenza a mancanza di vero interesse dalla Sua parte od desiderio di venire ad una composizione ed evitare ulteriori non indifferenti e fare inutili spese cui sono determinato ad indirizzarmi a lei direttamente nell'idea di una piu' facile e pronta intesa, salva la necessaria interpellazione ed il relativo beneplacito apostolico, che ne pensa? illi vorra' riscontarre cosi terminare con un'onorevole uscita questa incresciosa causa?

 

 

A tenore del par. settimo del Moto Proprio Papa Pio VI riguardo ai chierici e alle immunita' personale e locale dato il 25 giugno 1777 pubblicato per la sua osservanza qui in Malta nella Maggior Chiesa Conventuale dell'Ordine Gerosolimitano dal Cappellano Conventuale della V. Lingua d'Italia dopo l'Evangelo della Messa solenne il 14 dicembre stesso anno ed incoporato col Codice Municipale di Malta comunemente chiamato Codice di Rohan si dispone che chiunque creda di aver diritto, come artato, ad un benefizio, o ad una cappellania, deve a tempo debito presentarsi all'Ordinario, il quale, se lo trova ideoneo per sapere e buoni costumi e per esenzione da ogni canonico impedimento a ricevere la prima tonsura, con tali requisti gli rilascera le lettere testimoniali, in vigor delle quali potra' concorrere anche con chierici, come se fosse stato gia' iniziato per la prima tonsura la quale finalmente si potra' conferire a quello che avra' vinto la lite.

 

Espone reverentemente:-

I Che le allegazioni fatte dai detti Sac: De Piro D'Amico, Dr. Biasini nomine, Dr. Marsala nomine e Palermo Stagno nomine, nelle loro risposte e rispettivi libelli sono inesatti.

II Che, invero, per quanto riguarda la allegazione di detto Sac: De Piro in connesione col Rescritto del 22 marzo 1520 dato da Papa Leone X, confermato da Papa Clemente VIII con balla dell'8 febbraio 1591, la stessa allegazione e contradetta dal fatto stesso, essendo stati gli ultimi possessori Siciliani ed affatto di origine maltese ma se pur fosse corretta l'allegazione sudetta, la spesa non vulnerebbe in nessun modo l'esponente, il quale e' residente in Malta, e' di origine maltese, maltesi sono i suoi antenati, e l'Abbazia in parola fu goduta da un nonno, benche confugato, e dai suoi zii per una segneta di anni, come consta dal'albero genealogico dall' esponente esibito;

 

Minuti di transazione

I sottoscritti, Monsignor Canonico Coadiutore Decano Giuseppe dei Nisi De Piro D'Amico e Contessa Teresa vedova del conte Raimondo Palermo Stagno Navarra, quale mandatoria del'assente Conte Francesco Paolo Palermo Stagno navarra costituite per atto di procura in inserto.

Riferendosi al giudizio promosso dinanzi la Prim' Aula della Corte Civile di Sua Maesta' per libello presentato il 22 Gennaio 1910 dal Nobile Roberto Stagno Navarra contro il Nob. Sac. Giuseppe dei Nisi De Piro ed altri, tra i quali il Nob: Raimondo Palermo Stagno, quale legittimo rappresentante del predetto Francesco Paolo Palermo, nel quale giudizio si concorre per conseguimento del beneficio di giurispatronato laicale appellatto "Abbazia delli Navarra" avendo i concorrenti, trane il Dottor Gaetano Marsala in nome di suo figlio Carmelo tranne gli stessi sottoscritti, rinunziato alle loro rispettive dimande di pregraduazione, essendovi giusti motivi di attendere una simile ricorrenza da parte del medesimo Dottor Marsala nomine, ed avendo eglino deliberato di porre fine mediante transazioni al giudizio surriferito per quanto riguarda le loro rispettive pretensioni, sono devenuti al presente chirografo in virtu' del quale, subordinamente alla ricorrenza da parte del ridetto Dottor Marsala nomine alle domande da lui dedotte nel ripetuto giudizio e sotto la riserva della approvazione e ratifica della S. Sede, dichiarano di aver convenuto di dover la sottoscritta Contessa Teresa Palermo Stagno Navarra nel nome premesso, appena seguite la cessione da parte del predetto Dottor Marsala nomine, rinunziare alle domande dedotte nel precennato giudizio in nome e nell' interesse del suddetto filgio, e cio' sotto le seguenti condizioni, cioe:-

Primo: Che dal cumulo delle rendite del beneficio sindicato debbano essere presentate tutte le spese incordate rispettivamente dai sottoscritti in occasione del ripetuto giudizio inclusevi quelle erogate dal primo di essi sottoscritti per la dichiarazione della sua vaganza da parte della Gran Curia Vescovile di Malta come pure le spese relative alla causa incidentale intentata nella medesima Curia dal primo dei sottoscritti contro l'altra nomine e decisa per sentenza del di undici Gennaio 1916 non che quelle relative all' appello interpostone dal primo dei sottoscritti;

Secondo: Che dal medesimo cumolo dovranno, se e quante volte, essere rifuse agli altri concorrenti le loro rispettive spese;

Terzo: Che il bilancio di detto cumolo di rendite raccolte fino il 15 Agosto 1916, e da risultare in seguito ai succennati prelevamenti, dovra' essere conseguito per un terzo dal comparente Monsignor De Piro e per gli altri due terzi dal patuno, o chi per lui;

Questa transazione si conviene dalle parti che vada soggetta alla riserva e chiara intesa di dover essere il Conte Francesco Paolo non ancora da vincolo matrimoniale.

# e siccome il medesimo per chirografo da noi firmato il 25. 2. 17 ha consentito perche' la detta pensione netta vada ... stabilita sia percepita dalla predetta ma anche e, dopo la morte di lei, dalle sorelle e dal fratello di lui, pertanto il predetto Mons: De Piro D'Amico promette di pagare della pensione nel modo cosi determinato alle pensione indicate dal predetto Conte Francesco Paolo Stagna Navarra fino a tanto che la sudetta Abazia Navarra in possesso di esso Mons: De Piro D'Amico, finendosi sempre che data comunicazione venga accettata dalla Santa Sede

 

 

Minuto di transazione

I sottoscritti Monsignor Canonico Coadjutore Decano Giuseppe dei Marchesi De Piro D'Amico e Contessa Teresa vedova del Conte Raimondo Palermo Stagno Navarra, costituita per atto di procura inserto.

Riferendosi al giudizio promosso dinanzi la Prim'Aula della Corte Civile di Sua Maesta' per libello presentato il 22 gennajo 1910 dal Nobile Rabat Stagno Navarra contro il Nobile Sac. Giuseppe dei Marchesi De Piro D'Amico ed altri, tra i quali il Nobile Raimondo Palermo Stagno, quale legittimo rappresentante del predetto Francesco Paolo Palermo, nel quale giudizio si concorre per conseguimento del beneficio di giuspatronato laicle appellato "Abbazia delli Navarra" avendo i concorrenti, tranne il Dottor Gaetano Marsala in nome di suo figlio Carmelo e tranne gli stessi sottoscritti, rinunziato alle loro rispettive domande di pregraduazione, essendosi giusti motivi di attendere una simile rinunzia da parte del medesimo Dottor Marsala nomine, ed avendo egli deliberato di porre fine mediante transazione al giudizio surriferito per quanto riguarda le loro rispettive pretensioni sono devenuti al presente chirografo in virtu del quale subordinatamente alla rinunzia da parte del ridetto Dottor Marsala nomine alle domande da lui dedotte nel ripetuto giudizio e sotto la riserva della approvazione e ratifica da parte della S. Sede dichiarano di aver convenuto di dover la sottoscritta Contessa Teresa Palermo Stagno Navarra nel nome premesso, appena seguita la cessasione parte del predetto Dottor Navarra nomine rinunzia alle domande dedotte nel precennato giudizio in nome e nell'interesse del suddetto figlio e cio' sotto le segeunti condizioni, cioe':

Primo - Che del cumulo delle rendite del beneficio su indicato debbano essere prelevate tutte le spese incontrate respittivamente dai sottoscritti in occasione del repetuto giudizio inclusevi quelle erogati da primo di essi sottoscritti per la dichiarazione della sua viganza da parte della gran Curia Vescovile di Malta come pure le spese relative alla causa incidentale intentata nella medesima Curia dal primo dei sottoscritti contro l'altra nomine e decisa per sentenza del di undici Gennaio 1916 nonche quelle relative all'appello interpostone dal primo dei sottoscritti.

Secondo - Che dal medesimo cumulo dovranno, se e quante volte, essere rifusa a gli altri concorrenti le loro rispettive spese

Terzo - Che il bilancio di detto cumolo di rendite raccolte fino il 15 Agosto 1916, e da risultare in seguito ai succennati prelevamenti, dovra' essere conseguito per un terzo dal comparente Monsignor De Piro e per gli altri due terzi dal patrono, o chi per lui;

Quarto … (crossed paragraph – correction is on a different page at the end of the document)

Quinto - Che tutte le Spese occorrenti per l'approvazione e ratifica della presente transazione da parte dell'autorita' Ecclesiasticacome anche per la costituzione di detta rendita dovranno sopportarsi dai sottoscritti per meta'.

Questa transazione si conviene dalle parti che vada soggetta alla riserva e chiara intesa di dover essere il Conte Francesco Paolo non ancora legato da vincolo matrimoniale.

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Quarto: Che una pensione equivalente alla meta' delle rendite nette del suddetto Benefico si costituisce salvo il beneplacito Apostolica, da Monsignor De Piro, e da durare per tutta la di lui vita, a favore del patrono Conte Franceso Paolo, col diritto al medesimo di cederla ad altri ottenendo l'autorizzazione Pontificia.

Citazione

Gran Curia Ves: di Malta

D'Ordine Nostro, a domanda di Mons: Can: Coad: Decano Giuseppe De Piro D'Amico, citante # Nobile … Francesco Paolo Palermo Stagno Navarra, residente in Sliema, a ...parire ecc.

ed ivi,- avendo il convenuto in data del 28. 4. 909 ottenuto da questa Curia le letture testimoniale che per concorsu, malgrado di non essere chierico, al conseguimento del benefico giuspatronato laicle sotto titolo di "Abazia delli Navarra per .. conseguimento fu aperto l'opportuno giudizio nella Prim' Aula ... C. di S. M. conesservi comparsi, oltre i contendenti nella presente causa, parecchi altri pretendenti, i quali, pero' hanno tutto rinunziato alle loro rispettive pretensioni, ed avendo il convenuto medesimo commesso degli atti incompatibili colla qualita' di giovane ornato di buoni costumi, come per egli qualificato nelle predette sue letture testimoniali [before the last comma there are superscript words which are not legible] e costituendo tali qualita' uno dei requisiti indispensabili per rilascio delle letture testimoniali,- prima qualunque necessaria dichiarazione anche quella, occorrendo, do non essere il convenuto vocato alla carriera ecclesiastica,- allefare egli perche' le succennate letture testimoniali a lui rilasciate per l'effetto suindicato non dettassi essere rivocate ad ogni fine ed affetto dalla Legge, senza prefindifi.. di tutt'altri dritti e ragioni dell' alro in riguardo al predetto beneficio.

 

 

--------- In the margin ----------

# la Nobile Contessa Teresa ved del Conte Raimondo Palermo Stagno Navarra, quale ematrice reputata per rappresentare l'assente.

Nob. Gio Pio dei NIsi Depiro D'Amico

 

 

1. Dobbiamo attacare la nomina.

2. Il diritto di nomina deve essere ben osservato.

3. Nomino' suo figlio il quale egli sapeva non avere ossia che intendeva advocare lo stato ecclesiastico.

4. Questo si prova dalla stessa dichiarazione del padre.

5. La primagenitura esclude i sacerdoti.

6. Se e' cosi e se non intende ai rinunciar alla primogenitura, vuol dire che egli non intende abbraciare lo stato ecclesiastico.

7. Puo egli oggi come patrono della nomina avere il possesso del beneficio?

8. Nella apparizione che egli non intenda abbraciare lo stato ecclesiastico puo' egli prender possesso ..di rinunziare, causando la vacanza, e nominando suo fratello? e' lasciato fussitire nella lite con questa mentre le mai ci fosse.

gli si puo' domandare che la intenzione do rinunziare un giorno alla prima genitura.